Regolamento (UE) 2021/1864
Regolamento (UE) 2021/1864 della Commissione del 22 ottobre 2021 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di amisulbrom, flubendiamide, meptildinocap, metaflumizone e propineb in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i limiti massimi di residui (LMR) per cinque sostanze attive fitosanitarie, sulla base dei pareri dell’EFSA e delle consultazioni con i partner commerciali. In alcuni casi abbassa gli LMR fino al limite di determinazione, in altri li conferma o li aumenta, e per il propineb sposta la disciplina nell’allegato V poiché la sostanza non è più approvata nell’UE. Prevede inoltre regole transitorie per i prodotti già immessi sul mercato e una data differita di applicazione al 14 maggio 2022.
Modifica i livelli massimi di residui di amisulbrom, flubendiamide, meptildinocap, metaflumizone e propineb in o su determinati prodotti alimentari e mangimi, aggiornando gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti alimentari e ai mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con specifico riferimento ai residui delle sostanze attive amisulbrom, flubendiamide, meptildinocap, metaflumizone e propineb in o su determinati prodotti elencati negli allegati modificati. Le nuove disposizioni valgono nell’Unione europea e, in virtù del SEE, sono rilevanti anche per i rapporti con i Paesi dello Spazio economico europeo. È previsto un regime transitorio per i prodotti ottenuti nell’Unione o importati prima del 14 maggio 2022; per tali prodotti continua ad applicarsi la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005 nei casi indicati dall’articolo 2.
Modifica dei livelli massimi di residui per amisulbrom, flubendiamide, meptildinocap, metaflumizone e propineb
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. L’intervento si fonda sui pareri motivati dell’EFSA, sulle consultazioni tecniche con i laboratori di riferimento dell’Unione e sulle osservazioni dei partner commerciali raccolte tramite l’OMC.
Ambito e finalità dell’intervento
La modifica riguarda gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 e si applica ai residui di amisulbrom, flubendiamide, meptildinocap, metaflumizone e propineb in una pluralità di prodotti agricoli e alimentari, sia di origine vegetale sia animale. La logica dell’intervento è duplice: da un lato, adeguare gli LMR alle valutazioni scientifiche sul rischio per i consumatori; dall’altro, allineare la disciplina ai limiti di determinazione analitica quando gli usi non sono autorizzati o quando mancano tolleranze all’importazione o CXL.
Amisulbrom
Per l’amisulbrom l’EFSA ha esaminato gli LMR vigenti ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 e ha raccomandato di mantenerli invariati. La Commissione, rilevato che non sussistono rischi per i consumatori, li inserisce nell’allegato II al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità.
Flubendiamide
Per il flubendiamide l’EFSA ha evidenziato un rischio per i consumatori in relazione ai LMR per cavoli cappucci e lattughe. Per tali prodotti i limiti sono abbassati al limite di determinazione. Per gli altri prodotti, invece, i valori sono mantenuti o aumentati secondo le raccomandazioni dell’Autorità e confluiscono nell’allegato II.
Meptildinocap
Per il meptildinocap l’EFSA ha raccomandato di abbassare gli LMR per cetrioli e zucchine, mentre per altri prodotti ha suggerito il mantenimento o l’aumento dei valori. L’Autorità ha inoltre segnalato la mancanza di informazioni per uve da tavola, uve da vino, fragole, meloni e cocomeri/անգurie; nonostante ciò, la Commissione fissa i livelli nel rispetto della sicurezza dei consumatori e prevede un riesame entro due anni dalla pubblicazione del regolamento, tenendo conto delle informazioni che saranno eventualmente fornite entro il 25 ottobre 2023.
Metaflumizone
Per il metaflumizone l’EFSA ha individuato un rischio per i consumatori per broccoli e scarola/indivia a foglie larghe, con conseguente abbassamento al limite di determinazione. L’Autorità ha inoltre raccomandato di ridurre i limiti per patate, cavoli cappucci, semi di cotone e latte, mentre per altri prodotti i valori sono mantenuti o innalzati. Anche in questo caso l’EFSA ha evidenziato lacune informative per numerose colture, incluse alcune colture orticole e baby leaf; il regolamento prevede un riesame entro due anni e richiama la scadenza del 25 ottobre 2023 per l’eventuale trasmissione dei dati mancanti.
