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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30393/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conflitto negativo di competenza territoriale sollevato nel procedimento a carico di cinque imputati per reati tra cui associazione per delinquere, bancarotta fraudolenta, riciclaggio e appropriazione indebita. Il GIP di Bologna ha sostenuto l'esistenza di una connessione teleologica tra il reato associativo (capo 1) e i reati fine (bancarotta, riciclaggio, ecc.), chiedendo che la competenza territoriale fosse individuata nel Tribunale di Ancona perché, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., il giudice competente è quello del reato più grave e, tra questi, la prima condotta più risalente (la bancarotta contestata ai capi 41-42 commessa in Ancona il 6/11/2015). Il contrasto tra giudici ha determinato lo stallo regolato dall'art. 28 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte ha dichiarato sussistente il conflitto e lo ha risolto in favore della tesi del giudice rimettente (GIP di Bologna). Ha ritenuto sussistente la connessione teleologica fra i reati, in quanto l'associazione sarebbe stata costituita "al fine" di commettere reati di bancarotta, riciclaggio e simili, e ha applicato il criterio previsto dall'art. 16 cod. proc. pen.: individuare il giudice competente in capo al reato più grave e, in caso di pari gravità, al primo reato. Considerati i reati più gravi (bancarotta fraudolenta aggravata) e la più risalente di esse (fallimento de L'Effige srl, 6/11/2015, capi 41-42 attribuiti a Cimorosi), è stata dichiarata la competenza del Tribunale di Ancona e gli atti sono stati trasmessi a detto ufficio per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Stabilisce la procedura di risoluzione dello stallo processuale quando due giudici rifiutano contemporaneamente la cognizione dello stesso fatto; la Corte ne dichiara l'applicabilità al caso.

  • art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Definisce la connessione teleologica: la Corte richiede un effettivo legame finalistico fra reati commessi da soggetti diversi e che l'autore del reato "mezzo" abbia avuto presente la finalizzazione della sua condotta al reato "fine" o al suo occultamento.

  • art. 16 cod. proc. pen.

    "al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato"

    Criterio utilizzato per determinare la competenza territoriale tra reati connessi: prevale il foro del reato più grave, e in caso di parità temporale o di gravità si guarda al primo reato commesso.

  • art. 4 cod. proc. pen.

    Va tenuto conto, ai fini della determinazione della gravità e delle pene applicabili, delle circostanze aggravanti ad effetto speciale richiamate nella normativa sostanziale.

  • art. 216, comma 1, n. 2), R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    Individua la fattispecie e la pena della bancarotta fraudolenta aggravata; la Corte la considera il reato più grave tra quelli contestati ai fini dell'art. 16 cod. proc. pen.

  • art. 219, comma 1 e comma 2, nn. 1) e 2), R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    Indica le circostanze aggravanti ad effetto speciale relative alla bancarotta; la Corte le rileva per qualificare la gravità della fattispecie e la pena massima applicabile.

Massime di principio

  • La connessione teleologica richiede un legame finalistico concreto: non basta mera contiguità di fatti; occorre che il reato "mezzo" sia stato posto in essere avendo presente la finalità di commettere o occultare un altro reato.
  • In presenza di reati connessi la competenza territoriale si determina sulla base della contestazione formulata dal pubblico ministero, salvo errori macroscopici della stessa.
  • Il criterio determinante per la competenza è quello del reato più grave (art. 16 c.p.p.): se fra i reati connessi vi è una fattispecie penalmente più grave, la competenza spetta al giudice del luogo in cui è stato commesso tale reato.
  • In caso di parità di gravità tra reati connessi, la competenza spetta al giudice del luogo del primo reato (art. 16 c.p.p.).
  • Non è necessario che vi sia identità di autori tra reato "mezzo" e reato "fine" per configurare la connessione teleologica, purché si accerti che l'autore abbia avuto presente l'obiettivo criminoso.
  • Quando due giudici rifiutano contemporaneamente la cognizione della stessa controversia si configura conflitto negativo ai sensi dell'art. 28 c.p.p., risolvibile dalla Corte competente che assegna la competenza applicando i criteri di cui agli artt. 12 e 16 c.p.p.
  • Le circostanze aggravanti previste dalla normativa sostanziale devono essere considerate ai fini della determinazione del reato "più grave" e quindi influenzano la valutazione della competenza territoriale.

Testo integrale

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