CCNL Sanità - Personale non Medico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2022 al 31 dic 2024
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Personale non dirigente dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto Sanità.
Inquadramento generale
Il contratto disciplina il rapporto di lavoro del personale non dirigente del comparto Sanità, dipendente da amministrazioni, aziende ed enti del settore.
Validità contrattuale:
- Decorrenza: 01/01/2022
- Scadenza: 31/12/2024
Il contratto recepisce anche la nuova classificazione del personale con decorrenza dal 01/01/2023 e contiene, per diversi istituti economici e normativi, previsioni specifiche decorrenti dal 28/10/2025.
Parti firmatarie
Parte datoriale:
- ARAN
Organizzazioni sindacali:
- CISL FP
- FIALS
- NURSIND
- NURSING UP
- CISL
- CONFSAL
- CGS
- CSE
Trattamento economico
Mensilità e divisori
- Mensilità: 13
- Divisore orario: 156
- Divisore orario ridotto: 151 per il personale che fruisce della riduzione di orario a 35 ore
- Divisore giornaliero: 26
Minimi tabellari del previgente sistema di classificazione
Retribuzione nazionale conglobata mensile, comprensiva di contingenza ed EDR confederale.
| Livello | 01/01/2021 | 01/12/2022 |
|---|---|---|
| A | 1.484,25 | 1.510,99 |
| A1 | 1.525,39 | 1.551,24 |
| A2 | 1.565,45 | 1.590,41 |
| A3 | 1.589,43 | 1.613,50 |
| A4 | 1.616,69 | 1.639,87 |
| A5 | 1.644,38 | 1.666,67 |
| B | 1.603,95 | 1.627,13 |
| B1 | 1.650,02 | 1.673,20 |
| B2 | 1.698,16 | 1.719,55 |
| B3 | 1.728,37 | 1.748,87 |
| B4 | 1.764,29 | 1.785,68 |
| B5 | 1.801,12 | 1.821,62 |
| Bs | 1.661,82 | 1.685,00 |
| Bs1 | 1.713,88 | 1.737,06 |
| Bs2 | 1.764,45 | 1.785,84 |
| Bs3 | 1.800,49 | 1.820,99 |
| Bs4 | 1.860,28 | 1.879,00 |
| Bs5 | 1.922,04 | 1.938,98 |
| C | 1.838,40 | 1.858,01 |
| C1 | 1.895,50 | 1.913,33 |
| C2 | 1.961,66 | 1.979,49 |
| C3 | 2.028,31 | 2.044,36 |
| C4 | 2.126,30 | 2.139,67 |
| C5 | 2.229,09 | 2.238,90 |
| D | 1.996,17 | 2.013,11 |
| D1 | 2.069,30 | 2.084,45 |
| D2 | 2.135,94 | 2.148,42 |
| D3 | 2.202,10 | 2.212,80 |
| D4 | 2.268,75 | 2.277,66 |
| D5 | 2.336,84 | 2.347,54 |
| D6 | 2.421,41 | 2.429,43 |
| Ds | 2.152,75 | 2.165,23 |
| Ds1 | 2.237,22 | 2.247,03 |
| Ds2 | 2.323,91 | 2.331,04 |
| Ds3 | 2.413,09 | 2.417,55 |
| Ds4 | 2.487,14 | 2.492,49 |
| Ds5 | 2.564,16 | 2.567,73 |
| Ds6 | 2.669,89 | 2.673,46 |
Nuova classificazione: stipendi tabellari delle Aree
Importi mensili.
| Area | 01/01/2023 | 01/01/2024 |
|---|---|---|
| Elevate professionalità | 2.692,31 | 2.886,21 |
| Professionisti della salute e funzionari | 1.941,58 | 2.076,58 |
| Assistenti | 1.786,48 | 1.913,48 |
| Operatori | 1.675,45 | 1.795,45 |
| Personale di supporto | 1.586,59 | 1.701,59 |
Differenziali economici di professionalità
I differenziali:
- decorrono dal 01/01 dell'anno di sottoscrizione del contratto integrativo che li finanzia;
- non si applicano al personale dell'area di elevata qualificazione;
- cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra aree.
