Cassazione Penale, Sentenza n. 30393/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto negativo di competenza territoriale sollevato nel procedimento a carico di cinque imputati per reati tra cui associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta, riciclaggio e appropriazione indebita. Il GIP di Bologna ha sostenuto l'esistenza di una connessione teleologica tra il reato associativo (capo 1) e i reati fine (bancarotta, riciclaggio, ecc.), chiedendo che la competenza territoriale fosse individuata nel Tribunale di Ancona perché, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., il giudice competente è quello del reato più grave e, tra questi, la prima condotta più risalente (la bancarotta contestata ai capi 41-42 commessa in Ancona il 6/11/2015). Il contrasto tra giudici ha determinato lo stallo regolato dall'art. 28 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha dichiarato sussistente il conflitto e lo ha risolto in favore della tesi del giudice rimettente (GIP di Bologna). Ha ritenuto sussistente la connessione teleologica fra i reati, in quanto l'associazione sarebbe stata costituita "al fine" di commettere reati di bancarotta, riciclaggio e simili, e ha applicato il criterio previsto dall'art. 16 cod. proc. pen.: individuare il giudice competente in capo al reato più grave e, in caso di pari gravità, al primo reato. Considerati i reati più gravi (bancarotta fraudolenta aggravata) e la più risalente di esse (fallimento de L'Effige srl, 6/11/2015, capi 41-42 attribuiti a Cimorosi), è stata dichiarata la competenza del Tribunale di Ancona e gli atti sono stati trasmessi a detto ufficio per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 28 cod. proc. pen.
Stabilisce la procedura di risoluzione dello stallo processuale quando due giudici rifiutano contemporaneamente la cognizione dello stesso fatto; la Corte ne dichiara l'applicabilità al caso.
art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Definisce la connessione teleologica: la Corte richiede un effettivo legame finalistico fra reati commessi da soggetti diversi e che l'autore del reato "mezzo" abbia avuto presente la finalizzazione della sua condotta al reato "fine" o al suo occultamento.
art. 16 cod. proc. pen.
"al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato"
Criterio utilizzato per determinare la competenza territoriale tra reati connessi: prevale il foro del reato più grave, e in caso di parità temporale o di gravità si guarda al primo reato commesso.
art. 4 cod. proc. pen.
Va tenuto conto, ai fini della determinazione della gravità e delle pene applicabili, delle circostanze aggravanti ad effetto speciale richiamate nella normativa sostanziale.
art. 216, comma 1, n. 2), R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Individua la fattispecie e la pena della bancarotta fraudolenta aggravata; la Corte la considera il reato più grave tra quelli contestati ai fini dell'art. 16 cod. proc. pen.
art. 219, comma 1 e comma 2, nn. 1) e 2), R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Indica le circostanze aggravanti ad effetto speciale relative alla bancarotta; la Corte le rileva per qualificare la gravità della fattispecie e la pena massima applicabile.
Massime di principio
- La connessione teleologica richiede un legame finalistico concreto: non basta mera contiguità di fatti; occorre che il reato "mezzo" sia stato posto in essere avendo presente la finalità di commettere o occultare un altro reato.
- In presenza di reati connessi la competenza territoriale si determina sulla base della contestazione formulata dal pubblico ministero, salvo errori macroscopici della stessa.
- Il criterio determinante per la competenza è quello del reato più grave (art. 16 c.p.p.): se fra i reati connessi vi è una fattispecie penalmente più grave, la competenza spetta al giudice del luogo in cui è stato commesso tale reato.
- In caso di parità di gravità tra reati connessi, la competenza spetta al giudice del luogo del primo reato (art. 16 c.p.p.).
- Non è necessario che vi sia identità di autori tra reato "mezzo" e reato "fine" per configurare la connessione teleologica, purché si accerti che l'autore abbia avuto presente l'obiettivo criminoso.
- Quando due giudici rifiutano contemporaneamente la cognizione della stessa controversia si configura conflitto negativo ai sensi dell'art. 28 c.p.p., risolvibile dalla Corte competente che assegna la competenza applicando i criteri di cui agli artt. 12 e 16 c.p.p.
- Le circostanze aggravanti previste dalla normativa sostanziale devono essere considerate ai fini della determinazione del reato "più grave" e quindi influenzano la valutazione della competenza territoriale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30331/2024 del 24/07/2024
- Sentenza penale · 24 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30333/2024 del 24/07/2024
- Sentenza penale · 24 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30334/2024 del 24/07/2024
- Sentenza penale · 24 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30335/2024 del 24/07/2024
- Sentenza penale · 24 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30336/2024 del 24/07/2024
- Sentenza penale · 24 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30337/2024 del 24/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →