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Ordinanza

Ordinanza n. 1194/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 3556/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di Salerno, n. cronol. 14530/2023 del 29.11.2023.

Giustizia amministrativa202500708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di pace di Salerno n. 3556/2023, recante condanna al pagamento di 2.400 euro oltre accessori a titolo di risarcimento del danno

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Giudice di pace di Salerno n. 3556/2023, chiedendo l'esecuzione dell'obbligo di pagamento posto a carico dell'amministrazione. Il TAR ha rilevato d'ufficio una potenziale causa di inammissibilità del ricorso: ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, prima di procedere all'esecuzione forzata o alla notifica dell'atto di precetto devono decorrere 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione. Secondo il Collegio, tale notificazione deve essere effettuata presso la sede reale dell'amministrazione e non presso l'Avvocatura dello Stato. Dalle ricevute di accettazione e consegna prodotte non risulta provata la notificazione del titolo presso la sede reale del Ministero, mentre risulta effettuata la notificazione presso la competente Avvocatura distrettuale dello Stato. Il Collegio ha inoltre rilevato che l'amministrazione, con proprie note, ha manifestato la volontà di procedere spontaneamente al pagamento della somma dovuta.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ha rilevato d'ufficio la potenziale inammissibilità del ricorso per mancata prova della notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'amministrazione e ha assegnato alle parti trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, o dalla sua notificazione se anteriore, per controdedurre sul punto, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Ha rinviato il prosieguo all'udienza camerale del 3 novembre 2026, riservando ogni ulteriore valutazione in rito, nel merito e sulle spese. Il Collegio ha altresì invitato il ricorrente a riscontrare le note ministeriali con cui l'amministrazione ha dichiarato di voler pagare i 2.400 euro, oltre accessori, dovuti in esecuzione della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non puo' procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica di atto di precetto.

    Il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'amministrazione; prima della sua scadenza non è possibile procedere all'esecuzione forzata né notificare il precetto.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il giudice rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva non previamente sottoposta al contraddittorio, deve segnalarla alle parti e assegnare un termine per controdedurre, rinviando la decisione.

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali, la notificazione del titolo esecutivo deve essere effettuata presso la sede reale dell'amministrazione e non presso l'Avvocatura dello Stato.
  • La mancata prova della notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'amministrazione può determinare la potenziale inammissibilità del ricorso per ottemperanza, imponendo al giudice di sottoporre previamente la questione al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

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