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Sentenza

Sentenza n. 324/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 350 dell'11/07/2025, concernente assegnazione carta docente.

Giustizia amministrativa202600129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta docente per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza, deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione a una sentenza civile passata in giudicato, notificata in forma esecutiva, con la quale era stato riconosciuto il beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro annui, oltre alle spese legali. Dopo il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, il ricorrente ha chiesto l'assegnazione al Ministero di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con memoria meramente formale. La difesa erariale aveva richiamato, in controversie analoghe, la pubblicazione di avvisi ministeriali e dell'USR Umbria per sostenere che il docente avrebbe dovuto presentare una nuova richiesta tramite procedura telematica e attendere l'esame amministrativo, in ossequio ai doveri di collaborazione, buona fede e correttezza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava il pagamento integrale delle somme riconosciute dal giudicato civile. Ha escluso che il creditore fosse tenuto a presentare ulteriori richieste amministrative e ad attendere tempi incerti per ottenere l'attuazione di un diritto già accertato giudizialmente: una simile pretesa eccederebbe i limiti dei doveri di correttezza e buona fede e non trova fondamento normativo. Ha quindi assegnato al Ministero sessanta giorni per pagare tutte le somme dovute. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, attribuendogli, in caso di inutile decorso del termine e su richiesta del ricorrente, il compito di rilasciare la carta docente, accreditare le somme e adottare ogni necessario atto amministrativo e contabile. Il compenso del commissario, pari a 500 euro, è stato posto a carico del Ministero inottemperante. La penalità di mora è stata invece negata perché, trattandosi dell'erogazione di un contributo, sarebbe risultata iniqua, anche considerando le difficoltà degli uffici ministeriali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio per 800 euro, oltre oneri e accessori. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria generale dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica) per l’aggiornamento e la formazione

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente dal giudicato civile.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato, anche civile, nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare gli adempimenti necessari, nominare un commissario ad acta e valutare l'applicazione della penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata perché, nel caso concreto, trattandosi dell'erogazione di un contributo, sarebbe risultata iniqua.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione è stato considerato ai fini della proponibilità dell'azione esecutiva.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Il giudice amministrativo può assicurare l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato mediante ordine di adempimento e commissario sostitutivo.

Massime di principio

  • Nell'azione di ottemperanza a un giudicato civile di condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.
  • Quando un beneficio economico è stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato, l'amministrazione non può subordinare l'adempimento alla presentazione di una nuova domanda amministrativa e all'attesa di tempi incerti, se tale ulteriore procedura non trova fondamento in una specifica disposizione normativa.
  • I doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza gravanti sul creditore non possono essere interpretati in modo da imporre un'attesa indefinita o da ritardare l'esecuzione di un giudicato favorevole.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere esclusa quando, avuto riguardo alla natura contributiva dell'obbligazione e alle circostanze concrete, la sua applicazione risulti iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaBuona fede e correttezza della PAEfficacia ed esecutorietàProporzionalità e ragionevolezza

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