Sentenza n. 1497/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento a) del decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Torino 14.11.2022 n. 5691 di approvazione del bando per la selezione pubblica di n. 1 professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata per il settore concorsuale 10/F2, settore scientifico disciplinare L-FIL-LETT/11 “Letteratura italiana contemporanea”; b) del decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Torino 1.12.2022 n. 6130 di rettifica del bando per la selezione pubblica di n. 1 professore universitario di prima fascia da coprire mediante chiamata per il settore concorsuale 10/F2, settore scientifico disciplinare L-FIL-LETT/11 “Letteratura italiana contemporanea”; c) del decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Torino 23.2.2023 n. 1161 di nomina della Commissione giudicatrice; d) del verbale della prima seduta della Commissione giudicatrice che ha definito i criteri di valutazione; e) dei verbali della seconda e della terza seduta della Commissione giudicatrice; f) della relazione finale della Commissione giudicatrice; g) del decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Torino 14.6.2023 n. 3254 di approvazione di tutti gli atti della selezione pubblica; h) della deliberazione (non nota) del Consiglio di Dipartimento di Studi umanistici contenente la proposta di chiamata della professoressa Allasia; i) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Torino (non nota) di approvazione della proposta del Consiglio di Dipartimento di Studi umanistici di chiamata della professoressa Allasia; l) del decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Torino (non noto) di nomina della professoressa Allasia a professore di prima fascia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della selezione pubblica per la chiamata di un professore universitario di prima fascia, inclusi bando, nomina della commissione, verbali, approvazione degli atti e successiva chiamata della candidata vincitrice
Esito
Favorevole al resistente (università e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato gli atti della procedura selettiva bandita dall'Università degli Studi di Torino per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 10/F2 e nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LETT/11, contestando il bando e la relativa rettifica, la nomina della commissione giudicatrice, i criteri di valutazione, i verbali delle sedute, la relazione finale, l'approvazione degli atti della selezione e gli atti successivi di proposta e conferimento della chiamata alla candidata vincitrice. Nel corso del giudizio, con memoria del 5 maggio 2026, i difensori del ricorrente hanno dichiarato che il medesimo non aveva più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo che la dichiarazione del ricorrente di non voler più coltivare il giudizio comportasse la sopravvenuta carenza dell'interesse concreto e attuale alla decisione, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure rivolte contro la procedura selettiva e i relativi atti. Le spese di giudizio sono state compensate, in considerazione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza dell'interesse concreto e attuale alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe processuale, senza una specifica applicazione motivata nella decisione.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse a coltivare il giudizio, quando evidenzia la sopravvenuta carenza dell'interesse concreto e attuale alla decisione, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito delle censure rivolte contro gli atti amministrativi impugnati.
- In caso di definizione del giudizio in rito per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate in ragione delle modalità di definizione della controversia.
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