Sentenza del 03/04/2019 n. 704 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Società di capitali - ristretta base proprietaria - costi indebitamente dedotti - utile extra-contabile - presunzione di distribuzione ai soci - abuso del diritto - è tale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione ha contestato la deduzione indebita di costi da parte della società, determinando un utile extra-contabile. In ragione della ristretta base proprietaria, tale utile è stato presunto distribuito ai soci, con conseguente imputazione pro quota al contribuente. La questione riguarda la legittimità della presunzione e l'onere del contribuente di dimostrare che l'utile non è stato distribuito.
La decisione
La presunzione di distribuzione dell'utile extra-contabile ai soci è stata ritenuta fondata sul principio generale dell'abuso del diritto, sulla tendenza all'oggettivazione del diritto commerciale e sulla rilevanza dell'impresa considerata nella sua concreta realtà economica, indipendentemente dalla forma giuridica adottata. Il contribuente deve quindi fornire una prova contraria specifica e adeguata, secondo criteri analoghi a quelli applicabili nei casi di abuso del diritto.
Norme richiamate
Principio generale dell'abuso del diritto
La presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili nelle società a ristretta base partecipativa è ricondotta al principio per cui non possono essere utilizzate forme giuridiche o assetti societari per conseguire vantaggi fiscali indebiti o occultare la reale destinazione delle risorse.
Principio di oggettivazione del diritto commerciale
Assume rilievo la realtà economica dell'impresa e dell'attività esercitata, oltre la formale separazione tra società e soci, quando la compagine sociale è ristretta e i soci possono avere conoscenza e disponibilità degli utili non contabilizzati.
Massime di principio
- Nelle società di capitali con base proprietaria ristretta, l'accertamento di utili extra-contabili può comportare la presunzione della loro distribuzione ai soci.
- La presunzione non è necessariamente assoluta: il contribuente può superarla fornendo una prova concreta, documentata e specifica della mancata distribuzione o dell'assenza di disponibilità degli utili.
- La mera contestazione dell'accertamento societario o la generica affermazione di non aver ricevuto somme normalmente non sono sufficienti a vincere la presunzione.
- Quanto più è ristretto e stabile il gruppo societario, tanto maggiore è la rilevanza attribuita alla conoscenza e alla possibile disponibilità degli utili occulti da parte dei soci.
- La prova contraria deve essere valutata secondo criteri sostanziali, dimostrando l'effettiva destinazione delle somme, l'impossibilità della distribuzione o l'estraneità del socio alla gestione e alle operazioni contestate.
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