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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1863

Regolamento (UE) 2021/1863 del Consiglio del 22 ottobre 2021 recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

Normativa europea32021R1863

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione relativo alla Repubblica democratica del Congo, adeguando un criterio di designazione delle persone soggette a misure restrittive. La modifica recepisce l’evoluzione della disciplina ONU richiamata dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza 2582 (2021) e dalla conseguente decisione (PESC) 2021/1866. L’intervento è puntuale: sostituisce una lettera dell’articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 per estendere e precisare le condotte rilevanti. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica il regolamento (CE) n. 1183/2005 aggiornando un criterio di designazione delle persone sottoposte a misure restrittive per la Repubblica democratica del Congo.

Ambito di applicazione

Si applica alle persone e alle entità già o potenzialmente designate nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione relative alla Repubblica democratica del Congo, in particolare a chi pianifica, dirige, finanzia o partecipa ad attacchi contro gli operatori della MONUSCO, il personale dell’ONU, i membri del gruppo di esperti, nonché il personale medico o umanitario. Opera nell’ordinamento dell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; incide sugli operatori economici tenuti a rispettare le misure restrittive, tra cui il congelamento dei beni. Non introduce un regime autonomo, ma modifica quello già previsto dal regolamento (CE) n. 1183/2005 in attuazione della decisione (PESC) 2021/1866.

Modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 sulle misure restrittive per la Repubblica democratica del Congo

Il regolamento interviene in modo circoscritto sul regime sanzionatorio dell’Unione relativo alla Repubblica democratica del Congo. La finalità è allineare la disciplina UE alle evoluzioni del quadro ONU e alla decisione (PESC) 2021/1866, che attua la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2582 (2021).

Contesto e base giuridica

Il provvedimento è adottato sulla base dell’articolo 215 TFUE e opera come atto di esecuzione normativa dell’azione PESC dell’Unione. Nei considerando si ricorda che il regolamento (CE) n. 1183/2005 attua la decisione 2010/788/PESC e stabilisce misure restrittive nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per la RDC, compreso il congelamento dei beni.

Aggiornamento del criterio di designazione

La modifica sostituisce l’articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1183/2005. Il nuovo testo consente la designazione delle persone che:

  • pianificano attacchi contro gli operatori della MONUSCO o il personale dell’ONU, inclusi i membri del gruppo di esperti;
  • dirigono tali attacchi;
  • finanziano tali attacchi;
  • partecipano a tali attacchi;
  • compiono le medesime condotte contro il personale medico o umanitario.

La modifica amplia e specifica il perimetro soggettivo delle misure restrittive, collegandolo a condotte violente contro personale internazionale, medico e umanitario operante nel contesto congolese.

Collegamento con il diritto ONU e con la PESC

Il regolamento richiama espressamente la risoluzione UNSCR 2582 (2021), che ha modificato i criteri di designazione previsti ai paragrafi 9 e 11 della UNSCR 1807 (2008). La decisione (PESC) 2021/1866 è indicata come strumento di attuazione di tale risoluzione e il presente regolamento serve a garantire un’applicazione uniforme nell’Unione da parte degli operatori economici e delle autorità nazionali.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.

Disposizioni principali

Aggiornamento del criterio di designazione

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1183/2005. Il nuovo criterio riguarda chi, nel pianificare, dirigere, finanziare o partecipare ad attacchi contro gli operatori della MONUSCO o il personale dell’ONU, compresi i membri del gruppo di esperti, oppure contro il personale medico o umanitario, può essere assoggettato alle misure restrittive.

Contesto normativo e finalità

Nei considerando si chiarisce che il regolamento (CE) n. 1183/2005 attua la decisione 2010/788/PESC e prevede misure nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per la Repubblica democratica del Congo, incluso il congelamento dei beni. La modifica è resa necessaria dall’UNSCR 2582 (2021), che ha aggiornato i criteri di designazione previsti dall’UNSCR 1807 (2008), e dalla decisione (PESC) 2021/1866.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecongelamento dei benidiritto dell’Unione europea

Testo integrale

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