Cassazione Penale, Sentenza n. 18867/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. Due censure: 1) sulla bancarotta distrattiva deduce l'assenza del dolo perché le operazioni di depauperamento sarebbero avvenute contestualmente alla costituzione della Lodotruck, in una fase in cui la società non sarebbe stata in dissesto, e l'inattività successiva sarebbe dovuta a vicende personali; 2) sulla bancarotta fraudolenta documentale contesta il coefficiente soggettivo, sostenendo che il dolo generico richiesto per la fattispecie non sarebbe stato provato e che vanno distinte le forme specifiche e generali del reato documentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso quanto alla bancarotta fraudolenta distrattiva (quindi confermando la condanna per quella fattispecie) e fondato il motivo relativo alla bancarotta fraudolenta documentale. In particolare: - Ha confermato il principio consolidato che, per la bancarotta distrattiva, è irrilevante che il depauperamento sia avvenuto prima o dopo il dissesto e che non serve la consapevolezza dello stato di insolvenza; rileva invece la destinazione delle risorse a impieghi estranei e il concreto pericolo per la garanzia patrimoniale dei creditori; la Corte ha quindi ritenuto che la cessione gratuita dell'intero parco automezzi costituisse atto inequivocabilmente distrattivo e ha rigettato la censura della ricorrente su questo punto. - Ha invece annullato la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale perché la Corte d'appello ha modificato in fatto la qualificazione originaria (da bancarotta documentale fraudolenta generale a omessa tenuta delle scritture) senza adeguata motivazione sul diverso coefficiente soggettivo richiesto dalla fattispecie specifica; per questo ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo esame della posizione sulla documentale secondo i principi richiamati.
Norme richiamate
Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (Legge fallimentare), art. 216, comma 1, n. 2
L'art. 216 comprende varie fattispecie di bancarotta documentale (sottrazione/distruzione/occultamento/omessa o irregolare tenuta delle scritture). La sentenza richiama che l'omessa tenuta integra una fattispecie autonoma rispetto alla fraudolenta tenuta e presuppone, per la configurazione della forma aggravata, la prova del dolo specifico rivolto a recare pregiudizio ai creditori
Massime di principio
- Per la bancarotta fraudolenta distrattiva la rilevanza è costituita dal depauperamento e dal concreto pericolo per la garanzia patrimoniale dei creditori: non è necessario dimostrare che l'impresa fosse già in dissesto quando sono stati compiuti gli atti né che l'agente volesse consapevolmente causare il fallimento
- Gli 'indici di fraudolenza' (es. sproporzione rispetto a logiche imprenditoriali, contesto patrimoniale e connessi interessi) devono essere analizzati e motivati dal giudice per fondare la valutazione del dolo
- Non è ammesso che la Corte di merito cambi la qualificazione giuridica dei fatti (es. da bancarotta documentale 'generale' a omessa tenuta) senza argomentare sul diverso coefficiente soggettivo richiesto: la riclassificazione può determinare un vizio insanabile se priva la decisione della motivazione sul dolo specifico
- La distrazione massiccia di beni strumentali e la mancata adozione di misure per rimediare alla perdita (assenza di tentativi di ripianare) costituiscono elementi molto gravi a favore della configurabilità della bancarotta distrattiva
- In caso di dubbio sulla qualificazione documentale, il giudice deve accertare e motivare se l'omissione o l'irregolare tenuta era finalizzata a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio al fine di danneggiare i creditori (dolo specifico) oppure se si tratta di una tenuta fraudolenta dei libri effettivamente rinvenuti (dolo generico)
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