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Ordinanza

Ordinanza n. 378/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la revocazione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 12/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600417

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 12/2026, relativa all’esclusione dalla procedura di gara e alla richiesta cautelare di sospensione degli effetti dell’esclusione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto ricorso per revocazione avverso l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, deducendo, per quanto emerge dal testo, l’ultrapetizione del giudice cautelare in relazione al riferimento alla non equivalenza del dispositivo offerto. La ricorrente sosteneva inoltre che la motivazione dell’esclusione — secondo cui non poteva applicarsi il principio di equivalenza poiché il requisito minimo richiesto era di natura elettrica e non meccanica — esprimesse un’esclusione astratta dell’applicabilità del principio di equivalenza, senza una concreta valutazione di equivalenza del dispositivo offerto. Nel giudizio cautelare veniva altresì in rilievo il periculum in mora, in rapporto alla presunta difformità dell’offerta dalle specifiche tecniche di gara, all’interesse della stazione appaltante a ottenere dispositivi conformi, alla prossimità dell’udienza pubblica di merito fissata dal TAR e all’avvenuta esecuzione di una quota significativa della commessa da parte della controinteressata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso per revocazione. In prospettiva rescindente, ha escluso la configurabilità dell’ultrapetizione, ritenendo che il riferimento dell’ordinanza impugnata alla non equivalenza fosse coerentemente collegato ai rilievi formulati dalla ASL nell’appello cautelare e sviluppato mediante considerazioni empiriche e logico-deduttive. Ha inoltre ritenuto che la motivazione dell’esclusione non fosse univocamente interpretabile come negazione astratta dei presupposti del principio di equivalenza, potendo essere intesa anche come valutazione concreta di non equivalenza tra il dispositivo offerto e quello richiesto dalla stazione appaltante. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto prevalente l’interesse della stazione appaltante alla fornitura di dispositivi conformi, considerata la difformità prima facie dell’offerta, ferma la possibilità di un più approfondito esame dell’equivalenza nel giudizio di merito. La prossimità dell’udienza pubblica, la possibilità di subentro senza pregiudizio per l’integrale esecuzione della commessa in caso di esito favorevole e l’avvenuta esecuzione di una quota significativa dell’appalto da parte della controinteressata hanno concorso alla valutazione cautelare. Le spese del giudizio di revocazione sono state compensate in ragione dell’originalità dell’oggetto del giudizio.

Massime di principio

  • Non sussiste ultrapetizione quando la decisione cautelare affronta la non equivalenza dell’offerta sulla base di rilievi già formulati nell’atto di appello cautelare e li sviluppa attraverso argomentazioni empiriche e logico-deduttive coerenti con il thema decidendum.
  • Una motivazione di esclusione che richiami l’inapplicabilità del principio di equivalenza perché il requisito minimo ha natura elettrica e non meccanica può essere interpretata, ove il testo lo consenta, anche come valutazione concreta di non equivalenza tra il dispositivo offerto e quello richiesto, e non necessariamente come esclusione astratta dell’operatività del principio.
  • Nella fase cautelare, la difformità prima facie dell’offerta dalle specifiche tecniche di gara può rendere prevalente l’interesse della stazione appaltante alla disponibilità di dispositivi conformi, ferma la possibilità di un esame più approfondito dell’equivalenza nel giudizio di merito.
  • La prossimità dell’udienza di merito, la possibilità di subentro senza pregiudizio per l’integrale esecuzione della fornitura e l’avvenuta esecuzione di una parte significativa della commessa sono elementi rilevanti nella comparazione cautelare degli interessi.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelareRevocazione e opposizione di terzo
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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