Valori annui lordi per 13 mensilità dal 01/01/2023:
| Area | Valore annuo lordo del differenziale | Numero massimo attribuibile |
|---|---|---|
| Professionisti della salute e funzionari | 1.200,00 | 7 |
| Assistenti | 1.000,00 | 6 |
| Operatori | 800,00 | 6 |
| Personale di supporto | 700,00 | 6 |
Elemento perequativo conglobato dal 01/12/2022
I valori dell'elemento perequativo, prima corrisposti come voce distinta, sono stati conglobati nello stipendio tabellare dal 01/12/2022.
| Posizione economica | Importo annuo |
|---|---|
| DS6 | 42,84 |
| DS5 | 42,84 |
| DS4 | 64,20 |
| DS3 | 53,52 |
| DS2 | 85,56 |
| DS1 | 117,72 |
| DS | 149,76 |
| D6 | 96,24 |
| D5 | 128,40 |
| D4 | 106,92 |
| D3 | 128,40 |
| D2 | 149,76 |
| D1 | 181,80 |
| D | 203,28 |
| C5 | 117,72 |
| C4 | 160,44 |
| C3 | 192,60 |
| C2 | 213,96 |
| C1 | 213,96 |
| C | 235,32 |
| BS5 | 203,28 |
| BS4 | 224,64 |
| BS3 | 246,00 |
| BS2 | 256,68 |
| BS1 | 278,16 |
| BS | 278,16 |
| B5 | 246,00 |
| B4 | 256,68 |
| B3 | 246,00 |
| B2 | 256,68 |
| B1 | 278,16 |
| B | 278,16 |
| A5 | 267,48 |
| A4 | 278,16 |
| A3 | 288,84 |
| A2 | 299,52 |
| A1 | 310,20 |
| A | 320,88 |
Indennità e altri elementi economici
Indennità d'incarico e di funzione
Regime fino al 31/12/2022
- Indennità per incarichi di funzione: importo annuo per 13 mensilità compreso tra:
- minimo: 1.678,48 euro
- massimo: 12.000,00 euro
- Indennità di coordinamento ad esaurimento: parte fissa annua di 1.549,37 euro più tredicesima.
Dal 28/10/2025
Per gli incarichi professionali di base dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari:
- indennità di funzione pari a 1.000 euro annui, comprensiva della tredicesima;
- incrementabile fino a un ulteriore 50% in sede di contrattazione integrativa, se finanziata.
Gli incarichi di funzione professionale possono essere conferiti anche al personale a tempo parziale se il valore economico non supera 5.000 euro; in tal caso l'importo è riproporzionato.
Incarichi di media ed elevata complessità - Area professionisti della salute e funzionari
Valori annui lordi per 13 mensilità:
| Area | Tipologia incarico | Complessità | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|---|
| Professionisti della salute e funzionari | Organizzativa | Elevata | 9.501 | 13.500 |
| Professionisti della salute e funzionari | Organizzativa | Media | 4.000 | 9.500 |
| Professionisti della salute e funzionari | Professionale | Elevata | 9.501 | 13.500 |
| Professionisti della salute e funzionari | Professionale | Media | 4.000 | 9.500 |
Indennità di funzione - Area assistenti e operatori
Valori annui lordi per 13 mensilità:
| Area | Tipologia incarico | Complessità | Valore annuo |
|---|---|---|---|
| Assistenti | Professionale | Elevata | 3.000 |
| Assistenti | Professionale | Media | 1.800 |
| Assistenti | Professionale | Base | 930 |
| Operatori | Professionale | Elevata | 2.000 |
| Operatori | Professionale | Media | 1.500 |
| Operatori | Professionale | Base | 700 |
Dal 01/01/2023 l'indennità di funzione già in godimento per incarichi di organizzazione e professionali è incrementata di 930 euro.
Indennità di posizione
Dal 01/01/2023, il trattamento economico dell'incarico di posizione assume la denominazione di indennità di posizione ed è composto da:
- parte fissa minima: 10.000 euro annui lordi per 13 mensilità;
- parte variabile, entro un valore complessivo massimo annuo lordo di 20.000 euro per 13 mensilità.
Indennità di qualificazione professionale
Valori mensili lordi per 13 mensilità dal 01/01/2023:
| Area | Valore mensile |
|---|---|
| Assistenti | 71,53 |
| Operatori | 9,55 |
| Personale di supporto | 9,55 |
Indennità di turno
Fino al 31/12/2022
- per categorie da A a D operanti su due turni / ausiliari specializzati su due turni in corsia, struttura protetta territoriale o servizi diagnostici: 2,07 euro giornalieri;
- per categorie B, C, D operanti su tre turni: 4,49 euro giornalieri.
Dal 01/01/2023
Per il personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, esclusa l'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivi per almeno 12 ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni:
- 2,07 euro giornalieri per ogni giornata di effettivo lavoro, compresi giorno montante e smontante il turno notturno.
Lavoro notturno
- Definizione: lavoro svolto dalle 22:00 alle 06:00.
- Regime previgente: 2,74 euro giornalieri.
