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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38998/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, previa esclusione dell'aggravante mafiosa, aveva confermato la condanna di Palumbo per il reato continuato di trasferimento fraudolento di valori (art. 12-quinquies L. n. 356/1992) contestato ai capi A) e C), con confisca degli immobili oggetto del reato e rideterminazione della pena. Il ricorrente articolava cinque motivi: 1) difetto di legittimazione a subire la confisca di un immobile già divenuto patrimonio comunale; 2) vizio nel calcolo della prescrizione dei reati (contestata la qualificazione e l'applicazione della recidiva e la quantificazione degli aumenti e delle sospensioni); 3) carenza probatoria e vizi di motivazione sulla natura fittizia delle intestazioni, deducendo che la sentenza avesse ancorato la condanna esclusivamente a dichiarazioni di testi e a compendio intercettivo ritenuto in parte inutilizzabile; 4) mancato esame della documentazione difensiva relativa alla capacità economica dei familiari e all'effettuazione di lavori in economia; 5) illegittimità della confisca ai sensi dell'art. 12-sexies L. n. 356/1992, anche alla luce della presunta prescrizione dei reati e delle NOzioni giurisprudenziali sulla natura della confisca allargata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) primo motivo: difetto di legittimazione del ricorrente a dolersi della confisca dell'immobile ormai passato al patrimonio comunale; 2) secondo motivo: inammissibile perché la censura sulla recidiva non era stata tempestivamente devoluta al giudice del rinvio e peraltro la recidiva specifica e reiterata è risultata applicabile (reati lucrogenetici), per cui il computo della prescrizione operato dalla Corte d'appello è stato ritenuto corretto; la Corte ha precisato che, in relazione ai termini calcolati, il reato relativo al capo A) non si sarebbe prescritto prima del 19/09/2020 e quello relativo al capo C) non prima del 24/01/2023; 3) terzo e quarto motivo: inammissibili perché la Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di merito sulle prove se non in presenza di manifesta illogicità o carenza motivazionale, ed il ricorrente non ha dimostrato tali vizi; la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello abbia adeguatamente motivato la valutazione delle dichiarazioni dei testi, delle intercettazioni utilizzabili e della capacità economica dei familiari; 4) quinto motivo: conseguentemente infondato, essendo basato sull'assunto della prescrizione dei reati. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. P.Q.M.: ricorso dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 12-quinquies, Legge n. 356/1992

    Norma contestata in relazione al trasferimento fraudolento di valori; la Corte d'appello aveva confermato la condanna per i fatti ascritti ai capi A) e C) e la Cassazione non ha ritenuto viziata la qualificazione del reato.

  • art. 12-sexies, Legge n. 356/1992

    Prevede la confisca per reati di intestazione fittizia; il ricorrente sosteneva che la confisca fosse illegittima in assenza di una condanna non prescritta, ma la Cassazione ha ritenuto irrilevanti tali censure in presenza dell'inammissibilità del ricorso e della motivazione di merito che ha accertato i presupposti.

  • art. 7, Legge n. 203/1991

    Aggravante mafiosa originariamente contestata e poi esclusa dalla Corte d'appello; la Cassazione conferma l'esclusione operata in sede di rinvio.

  • art. 157 c.p.

    Norma sul termine ordinario di prescrizione e sugli effetti della recidiva: la Corte ha richiamato il principio per spiegare come la recidiva specifica e reiterata incida sul termine-base di prescrizione (aumento del limite edittale).

  • art. 161 c.p.

    Norma sugli effetti degli atti interruttivi della prescrizione; la Cassazione ha confermato che la recidiva incide anche sulla proroga del termine in presenza di atti interruttivi e che i giudici del merito hanno correttamente computato gli aumenti e le sospensioni.

  • art. 99, comma 2, c.p.

    Richiamato in relazione alla qualificazione dei reati come lucrogenetici e all'ammissibilità della recidiva specifica, la Corte ha ritenuto che i precedenti e i reati in contestazione siano della stessa indole.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente alle spese e al versamento in cassa delle ammende in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il Palumbo al pagamento di euro 3.000.

  • Orientamenti giurisprudenziali (Sezioni Unite e pronunce della Cassazione richiamate)

    La Corte ha richiamato principi consolidati: limiti del sindacato di legittimità (impossibilità di rinnovare la valutazione del merito salvo manifesta illogicità), e precedente giurisprudenza su recidiva e prescrizione; inoltre è richiamata la discussione dottrinale/giurisprudenziale circa la natura della confisca allargata (se sanzionatoria), rilevante per i profili attinenti alla confisca in caso di reato estinto.

Massime di principio

  • Se il bene oggetto di confisca è già passato nel patrimonio di un ente pubblico, il ricorrente può avere difetto di legittimazione a dolersi della misura patrimoniale.
  • La recidiva specifica e reiterata incide sia sul termine-base di prescrizione (art. 157 c.p.) sia sull'aumento del termine in presenza di atti interruttivi (art. 161 c.p.); contestazioni sulla recidiva devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito o risultano inammissibili in Cassazione.
  • In Cassazione il sindacato è limitato: non è possibile rimettere in discussione la valutazione del merito se non dimostrando manifesta carenza o illogicità della motivazione del giudice di merito.
  • La prova della natura fittizia delle intestazioni può essere fondata su un complesso di elementi (dichiarazioni di testi, documentazione, intercettazioni utilizzabili); il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare la congruità e la coerenza di tali elementi purché motivi chiaramente le scelte valutative.
  • La confisca prevista dall'art. 12-sexies L. n. 356/1992 pone profili sostanziali rilevanti: ove il reato sia estinto per prescrizione la possibilità di applicare la confisca dipende anche dalle interpretazioni giurisprudenziali circa la sua natura (sanzionatoria o di prevenzione) e dall'eventuale accertamento del fatto nonostante l'estinzione.
  • Per contestare il calcolo della prescrizione è essenziale che il ricorrente specifichi e dimostri, sin dai precedenti gradi, la non applicabilità di aumenti (es. recidiva) o la diversa entità delle sospensioni; altrimenti tali questioni sono improcedibili in Cassazione.

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