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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07976/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda due imputati: il primo era stato condannato per furto in abitazione e la seconda per simulazione di reato. La Corte di appello di Palermo aveva confermato entrambe le condanne. In cassazione, l'imputato condannato per furto in abitazione deduceva l'illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso la particolare tenuità del fatto. L'imputata condannata per simulazione di reato deduceva invece l'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ma la censura era formulata come critica di merito sulla ricostruzione fattuale e non come vera violazione di legge o vizio deducibile in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per il primo ricorrente, la doglianza sulla particolare tenuità del fatto è stata ritenuta meramente riproduttiva di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica alle ragioni della sentenza impugnata. Per la seconda ricorrente, la censura sull'elemento soggettivo del reato è stata considerata inammissibile perché si risolveva in mere contestazioni in fatto, non scrutinabili in sede di legittimità. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere invocata in cassazione con censure generiche o già vagliate dai giudici di merito, se non attraverso una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata.

  • art. 367 c.p.

    La deduzione sull'elemento soggettivo, quando si risolve in doglianze di merito sulla ricostruzione dei fatti, non è scrutinabile in sede di legittimità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Le doglianze che attengono esclusivamente alla ricostruzione fattuale o alla valutazione del materiale probatorio non possono essere introdotte come vizi di motivazione in cassazione quando non evidenziano un effettivo travisamento o una violazione di legge.
  • Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto può essere censurato in cassazione solo mediante una critica puntuale alle ragioni poste dal giudice di merito a fondamento dell'esclusione dell'art. 131-bis c.p.
  • Le contestazioni sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, se formulate come semplice dissenso sulla valutazione dei fatti, sono inammissibili nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieFurtoSimulazione di reatoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioReati contro l'amministrazione della giustiziaParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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