Sentenza n. 324/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 350 dell'11/07/2025, concernente assegnazione carta docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta docente per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza, deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione a una sentenza civile passata in giudicato, notificata in forma esecutiva, con la quale era stato riconosciuto il beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro annui, oltre alle spese legali. Dopo il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, il ricorrente ha chiesto l'assegnazione al Ministero di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con memoria meramente formale. La difesa erariale aveva richiamato, in controversie analoghe, la pubblicazione di avvisi ministeriali e dell'USR Umbria per sostenere che il docente avrebbe dovuto presentare una nuova richiesta tramite procedura telematica e attendere l'esame amministrativo, in ossequio ai doveri di collaborazione, buona fede e correttezza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava il pagamento integrale delle somme riconosciute dal giudicato civile. Ha escluso che il creditore fosse tenuto a presentare ulteriori richieste amministrative e ad attendere tempi incerti per ottenere l'attuazione di un diritto già accertato giudizialmente: una simile pretesa eccederebbe i limiti dei doveri di correttezza e buona fede e non trova fondamento normativo. Ha quindi assegnato al Ministero sessanta giorni per pagare tutte le somme dovute. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, attribuendogli, in caso di inutile decorso del termine e su richiesta del ricorrente, il compito di rilasciare la carta docente, accreditare le somme e adottare ogni necessario atto amministrativo e contabile. Il compenso del commissario, pari a 500 euro, è stato posto a carico del Ministero inottemperante. La penalità di mora è stata invece negata perché, trattandosi dell'erogazione di un contributo, sarebbe risultata iniqua, anche considerando le difficoltà degli uffici ministeriali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio per 800 euro, oltre oneri e accessori. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e alla Ragioneria generale dello Stato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico (c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica) per l’aggiornamento e la formazione
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente dal giudicato civile.
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato, anche civile, nei confronti dell'amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare gli adempimenti necessari, nominare un commissario ad acta e valutare l'applicazione della penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata perché, nel caso concreto, trattandosi dell'erogazione di un contributo, sarebbe risultata iniqua.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione è stato considerato ai fini della proponibilità dell'azione esecutiva.
artt. 112 ss. c.p.a.
Il giudice amministrativo può assicurare l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato mediante ordine di adempimento e commissario sostitutivo.
Massime di principio
- Nell'azione di ottemperanza a un giudicato civile di condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale esecuzione sostitutiva.
- Quando un beneficio economico è stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato, l'amministrazione non può subordinare l'adempimento alla presentazione di una nuova domanda amministrativa e all'attesa di tempi incerti, se tale ulteriore procedura non trova fondamento in una specifica disposizione normativa.
- I doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza gravanti sul creditore non possono essere interpretati in modo da imporre un'attesa indefinita o da ritardare l'esecuzione di un giudicato favorevole.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere esclusa quando, avuto riguardo alla natura contributiva dell'obbligazione e alle circostanze concrete, la sua applicazione risulti iniqua.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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