Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 14029/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento del Decreto n. 85/2025 del 17 settembre 2025, emanato dal Ministero della Salute – Direzione Generale della Salute Animale, con il quale è stato disposto l’oscuramento del sito internet centrovete.com per asserita violazione dell’art. 27 del d.lgs. 7 dicembre 2023, n. 218.

Giustizia amministrativa202512298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di oscuramento del sito internet centrovete.com per offerta e vendita a distanza di medicinali veterinari soggetti a prescrizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto n. 85/2025 del Ministero della Salute, con cui è stato disposto l'oscuramento del sito internet per violazione dell'art. 27 d.lgs. n. 218/2023, nonché gli atti presupposti. Ha dedotto: violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancata esplicitazione delle ragioni di urgenza; eccesso di potere per sviamento, illogicità e difetto di motivazione; violazione dell'art. 27 d.lgs. n. 218/2023, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo che il sito non effettuasse vendita online, ma soltanto prenotazione telematica e gestione della ricetta elettronica veterinaria, con successiva vendita fisica presso la sede dell'impresa; violazione dei principi eurounitari di proporzionalità e del contraddittorio richiamati anche con riferimento al regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act). La ricorrente ha inoltre sostenuto che l'acquisto fisico fosse effettuato da una società terza delegata dal cliente, che riceveva il pagamento e curava la consegna, e che l'oscuramento dell'intero sito fosse una misura sproporzionata.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima l'omissione della comunicazione di avvio, poiché l'amministrazione aveva motivato l'urgenza con la necessità di tutelare la salute pubblica secondo l'approccio One Health; inoltre, la violazione del contraddittorio è rilevante solo se il ricorrente dimostri che la partecipazione avrebbe potuto incidere sull'esito del procedimento. È stata ritenuta legittima anche l'adozione del provvedimento inibitorio senza previa conferenza di servizi, soprattutto in una situazione urgente. Non è stato ravvisato difetto di istruttoria, poiché gli accertamenti dei Carabinieri costituivano la base istruttoria pertinente, trattandosi dell'organo incaricato dell'attività investigativa. Nel merito, il giudice ha qualificato il sistema concretamente utilizzato come vendita online, e non come mera prenotazione: dalle dichiarazioni acquisite risultavano acquisto e pagamento online dei medicinali, seguiti dalla consegna tramite corriere. La diversa interposizione della società incaricata della consegna non è stata ritenuta idonea a superare il divieto, poiché ammetterla avrebbe consentito un'elusione sostanziale dell'art. 27 d.lgs. n. 218/2023. Infine, l'oscuramento è stato giudicato proporzionato e necessario alla tutela della salute, anche considerando la recidiva della società, già sanzionata e diffidata per la medesima condotta. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    ove sussistano «ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento», l'amministrazione può omettere la comunicazione di avvio del procedimento

    L'omissione della comunicazione di avvio è legittima quando ricorrono particolari esigenze di celerità, individuate nella necessità di tutelare efficacemente la salute pubblica.

  • art. 27 d.lgs. 7 dicembre 2023, n. 218

    È consentita la vendita al dettaglio a distanza dei soli medicinali veterinari non soggetti all'obbligo di prescrizione veterinaria

    Il divieto riguarda la vendita a distanza di medicinali veterinari soggetti a prescrizione; la qualificazione formale dell'operazione come prenotazione o delega non esclude la vendita online quando il sistema comporta acquisto, pagamento e consegna a distanza.

  • regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act)

    Il giudice richiama il regolamento nell'ambito della censura sul contraddittorio e sulla proporzionalità, senza sviluppare una specifica interpretazione delle sue disposizioni.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte nella pubblicazione della sentenza.

  • artt. 5 e 6 regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'omessa comunicazione di avvio del procedimento è legittima quando l'amministrazione esplicita particolari esigenze di celerità riconducibili alla tutela urgente della salute pubblica; la deduzione della violazione partecipativa richiede inoltre la dimostrazione che il contraddittorio avrebbe potuto apportare elementi concretamente idonei a incidere sull'esito.
  • In presenza di esigenze urgenti di tutela della salute pubblica, l'amministrazione può adottare un provvedimento inibitorio senza previa indizione di una conferenza di servizi, quando tale adempimento non sia ritenuto compatibile con l'urgenza dell'intervento.
  • La vendita a distanza di medicinali veterinari soggetti a prescrizione sussiste quando il sistema telematico realizza, nella sostanza, l'acquisto e il pagamento online con successiva consegna tramite corriere; la qualificazione dell'attività come mera prenotazione o delega a un soggetto terzo non può essere utilizzata per eludere il divieto di vendita a distanza.
  • L'oscuramento di un sito web può risultare proporzionato alla tutela della salute pubblica quando l'istruttoria documenta la reiterazione della condotta illecita e la precedente adozione di sanzioni e diffide non è stata sufficiente a impedirne la prosecuzione.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.