Regolamento (UE) 2022/16
Regolamento delegato (UE) 2022/16 della Commissione del 22 ottobre 2021 che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell’OIV
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2022/16 interviene per correggere un errore redazionale presente in alcune sole versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2019/934. La rettifica riguarda la parte dell’allegato I riferita ai vini originari del Canada con tenore massimo di anidride solforosa pari a 400 mg/l. Il regolamento non modifica il contenuto sostanziale della disciplina per le altre lingue e si applica direttamente negli Stati membri secondo le regole ordinarie di efficacia dei regolamenti UE.
Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2019/934 in materia vitivinicola.
Ambito di applicazione
Si applica, in modo limitato e puntuale, alle versioni linguistiche francese, lettone, polacca, rumena e spagnola del regolamento delegato (UE) 2019/934. La rettifica riguarda esclusivamente un errore contenuto nell’allegato I, parte B, punto A.2, lettera e), undicesimo trattino, relativo ai vini originari del Canada con un tenore massimo di anidride solforosa di 400 mg/l. Non incide sulle altre versioni linguistiche né introduce una disciplina sostanziale generale per operatori o Stati membri.
Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2019/934
Il regolamento delegato (UE) 2022/16 della Commissione ha natura meramente correttiva e interviene sul regolamento delegato (UE) 2019/934, adottato nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e della disciplina vitivinicola. La finalità è eliminare un errore presente in talune versioni linguistiche, senza incidere sulla sostanza della disciplina tecnica già vigente.
Contesto normativo e base giuridica
Il provvedimento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare dell’articolo 75, paragrafo 2, e dell’articolo 80, paragrafo 4. Tali disposizioni costituiscono il fondamento del regolamento delegato (UE) 2019/934, che disciplina, tra l’altro, le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate, le restrizioni in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell’OIV.
Errore riscontrato e oggetto della rettifica
Secondo i considerando, le versioni in lingua francese, lettone, polacca, rumena e spagnola del regolamento delegato (UE) 2019/934 contenevano un errore nell’undicesimo trattino della parte B, punto A.2, lettera e), dell’allegato I. L’errore riguarda la formulazione relativa ai vini originari del Canada con un tenore massimo di anidride solforosa di 400 mg/l.
La Commissione dispone quindi la rettifica di tali sole versioni linguistiche. Il regolamento precisa espressamente che la correzione non interessa le altre versioni linguistiche, che restano invariate.
Effetti pratici della misura
Per gli operatori e gli interpreti della disciplina vitivinicola, il testo non introduce nuovi obblighi, divieti o procedure sostanziali. L’effetto giuridico è quello di riallineare alcune traduzioni ufficiali al contenuto corretto della norma europea già vigente, evitando difformità interpretative tra lingue diverse.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica delle versioni linguistiche
Corregge l’errore presente nelle versioni francese, lettone, polacca, rumena e spagnola del regolamento delegato (UE) 2019/934, limitatamente all’undicesimo trattino della parte B, punto A.2, lettera e), dell’allegato I, relativo ai vini originari del Canada con un tenore massimo di anidride solforosa di 400 mg/l.
Ambito limitato della correzione
Precisa che la rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2019/934, lasciando immutato il testo nelle lingue non interessate.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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