Ordinanza n. 149/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l’esecuzione del giudicato derivante dal decreto ingiuntivo n. 725/2019 – R.G.N. 1531/2019, emesso dal Tribunale di Vibo Valentia in data 03/12/2019 e depositato in Cancelleria in data 04/12/2019, notificato in data 08/01/2020 al Comune, dichiarato esecutivo in data 09/04/2021, con apposizione della formula esecutiva in data 30/04/2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza di rinuncia all'incarico presentata dal commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già vittoriosa nel giudizio di ottemperanza relativo all'esecuzione di un decreto ingiuntivo avente a oggetto il pagamento di somme da parte del Comune, ha chiesto la sostituzione del commissario ad acta originariamente nominato, deducendo la sua mancata insediatura e inerzia. Dopo la successiva nomina del Segretario del Comune di Sorianello quale nuovo commissario, quest'ultimo ha comunicato di rinunciare all'incarico, richiamando le funzioni istituzionali ricoperte, concomitanti impegni d'ufficio e l'impossibilità di garantire continuità, tempestività e imparzialità. Il giudice ha quindi esaminato la legittimità della rinuncia alla luce dei doveri gravanti sul commissario ad acta quale ausiliare del giudice e pubblico ufficiale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di rinuncia. Ha affermato che la nomina a commissario ad acta conferisce un ufficio pubblico dal quale derivano il dovere giuridico di eseguire l'incarico e l'impossibilità di sottrarsi liberamente ad esso. Le funzioni istituzionali ricoperte dal commissario costituiscono il presupposto della nomina e non possono giustificarne la rinuncia; neppure i concomitanti impegni d'ufficio sono sufficienti in assenza dell'indicazione di situazioni straordinarie di urgenza o emergenza. Nel caso concreto, l'incarico consiste nell'esecuzione di un giudicato avente a oggetto il pagamento di somme di denaro e non presenta difficoltà atipiche o questioni di particolare complessità. Quanto all'imparzialità e alla terzietà, il commissario può astenersi soltanto prospettando concretamente e motivatamente una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., circostanza non verificatasi. Pertanto permane l'obbligo del commissario nominato di adempiere all'incarico.
Norme richiamate
art. 20, comma 2, c.p.a.
Richiamato, insieme agli artt. 17, 18 e 21 c.p.a., quale fondamento della disciplina dell'astensione applicabile al commissario ad acta.
art. 21 c.p.a.
Richiamato, insieme agli artt. 17, 18 e 20, comma 2, c.p.a., per affermare che il commissario può astenersi solo in presenza di una concreta e motivata causa riconducibile alle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c.
art. 17 c.p.a.
Richiamato quale componente della disciplina processuale dell'astensione applicabile al commissario ad acta.
art. 18 c.p.a.
Richiamato quale componente della disciplina processuale dell'astensione applicabile al commissario ad acta.
art. 51 c.p.c.
Individua le situazioni che possono giustificare l'astensione; il commissario deve allegarne concretamente e motivatamente la sussistenza.
art. 328 c.p.
Il giudice rileva che l'inerzia o l'ingiustificato rifiuto del commissario ad acta, quale pubblico ufficiale e ausiliare del giudice, può configurare gli estremi del reato previsto dalla norma.
Massime di principio
- La nomina a commissario ad acta da parte del giudice amministrativo conferisce un ufficio pubblico che comporta il dovere giuridico di eseguire l'incarico; il nominato non può rinunciarvi per libera scelta, salvo la sussistenza di motivate ragioni concretamente ostative all'adempimento.
- Le ordinarie funzioni istituzionali e i concomitanti impegni d'ufficio del pubblico dipendente nominato commissario ad acta non costituiscono, di per sé, una giustificazione per sottrarsi all'incarico, salvo che siano rappresentate situazioni straordinarie di urgenza o emergenza tali da renderne concretamente impossibile l'esecuzione.
- Il commissario ad acta può astenersi per ragioni di imparzialità o terzietà soltanto allegando in modo concreto e motivato una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., secondo la disciplina richiamata dagli artt. 17, 18, 20, comma 2, e 21 c.p.a.
- L'inerzia o l'ingiustificato rifiuto del commissario ad acta di eseguire l'incarico possono assumere rilievo anche sotto il profilo penale, poiché il commissario opera quale pubblico ufficiale e ausiliare del giudice.
Come è indicizzato
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