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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38000/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso censura, con due motivi, la dosimetria della pena (presunta carenza assoluta di motivazione e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche) e la manifesta illogicità in ordine all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la censura riguardante la determinazione della pena non fosse consentita: la discrezionalità del giudice di merito è sindacabile solo se la motivazione è contraddittoria o manifestamente illogica, mentre la sentenza impugnata conteneva specifiche ragioni (tra cui l'ingente quantitativo di stupefacente e la vicinanza al fornitore all'ingrosso) che giustificavano lo scostamento della pena e il diniego delle attenuanti generiche. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la questione non devoluta dal precedente giudizio di annullamento con rinvio (non era oggetto del primo ricorso in Cassazione) e quindi preclusa; in ogni caso la doglianza sarebbe stata manifestamente infondata alla luce della motivazione sulla pericolosità sociale. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990

    L'aggravante contestata è stata esclusa dalla Corte d'appello e costituiva il nucleo del rinvio disposto dalla sentenza rescindente; la valutazione sulla sua sussistenza rientrava nell'oggetto del nuovo giudizio di merito.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Applicato per dichiarare l'inammissibilità per aspecificità: un motivo è inammissibile se è indeterminato/generico o se manca correlazione con le ragioni effettive della decisione impugnata.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Fondamento della condanna alle spese processuali e della sanzione pecuniaria (cassa delle ammende) a carico del ricorrente in caso di inammissibilità con profili di colpa.

  • artt. 610, comma 5, e 611, comma 1‑bis, cod. proc. pen.

    Richiamati per motivare la trattazione del ricorso in camera di consiglio per mancanza di istanza di trattazione orale nei termini previsti.

  • art. 73, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale sui reati di traffico di stupefacenti richiamata nella ricostruzione dei motivi originari del primo ricorso in Cassazione; la Corte ne ricorda l'impiego nei motivi iniziali ma non lo assume come autonoma questione nel rinvio.

  • art. 62‑bis, cod. pen.

    Riferimento normativo relativo alle circostanze attenuanti generiche: la Sesta Sezione aveva già esaminato questioni connesse alle attenuanti nel precedente giudizio, ma la misura di sicurezza non era stata impugnata nel primo ricorso e quindi non poteva essere riaperta nel giudizio di rinvio.

Massime di principio

  • Le doglianze sulla dosimetria della pena sono limitatamente sindacabili in Cassazione: è necessario dimostrare contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito; semplici contestazioni generiche sono inammissibili.
  • Un motivo è inammissibile per aspecificità quando è indeterminato, generico o non tiene conto delle espressioni motivazionali presenti nella decisione impugnata; l'impugnazione deve contestare concretamente le ragioni addotte dal giudice.
  • Non è possibile sollevare in sede di rinvio questioni che non siano state oggetto del precedente ricorso in Cassazione (cioè non devolute): questioni non impugnate prima restano assorbite dal giudicato e risultano precluse.
  • La mancanza di buon andamento del ricorso (inammissibilità con profili di colpa) può comportare, oltre alle spese, anche sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende); conviene valutare attentamente la ammissibilità dei motivi prima di ricorrere.
  • Per evitare inammissibilità è fondamentale formulare motivi specifici, collegati punto per punto alla motivazione impugnata, e rispettare il perimetro oggetto del precedente giudizio di annullamento con rinvio.

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