Sentenza del 17/11/2017 n. 27288 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle entrate aveva rettificato il valore dichiarato di un terreno edificabile, portandolo da Euro 84,13/mq a Euro 162,00/mq, con conseguente maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale. In particolare, lamentavano l'uso dei valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), la loro natura meramente presuntiva, l'insufficiente considerazione delle limitazioni all'edificabilità e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la CTR aveva rideterminato il valore invece di annullare l'avviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi, poiché miravano a ottenere una nuova valutazione di fatti e prove, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. La CTR aveva considerato non solo i dati OMI, ma anche una compravendita coeva di un bene similare, e aveva tenuto conto delle limitazioni edificatorie riducendo il valore a Euro 120,00/mq. Il quinto motivo è stato dichiarato infondato: il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito, quindi il giudice può sostituire la propria valutazione a quella dell'Ufficio e rideterminare l'imposta nella misura corretta. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (testo anteriore alla legge n. 134 del 2012)
Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione non consente di riesaminare le valutazioni di merito compiute dal giudice, ma riguarda esclusivamente l'esistenza di un vizio motivazionale rilevante nei limiti consentiti dalla norma.
Art. 2729 c.c.
La valutazione della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici costituisce un apprezzamento probatorio riservato al giudice di merito, non normalmente riesaminabile in cassazione.
Art. 112 c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice tributario di rideterminare il valore imponibile e la pretesa fiscale quando ritenga parzialmente fondata la contestazione dell'atto.
Principio del giudizio tributario di impugnazione-merito
Il giudizio tributario non mira soltanto all'annullamento dell'atto impositivo, ma consente e impone al giudice, quando l'atto è sostanzialmente errato, di determinare direttamente la corretta misura della pretesa tributaria.
Massime di principio
- I valori OMI non costituiscono automaticamente una prova definitiva del valore di mercato, ma possono essere utilizzati come elemento presuntivo insieme ad altri dati comparativi e documentali.
- Per contestare efficacemente una rettifica del valore di un terreno edificabile è necessario dimostrare concretamente come vincoli urbanistici, limitazioni edificatorie, caratteristiche del lotto e condizioni della vendita incidano sul valore, preferibilmente mediante documentazione tecnica o perizia.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del valore del bene o delle prove: occorre dimostrare un effettivo vizio giuridico o un vizio motivazionale rilevante, non limitarsi a proporre una diversa lettura dei fatti.
- Il giudice tributario può ridurre la pretesa fiscale a una misura ritenuta congrua senza dover necessariamente annullare l'avviso e imporre all'Amministrazione l'emissione di un nuovo atto.
- La presenza di una motivazione concisa o per relationem non determina di per sé la nullità della sentenza, se il giudice indica elementi sufficienti a rendere comprensibile il percorso estimativo seguito.
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