- Dal 01/01/2023: 4,00 euro orari, elevabili in contrattazione integrativa.
Lavoro festivo
Regime previgente:
- 17,82 euro se la prestazione supera la metà dell'orario di turno;
- 8,91 euro se la prestazione non supera la metà dell'orario di turno, con minimo di 2 ore.
Dal 01/01/2023:
- 2,55 euro orari per il servizio prestato in giorno festivo.
Lavoro straordinario
Maggiorazioni:
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Diurno feriale | 15% |
| Diurno festivo | 30% |
| Notturno feriale | 30% |
| Notturno festivo | 50% |
Indennità di pronta disponibilità
- durata ordinaria: 12 ore;
- indennità previgente: 20,66 euro lorde per ogni 12 ore;
- se il turno è di durata inferiore, ma non meno di 4 ore, l'indennità è riproporzionata e maggiorata del 10%;
- in caso di chiamata, l'attività è computata come straordinario o banca ore.
Dal 01/01/2023:
- 1,80 euro lordi per ogni ora di pronta disponibilità, eventualmente elevabili in contrattazione integrativa.
Indennità di polizia giudiziaria
Al personale cui sia attribuita la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria spetta:
- 960,00 euro lordi annui.
Indennità di rischio da radiazioni
Fino al 31/12/2022
Per personale esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione e adibito a funzioni diverse da quelle del personale tecnico di radiologia:
- 25,82 euro mensili lordi.
Era inoltre previsto:
- 15 giorni di congedo ordinario aggiuntivo, da fruire in un'unica soluzione.
Dal 01/01/2023
Per il personale esposto al rischio radiologico, diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposti in modo permanente:
- 103,29 euro per 12 mensilità;
- confermato il diritto a 15 giorni di congedo ordinario aggiuntivo in unica soluzione.
Indennità di specificità infermieristica
Valori mensili lordi per 12 mensilità:
| Area | Dal 01/01/2021 | Dal 01/01/2025 |
|---|---|---|
| Professionisti della salute e funzionari | 72,79 | 87,79 |
| Assistenti | 66,97 | 78,27 |
| Operatori | 62,81 | 73,41 |
L'indennità spetta ai profili indicati dal contratto, tra cui infermieri, infermieri pediatrici e relative figure senior, nonché alcuni profili dell'area assistenti e operatori specificamente elencati.
Indennità per l'operatività in particolari UO/servizi
Dal 01/01/2023:
| Destinatari | Importo giornaliero |
|---|---|
| Personale del ruolo sanitario e sociosanitario delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori | 5,00 |
| Operatore tecnico addetto all'assistenza dell'area del personale di supporto | 1,50 |
Indennità per pronto soccorso
Dal 31/12/2021 e a valere dal 2022, al personale di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato ai servizi di pronto soccorso compete:
- 40,00 euro mensili lordi per 12 mensilità, in ragione della effettiva presenza in servizio.
Indennità professionale specifica
Dal 01/01/2023 - valori annui lordi per 12 mensilità
| Area | Profilo | Valore annuo |
|---|---|---|
| Professionisti della salute e funzionari | Tecnico sanitario di radiologia medica | 1.239,50 |
| Professionisti della salute e funzionari | Infermiere senior / Infermiere pediatrico senior ex operatore professionale dirigente / Assistente sanitario / Ostetrica | 433,82 |
| Professionisti della salute e funzionari | Infermiere / Infermiere pediatrico / Assistente sanitario / Ostetrica | 433,82 |
| Assistenti | Infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso senior | 764,36 |
| Assistenti | Puericultrice senior | 640,41 |
| Assistenti | Massofisioterapista / Massaggiatore senior | 516,46 |
| Assistenti | Operatore tecnico coordinatore | 483,40 |
| Operatori | Infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso | 764,36 |
| Operatori | Puericultrice | 640,41 |
| Operatori | Massofisioterapista / Massaggiatore | 516,46 |
| Personale di supporto | Coadiutore amministrativo / Operatore tecnico addetto all'assistenza | 402,83 |
| Personale di supporto | Ausiliario specializzato | 278,89 |
Per i profili dell'area di elevata qualificazione i valori annui sono gli stessi del corrispondente profilo dell'area professionisti della salute e funzionari.
Indennità tutela del malato e promozione della salute
Valori mensili lordi per 12 mensilità:
Dal 01/01/2021
| Area | Valore mensile |
|---|---|
| Professionisti della salute e funzionari | 41,10 |
| Assistenti | 37,81 |
| Operatori | 35,46 |
Dal 01/01/2025
| Area | Valore mensile |
|---|---|
| Professionisti della salute e funzionari | 45,58 |
| Professionisti della salute e funzionari - profilo Ostetrica | 80,73 |
| Assistenti | 40,52 |
| Operatori | 38,00 |
Orario di lavoro
- 36 ore settimanali.
