Sentenza n. 1244/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione lavoro, n. 720/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Agrigento – Sezione lavoro, n. 720/2024, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditarle sulla carta elettronica del docente l’importo di euro 500,00 relativo all’anno scolastico 2020/2021, oltre interessi e rivalutazione. Ha dedotto la persistente inottemperanza dell’Amministrazione e chiesto che fosse dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e condanna alle spese. Dagli atti è risultato che la pronuncia era stata ritualmente notificata al Ministero, era passata in giudicato ed era decorso il termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’adempimento. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme dovute secondo le modalità stabilite dalla sentenza del giudice ordinario, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore. Ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente del medesimo ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente, senza compenso, e trasmettere al TAR una relazione dettagliata sugli adempimenti eseguiti. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 300,00 per le spese del giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Costituiscono la base normativa dell’azione di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine di legge per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da una pronuncia giudiziaria è stato ritenuto sussistente e ha consentito la proposizione dell’azione di ottemperanza.
d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni
È stato utilizzato, in via analogica, quale parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, avuto riguardo ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari e alla bassa complessità della controversia.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all’Amministrazione, impone il pagamento di una somma e sia decorso il termine di legge per l’adempimento, il beneficiario può agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione coattiva del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, ove l’Amministrazione non contesti la mancata esecuzione del giudicato, il giudice può dichiarare direttamente l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi alla pronuncia e fissare un termine per l’adempimento.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta condizionandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione, così da assicurare l’esecuzione sostitutiva senza necessità di un ulteriore giudizio.
- Il commissario ad acta può essere individuato nel responsabile di una struttura dell’Amministrazione debitrice, con facoltà di delega a personale competente, quando tale soluzione sia idonea a garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dal giudicato.
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