Cassazione Penale, Sentenza n. 15258/2022 del 20/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per tentato furto in concorso aggravato dalla violenza sulle cose. Denuncia: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria per una perizia dattiloscopica sul martello sequestrato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la presunta inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale (traviso/errata valutazione del fatto); 3) vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose, alla determinazione della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (perizia dattiloscopica) fosse inutile alla luce di un quadro probatorio ritenuto univoco e del fatto che il martello era stato toccato da più persone (compresa la persona offesa), perciò l'accertamento non avrebbe dato esiti decisivi; le doglianze costituiscono una rivalutazione dei fatti e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità; la circostanza aggravante della violenza sulle cose è adeguatamente motivata dalla effrazione delle porte; le circostanze attenuanti generiche erano già state valutate (concesse in primo grado ma equivalenti all'aggravante) e la determinazione della pena è stata motivata in relazione alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato (pregiudicata da precedenti). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Si segnala inoltre che il Procuratore generale aveva proposto, con motivi distinti, l'annullamento per prescrizione, ma la Corte non ha accolto tale richiesta essendo il ricorso inammissibile.
Norme richiamate
art. 603 c.p.p.
Riferito come norma che disciplina l'istituto eccezionale della rinnovazione dell'istruttoria; la Corte ricorda che il mancato accoglimento di tale richiesta è sindacabile in Cassazione solo se emergono dal provvedimento motivazionale lacune o manifeste illogicità su punti decisivi.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamata come limite alla censura in Cassazione: sono ammessi i motivi che evidenziano lacune o manifeste illogicità nella motivazione; non è ammessa una semplice diversa rilettura dei fatti o una rivalutazione del materiale probatorio.
art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato per la disciplina della trattazione orale in udienza pubblica dei ricorsi, in relazione alle memorie e requisitoria scritta del Procuratore generale.
art. 616 c.p.p.
Usato come base per la condanna alle spese processuali e per la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità manifestamente infondata dell'impugnazione.
art. 133 c.p.
Citato come criterio normativo applicato dal giudice di merito per la determinazione della pena, richiamando la gravità del fatto e la personalità dell'imputato.
Legge n.46/2006 (modifica art. 606 c.p.p.)
Richiamata per sottolineare il consolidato orientamento che limita la cassazione nella rilettura dei fatti e vieta la sostituzione della valutazione del merito con una rivalutazione delle prove.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Richiamata in riferimento al principio che consente di ritenere il ricorrente non immune da colpa nella determinazione delle ragioni di inammissibilità e quindi passibile della sanzione a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione dei fatti o del materiale probatorio: le doglianze devono evidenziare profili di illegittimità di diritto o lacune/manifeste illogicità della motivazione, non offrire una diversa lettura dei fatti.
- Le richieste di rinnovazione dell'istruttoria (es. perizie) possono essere censurate in Cassazione solo se dal motivato provvedimento impugnato emergono carenze logico-motivazionali su punti decisivi che avrebbero potuto essere colmate dall'assunzione della prova.
- Un accertamento tecnico (es. perizia dattiloscopica) può essere ritenuto inutile quando l'oggetto è stato manipolato da più soggetti o quando il quadro probatorio di merito è già ritenuto univoco; in tali casi il mancato accoglimento della richiesta non costituisce vizio.
- La sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose può essere adeguatamente fondata su riscontri materiali come l'effrazione delle porte; la contestazione generica della mancanza di prove è inidonea senza un'analisi concreta.
- Le contestazioni generiche sulla mancata concessione di attenuanti o benefici di legge e sulla determinazione della pena sono di regola inesplorabili in Cassazione se non accompagnate da specifiche criticità di diritto o di motivazione.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche (spese e somma alla cassa delle ammende) se l'inammissibilità appare evidente e imputabile al ricorrente.
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