- Dal 03/11/2022 l'orario è articolato su 5 o 6 giorni, con orario convenzionale rispettivamente di:
- 7 ore e 12 minuti
- 6 ore
Flessibilità e banca ore
- Le ore di straordinario possono confluire nella banca ore.
- Il recupero può avvenire entro l'anno successivo a quello di maturazione.
- Nel rispetto del monte ore annuale, possono essere previsti:
- periodi con orario fino a 28 ore settimanali;
- periodi fino a 3 mesi l'anno con orario fino a 44 ore settimanali.
- L'orario di 36 ore è rilevato come media trimestrale.
- Le ore in difetto non possono superare 20 e vanno recuperate nel trimestre successivo.
- Le ore in eccesso possono essere fruite come riposi compensativi, entro il limite annuo di 158 ore, o come assenze compensative giornaliere.
Ferie, festività e permessi
Ferie annue
Per personale su 6 giorni settimanali:
- 30 giorni lavorativi fino a 3 anni di anzianità;
- 32 giorni lavorativi oltre 3 anni.
Per personale su 5 giorni settimanali:
- 26 giorni lavorativi fino a 3 anni di anzianità;
- 28 giorni lavorativi oltre 3 anni.
Festività
Sono festivi:
- i giorni festivi previsti dalla legge;
- il Santo Patrono.
Ex festività / festività soppresse
- 4 giorni annui.
- Le giornate non fruite non sono monetizzabili.
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi.
Permessi retribuiti per lutto
- 3 giorni per evento, da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso, per lutto relativo a coniuge, parenti entro il secondo grado, affini entro il primo grado o convivente.
Altri permessi e congedi
Richiamata la disciplina legale per:
- assistenza a persone con disabilità;
- cure per invalidi;
- donne vittime di violenza.
Per le lavoratrici inserite in percorsi certificati di protezione contro la violenza di genere:
- diritto ad astenersi dal lavoro fino a 90 giorni lavorativi nell'arco di 3 anni;
- preavviso ordinario di almeno 5 giorni di calendario, salvo impossibilità oggettiva;
- possibilità, al termine del percorso, di chiedere l'esonero dai turni disagiati per 1 anno e/o il rientro nella sede o struttura di provenienza.
Malattia, infortunio, maternità
Malattia
Regime ordinario
- Periodo di comporto: 18 mesi in un triennio.
Trattamento economico:
- primi 9 mesi: 100% della retribuzione con esclusione degli elementi accessori;
- successivi 3 mesi: 90%;
- ulteriori 6 mesi: 50%.
Dal 28/10/2025
Trattamento economico:
- primi 9 mesi: 100% della retribuzione mensile costituita da retribuzione base mensile, altre voci del trattamento fondamentale, indennità di posizione o di funzione di parte variabile, indennità fisse e continuative a carico dei fondi, per 12 mensilità;
- successivi 3 mesi: 90% della medesima base di calcolo;
- ulteriori 6 mesi: 50%.
Infortunio
- Conservazione del posto: fino alla guarigione clinica e comunque non oltre 36 mesi.
Regime previgente:
- 100% della retribuzione fissa mensile, compreso il trattamento accessorio.
Dal 28/10/2025:
- 100% della retribuzione base mensile, altre voci del trattamento fondamentale, indennità di posizione o di funzione di parte variabile, indennità fisse e continuative corrisposte a carico dei fondi, per 12 mensilità.
Maternità e paternità
Si applica la normativa legale, con integrazioni contrattuali.
Nel periodo di congedo di maternità e paternità obbligatoria spetta l'intera retribuzione, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
Dal 28/10/2025:
- spetta l'intera retribuzione, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri della contrattazione integrativa e in relazione all'effettivo apporto partecipativo;
- il periodo è computato per intero nella tredicesima e non riduce ferie e riposi.
Congedo parentale
- I primi 30 giorni complessivi tra entrambi i genitori sono retribuiti per intero secondo la disciplina del congedo obbligatorio.
- Successivamente, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, sono concessi ulteriori 30 giorni annui di permesso retribuito alle medesime condizioni.
Periodo di prova
Sistema previgente
- 2 mesi per categorie A e B e relative progressioni economiche;
- 6 mesi per le restanti categorie.
