Regolamento (UE) 2021/1865
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1865 della Commissione del 22 ottobre 2021 che rettifica la versione in lingua francese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento corregge un errore contenuto nella sola versione francese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66, relativo ai controlli ufficiali fitosanitari su piante, prodotti vegetali e altri oggetti. La Commissione precisa che la rettifica riguarda esclusivamente la formulazione di due passaggi dell’articolo 1 e non incide sulle altre versioni linguistiche. Il testo entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Rettifica della sola versione in lingua francese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 sui controlli ufficiali fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica alla rettifica linguistica della versione francese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 della Commissione, relativo alle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti per verificare la conformità alla normativa UE sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. La rettifica non incide sulle altre versioni linguistiche e non modifica la disciplina sostanziale applicabile agli operatori professionali e alle autorità competenti nei controlli fitosanitari.
Rettifica della versione francese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1865 della Commissione interviene esclusivamente per correggere un errore presente nella versione in lingua francese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66, che disciplina le modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti ai fini della verifica della conformità alla normativa dell’Unione sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. La Commissione richiama il fondamento nel regolamento (UE) 2017/625 e adotta la rettifica sulla base dell’articolo 22, paragrafo 3.
Natura e portata della rettifica
La correzione riguarda unicamente la lingua francese e non modifica le altre versioni linguistiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66. Secondo il considerando (1), l’errore interessa due punti dell’articolo 1 del regolamento da correggere:
- l’articolo 1, paragrafo 1, in relazione ai controlli ufficiali che le autorità competenti devono effettuare nei siti e in altri luoghi utilizzati da operatori professionali;
- l’articolo 1, paragrafo 4, prima frase, in relazione ai controlli fisici da effettuare dalle autorità competenti.
Contesto normativo
Il regolamento rettificato, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/66, stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali nel settore fitosanitario. Il presente atto non introduce nuove regole sostanziali, ma assicura la coerenza testuale della versione francese rispetto all’intenzione normativa originaria.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica della versione francese del regolamento (UE) 2019/66
L’articolo 1 dispone la correzione della versione in lingua francese del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66, in particolare all’articolo 1, paragrafo 1, relativo ai controlli ufficiali da effettuare nei siti e in altri luoghi utilizzati da operatori professionali, e all’articolo 1, paragrafo 4, prima frase, relativo ai controlli fisici da effettuare dalle autorità competenti. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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