Propineb
Il propineb presenta un regime diverso, poiché non è più approvato nell’Unione e tutte le autorizzazioni sono state revocate. Di conseguenza, i suoi LMR sono collocati nell’allegato V al limite di determinazione e le precedenti colonne negli allegati II e III vengono soppresse. Il testo riporta anche la definizione del residuo e specifica che, poiché tutti i ditiocarbammati generano il residuo finale CS2, la distinzione fra essi non è generalmente possibile; sono però disponibili metodi monoresiduo per propineb, ziram e tiram da applicare caso per caso.
Prodotti non autorizzati e limiti di determinazione
Il regolamento ribadisce che, per i prodotti sui quali l’uso della sostanza non è autorizzato e in assenza di tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR devono essere fissati allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. In questo quadro, la tecnica analitica e la sua evoluzione assumono rilievo diretto nella definizione normativa dei limiti.
Regime transitorio e data di applicazione
Per garantire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo, il regolamento prevede un periodo transitorio. Ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati prima del 14 maggio 2022 continua ad applicarsi la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005 nei casi indicati dall’articolo 2. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma si applica soltanto dal 14 maggio 2022, consentendo a Stati membri, paesi terzi e operatori di adeguarsi alle nuove prescrizioni.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento. La riforma riguarda la fissazione, la soppressione o lo spostamento di LMR per amisulbrom, flubendiamide, meptildinocap, metaflumizone e propineb.
Nuovi LMR per amisulbrom, flubendiamide, meptildinocap e metaflumizone
Nell’allegato II vengono inseriti o aggiornati i limiti per numerosi prodotti di origine vegetale e animale. Per amisulbrom l’EFSA ha raccomandato il mantenimento degli LMR vigenti, senza rischi per i consumatori. Per flubendiamide alcuni LMR vengono abbassati al limite di determinazione per cavoli cappucci e lattughe, mentre per altri prodotti restano invariati o sono aumentati. Per meptildinocap e metaflumizone sono previste modifiche differenziate: per alcuni prodotti gli LMR sono abbassati, per altri mantenuti o aumentati, con taluni casi fissati al limite di determinazione.
Gestione delle lacune informative e riesame entro due anni
Per meptildinocap e metaflumizone l’EFSA ha evidenziato la mancanza di alcune informazioni tecniche o tossicologiche per specifiche colture. Il regolamento consente la fissazione degli LMR ai livelli vigenti o indicati dall’Autorità, ma stabilisce che tali LMR saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili entro due anni dalla pubblicazione del regolamento. Nell’allegato sono richiamate anche scadenze specifiche: per alcune informazioni da presentare entro il 25 ottobre 2023, la Commissione dovrà tenerne conto al riesame; in mancanza, dovrà considerare l’assenza di tali dati.
Disciplina del propineb e nuova collocazione nell’allegato V
Per il propineb, sostanza non più approvata nell’UE e con autorizzazioni revocate, gli LMR sono fissati al limite di determinazione nell’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005. Contestualmente, l’allegato II e l’allegato III sono modificati sopprimendo le precedenti colonne dedicate al propineb. È inoltre riportata la diversa definizione del residuo per specifiche combinazioni di prodotti (propilentiourea/PTU libera o libera e coniugata) e il riferimento a metodi monoresiduo per propineb, ziram e tiram da adottare caso per caso quando occorra una quantificazione specifica.
Limiti di default e prodotti non autorizzati
Per i prodotti sui quali l’uso del prodotto fitosanitario non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR devono essere fissati allo specifico limite di determinazione o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Consultazioni e base giuridica tecnica
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea sui limiti di determinazione e ha tenuto conto delle conclusioni tecniche emerse. I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state considerate. Le modifiche sono dichiarate conformi all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
Regime transitorio per prodotti già ottenuti o importati
L’articolo 2 prevede che, per amisulbrom, flubendiamide, meptildinocap, metaflumizone e propineb, la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005 continui ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 14 maggio 2022, con alcune eccezioni riferite a specifiche combinazioni sostanza/prodotto riportate nel testo.
Entrata in vigore e applicazione differita
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 14 maggio 2022, in modo da consentire a Stati membri, paesi terzi e operatori del settore alimentare di adeguarsi alle nuove prescrizioni.
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