Nuovo sistema dal 01/01/2023
- 2 mesi: aree personale di supporto e operatori;
- 4 mesi: aree assistenti e professionisti della salute e funzionari;
- 6 mesi: area elevata qualificazione.
Part-time
- Trattamento economico e normativo riproporzionato alla ridotta prestazione.
- Lavoro supplementare: massimo 25% dell'orario concordato mensile.
- Maggiorazioni:
- 15% entro il limite;
- 25% oltre il limite.
- Limite numerico: 25% della dotazione organica di ciascun profilo professionale.
Tempo determinato e somministrazione
Tempo determinato
Si applica il D.Lgs. 81/2015, con specificazioni contrattuali.
Principali causali / esigenze:
- sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto;
- sostituzione per gravidanza e puerperio;
- nuove esigenze temporanee o straordinarie;
- nuovi servizi, riorganizzazioni, nuove tecnologie, progetti di ricerca, rinnovi o proroghe di finanziamenti.
Possibile anticipare l'assunzione fino a 30 giorni nei casi di affiancamento per assenze programmate o maternità/puerperio.
Durata
- durata massima ordinaria: 36 mesi;
- possibile deroga fino a ulteriori 12 mesi nei casi espressamente previsti;
- per il personale sanitario, il limite massimo è definito dalla singola azienda o ente nel rispetto dei LEA e delle linee regionali, fermo restando il limite massimo di deroga di 12 mesi.
Intervalli tra contratti
- 10 giorni se il contratto precedente dura fino a 6 mesi;
- 20 giorni se superiore a 6 mesi.
In alcune ipotesi di successione:
- riduzione a 5 giorni per contratti inferiori a 6 mesi;
- riduzione a 10 giorni per contratti superiori a 6 mesi.
Trattamento
- periodo di prova secondo disciplina generale, comunque non oltre 2 settimane per rapporti fino a 6 mesi e 4 settimane per rapporti di durata superiore;
- ferie proporzionate;
- preavviso di 1 giorno ogni 15 giorni di lavoro contrattualmente stabilito, con massimo 30 giorni se il contratto supera l'anno; in caso di dimissioni, termini ridotti della metà.
Limiti numerici
- contratti a termine + somministrazione: massimo 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio;
- nelle amministrazioni fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto a tempo determinato.
Somministrazione
- limite complessivo con i contratti a termine: 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio;
- per amministrazioni fino a 5 dipendenti resta sempre possibile il ricorso.
Trasferte
Oltre alla normale retribuzione spettano:
- rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi e per i mezzi di trasporto urbano;
- per trasferte superiori a 12 ore: rimborso pernottamento e di 2 pasti nel limite complessivo di 44,26 euro;
- per trasferte da 8 a 12 ore: rimborso di 1 pasto nel limite di 22,26 euro;
- per trasferte continuative nella stessa località di durata non inferiore a 30 giorni: rimborso del pernottamento in residenza turistico-alberghiera.
Se situazioni operative impediscono di fruire del pasto o del pernottamento:
- somma forfetaria di 25,82 euro lordi giornalieri in luogo dei rimborsi.
Risoluzione del rapporto e preavviso
Termini di preavviso:
- 2 mesi fino a 5 anni di anzianità;
- 3 mesi fino a 10 anni di anzianità;
- 4 mesi oltre 10 anni di anzianità.
In caso di dimissioni:
- termini ridotti della metà.
La decorrenza del preavviso è dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.
TFR / TFS
Sono utili ai fini del TFS/TFR, secondo quanto specificato dal contratto, diverse voci della retribuzione fondamentale e accessoria.
Per il personale delle aree di supporto, operatori, assistenti e professionisti della salute e funzionari rilevano in particolare:
- stipendio tabellare e fasce retributive;
- tredicesima mensilità;
- indennità di funzione pari a 858,46 euro;
- indennità di qualificazione professionale;
- indennità di funzione parte fissa nei limiti dell'indennità di coordinamento ad esaurimento;
- differenziale economico di professionalità;
- assegno ad personam riassorbibile;
- indennità di coordinamento ad esaurimento pari a 1.549,37 euro annui più tredicesima.
Per l'area di elevata qualificazione rilevano, tra l'altro:
- stipendio tabellare;
- tredicesima;
- indennità di posizione parte fissa nei limiti dell'indennità di coordinamento ad esaurimento;
- retribuzione individuale di anzianità;
- indennità professionale specifica;
- indennità di specificità infermieristica;
- indennità tutela del malato e promozione della salute.
Ai fini del TFR sono inoltre utili:
- assegni ad personam;
- indennità di funzione parte fissa e variabile;
- indennità di posizione parte fissa e variabile.
Accordi e rinnovi
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