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Ordinanza

Ordinanza n. 16674/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento - della graduatoria definitiva dei candidati vincitori del Distretto della Corte d’Appello di Caltanissetta, relativa alla procedura di stabilizzazione del personale P.N.R.R. per il profilo professionale straordinario di Addetto all’Ufficio per il Processo, indetta con l’Avviso pubblico del 16 marzo 2026, pubblicata in data 30 giugno 2026, nella parte in cui colloca l’odierna ricorrente alla posizione n. 85, diversa da quella legittimamente spettante, a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva debitamente dichiarato, nonché dell’errata valutazione del titolo di preferenza; -della graduatoria provvisoria dei vincitori, pubblicata in data 27 giugno 2026, nella parte in cui colloca l’odierna ricorrente alla posizione n. 85, diversa da quella legittimamente spettante; - dei verbali della Commissione esaminatrice, di estremi non conosciuti e non ostesi malgrado la rituale istanza di accesso, relativi alla verifica e all’applicazione dei titoli di preferenza e alla risoluzione delle situazioni di parità di punteggio, nella parte in cui hanno determinato l’illegittima collocazione della ricorrente; - degli atti, di estremi non conosciuti, con cui l’Amministrazione ha proceduto all’assegnazione delle sedi di servizio ai vincitori del Distretto della Corte d’Appello di Caltanissetta secondo l’ordine della graduatoria impugnata, ivi compreso il provvedimento con cui la ricorrente è stata assegnata alla sede di Caltanissetta anziché presso la sede di Enna, dalla stessa prioritariamente richiesta; - del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 10 luglio 2026, rimasta integralmente inevasa, già autonomamente impugnato con ricorso ex art. 116 c.p.a. pendente dinanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, comunque lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere collocata, nella graduatoria dei vincitori del Distretto della Corte d’Appello di Caltanissetta, nella posizione legittimamente spettante in applicazione dei titoli di preferenza dalla stessa posseduti e dichiarati, e, per l’effetto, ad essere assegnata alla sede di servizio che le sarebbe spettata in ragione di tale corretta collocazione; e per la condanna delle Amministrazioni intimate all’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della collocazione della ricorrente nella graduatoria dei vincitori e la conseguente riedizione, per quanto di interesse, della fase di assegnazione della sede, con assegnazione della ricorrente alla sede di Enna, nonché, in subordine, al risarcimento del danno patito e patendo.

Giustizia amministrativa202610698

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie provvisoria e definitiva dei vincitori della procedura di stabilizzazione nel Distretto della Corte d’Appello di Caltanissetta, nella parte relativa alla posizione della ricorrente, nonché gli atti di assegnazione delle sedi e il silenzio-diniego sull’istanza di accesso

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva, pubblicata il 30 giugno 2026, che l’ha collocata al n. 85, deducendo l’omessa valutazione di un titolo di riserva dichiarato e l’errata valutazione di un titolo di preferenza; ha contestato anche la graduatoria provvisoria del 27 giugno 2026, i verbali della Commissione sulle preferenze e sulle parità di punteggio e gli atti di assegnazione delle sedi, lamentando di essere stata assegnata a Caltanissetta anziché a Enna. Ha inoltre impugnato il silenzio-diniego sull’istanza di accesso agli atti presentata il 10 luglio 2026, già oggetto di distinto ricorso ex art. 116 c.p.a. Ha chiesto la rettifica della graduatoria, la riedizione della fase di assegnazione e, in subordine, il risarcimento del danno. Il TAR non ha esaminato tali censure nel merito, decidendo la sola questione di competenza territoriale.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, senza pronunciarsi sui motivi relativi alla graduatoria, ai titoli di riserva e preferenza, all’assegnazione della sede o all’accesso. Ha individuato come competente il TAR Sicilia: gli atti impugnati producono effetti diretti circoscritti alla Sicilia e, trattandosi di controversia riguardante una dipendente pubblica, rileva inoltre il criterio inderogabile della sede di servizio, ubicata nella circoscrizione del TAR Sicilia. Il processo può essere riassunto dinanzi a quest’ultimo nelle forme di rito. Spese della fase compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    in quanto la ricorrente impugna provvedimenti ed atti i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione siciliana (comma 1);

    La competenza territoriale si determina in base agli effetti diretti degli atti impugnati; quando questi sono limitati alla Sicilia, la controversia spetta al TAR Sicilia.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.

    Nelle controversie riguardanti pubblici dipendenti opera il criterio inderogabile della sede di servizio; nel caso concreto tale sede ricadeva nella circoscrizione del TAR Sicilia.

  • art. 15, commi 2 e 4, c.p.a.

    Ravvisata dunque la necessità di dichiarare l’incompetenza territoriale dell’intestato Tribunale Amministrativo e di indicare il T.A.R. Sicilia quale giudice territorialmente competente, ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 4, del c.p.a;

    Accertata l’incompetenza territoriale, il giudice deve dichiararla e indicare il tribunale amministrativo territorialmente competente, davanti al quale il processo può essere riassunto.

Massime di principio

  • La competenza territoriale del TAR per le controversie concernenti atti i cui effetti diretti sono circoscritti a una regione spetta al tribunale amministrativo avente sede in quella regione.
  • Nelle controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il TAR nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.
  • Dichiarata l’incompetenza territoriale, il giudice indica il TAR competente, dinanzi al quale il processo può essere riassunto nelle forme di rito.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso amministrativo

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