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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18358/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché presentato personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., come modificato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende indicata nel dispositivo (euro quattromila).

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 15/07/2024. L'ordinanza non indica il merito della condanna o i fatti di reato sottostanti; la questione decisa riguarda esclusivamente l'ammissibilità formale del ricorso. La Corte ha rilevato che, dopo la riforma dell'art. 613, comma 1, c.p.p. operata dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione dell'imputato non può più essere proposto personalmente, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Dopo la riforma del 2017, l'imputato non può proporre personalmente il ricorso per cassazione; l'atto, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione munito di specifico mandato difensivo.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura quando ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, l'impugnazione proposta personalmente dall'imputato è inammissibile se non è sottoscritta da un difensore cassazionista munito di specifico mandato, essendo venuta meno la possibilità per l'imputato di proporre autonomamente il ricorso.
  • L'inammissibilità derivante da difetto di sottoscrizione qualificata del ricorso rende superfluo l'esame dei motivi di merito e consente la definizione del procedimento senza formalità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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