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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7228/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e la prescrizione di mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla persona offesa. Primo motivo: violazione del principio della "domanda cautelare", perché il P.M. aveva chiesto solo il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (e dai suoi prossimi congiunti) mentre l'ordinanza applicativa aveva aggiunto la prescrizione autonoma di mantenere una distanza di 500 metri, che secondo il ricorrente sarebbe una misura non richiesta e soggetta quindi al principio della domanda cautelare. Secondo motivo: vizi di motivazione e carenza di determinazione/tassatività della misura, in quanto l'ordinanza non indicava specificamente i luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa oggetto del divieto, rendendo la misura inesigibile e non conoscibile; la Corte territoriale aveva inoltre rinviato al G.I.P. una determinazione successiva, meccanismo che, secondo il ricorrente, non è previsto dalla legge.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Sul primo motivo (domanda cautelare) il ricorso è stato rigettato: la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (in particolare sent. n. 39005/2021) secondo la quale l'art. 282-ter c.p.p. disciplina un'unica misura (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati e/o obbligo di mantenere distanza) e le diverse prescrizioni sono modalità esecutive della stessa misura; dunque il giudice, investito della domanda, può calibrarne le prescrizioni senza che ciò configuri una violazione del principio della domanda cautelare. Sul secondo motivo la Corte ha invece dato ragione al ricorrente: ha rilevato l'obbligo di indicare specificamente i luoghi soggetti al divieto quando il giudice applica la prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati; l'omessa indicazione rendeva la misura incompleta ed ineseguibile e non poteva essere sanata da un rinvio al G.I.P. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro - sezione riesame, esclusivamente con riferimento all'omessa indicazione dei luoghi, lasciando ferma la prescrizione della distanza di 500 metri.

Norme richiamate

  • art. 282-ter cod. proc. pen.

    La norma disciplina il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e/o l'obbligo di mantenere una certa distanza dalla persona offesa; la Corte interpreta queste prescrizioni come modalità di applicazione di un'unica misura cautelare, lasciando al giudice il compito di calibrare le prescrizioni in concreto in funzione di adeguatezza e proporzionalità.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176)

    Norma processuale richiamata in relazione alla modalità di svolgimento dell'udienza e della requisitoria scritta; non incide sul merito cautelare ma sulla procedura seguita davanti alla Corte.

  • art. 16, d.l. 30/12/2021 n.228 (conv. L. 25/02/2022 n.15)

    Richiamata come norma di proroga della disciplina processuale prevista dal decreto precedente; incide sulle modalità processuali della trattazione del ricorso.

  • Sent. Sez. U. n. 39005/2021

    Giurisprudenza orientante secondo cui le due diverse prescrizioni dell'art. 282-ter (divieto di avvicinamento ai luoghi e obbligo di mantenere distanza) sono espressioni di un'unica misura; quando il giudice applica il divieto ai luoghi, però, deve indicare specificamente i luoghi per garantire conoscibilità ed esigibilità della misura.

  • Sent. Sez. U. n. 8388/2009

    Ribadisce il principio che la domanda del pubblico ministero sia il presupposto necessario per l'avvio del procedimento cautelare e che il giudice non possa applicare misure non richieste (ultra petita); contestualizzata dalla Corte nel senso che il principio riguarda la misura in quanto tale, non le modalità esecutive specifiche della stessa quando rientrino nell'ambito della medesima misura.

  • Corte Costituzionale, sent. n.4/1992

    Richiamata per affermare che è la "domanda" del pubblico ministero l'atto propulsivo indispensabile per l'applicazione delle misure cautelari, principio poi declinato alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati e l'obbligo di mantenere una determinata distanza costituiscono modalità applicative della stessa misura (art. 282-ter c.p.p.); il P.M. deve chiedere la misura ma non è necessario che dettaglio tutte le modalità esecutive, le quali spettano al giudice di calibrarle secondo esigenze di adeguatezza e proporzionalità.
  • Se il giudice applica la prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, è obbligato a indicare in modo specifico e dettagliato i luoghi interessati, perché solo così la misura risulta conosciibile ed esigibile; l'omissione di tale indicazione rende la misura incompleta e suscettibile di annullamento.
  • Il principio della domanda cautelare impedisce al giudice di adottare misure totalmente non richieste (ultra petita), ma non impedisce al giudice di calibrare le prescrizioni della medesima misura richieste dal P.M. se rientrano nella stessa tipologia cautelare.
  • Non è ammissibile che la completezza della misura cautelare sia rimessa a successive determinazioni non previste dalla legge (es. rinvio ad altro giudice o a iniziativa della parte); la misura deve essere adottata ed eseguita completa in tutti i suoi elementi dal provvedimento che la dispone.
  • In situazioni che riguardano rapporti familiari o personali con rischio di identificazione delle parti, nelle comunicazioni pubbliche e nelle sentenze da diffondere è obbligatoria l'oscurazione dei dati identificativi.

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