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Sentenza

Sentenza del 11/06/2019 n. 14642 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2005, con cui il Comune aveva richiesto una maggiore imposta di 24.311,60 euro per un complesso residenziale. La ricorrente sosteneva che l'immobile fosse interessato da un piano di recupero, con mutamento della destinazione e inutilizzabilità, e che quindi la base imponibile dovesse essere determinata sul valore dell'area, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6, anziché sulla rendita catastale. Invocava inoltre la riduzione del 50% per inagibilità o inabitabilità, il principio di affidamento derivante dal comportamento pregresso del Comune, l'omessa pronuncia dei giudici di merito e il difetto di motivazione dell'avviso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, per un fabbricato già iscritto in catasto, la base imponibile ICI è quella risultante dalla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposta, moltiplicata secondo legge, fino a quando il contribuente non ottenga una variazione catastale dall'organo competente. La conoscenza del Comune del piano di recupero non sostituiva la necessaria variazione catastale e non faceva maturare un affidamento tutelabile sulla diversa modalità di calcolo. È stata esclusa anche la riduzione del 50% per inagibilità, poiché mancava la dichiarazione o l'accertamento formale dell'inagibilità e la prova dell'effettiva inutilizzazione. Il Comune non era tenuto a spiegare nell'avviso perché avesse mantenuto il valore catastale precedente, essendo sufficiente il riferimento alla rendita catastale vigente. La società è stata condannata alle spese processuali, liquidate in 2.500 euro oltre accessori e spese generali, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1

    "Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato"

    Il possesso di un fabbricato, di un'area fabbricabile o di un terreno agricolo costituisce il presupposto oggettivo dell'ICI.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. a)

    "Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano"

    La norma riguarda la nozione di fabbricato; secondo la Corte, il richiamo alla nuova costruzione non consente di trattare come area un fabbricato preesistente già iscritto in catasto.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2

    "Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i moltiplicatori"

    Per gli immobili accatastati, la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposta vincola il calcolo della base imponibile ICI.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 6

    "In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero [...] la base imponibile è costituita dal valore dell'area"

    Il criterio del valore venale dell'area è applicabile solo quando siano provati i presupposti di legge e, per un fabbricato accatastato, sia stata richiesta e ottenuta la necessaria variazione catastale.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 1

    "La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati"

    La riduzione richiede sia una dichiarazione o un accertamento formale dell'inagibilità o inabitabilità, sia l'effettiva inutilizzazione dell'immobile; la mera inutilizzabilità materiale non è sufficiente.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10

    "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede"

    Il legittimo affidamento può incidere sulle sanzioni e sugli accessori, ma non elimina l'obbligo di pagare il tributo quando i presupposti impositivi sussistono oggettivamente. L'inerzia del Comune negli anni precedenti non equivale a rinuncia al tributo.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 4

    "Al contribuente non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria"

    La disposizione non esonera il contribuente dall'attivarsi presso l'autorità catastale per ottenere la variazione della rendita o dal fornire la prova dei presupposti di un'agevolazione.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    "Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati"

    L'avviso deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, ma non deve necessariamente confutare analiticamente ogni deduzione difensiva del contribuente.

  • Art. 112 c.p.c.

    "Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda"

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice adotta una motivazione incompatibile con la tesi della parte, poiché tale motivazione implica il rigetto delle argomentazioni logicamente subordinate.

  • Art. 2697 c.c.

    "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento"

    Il contribuente che invoca un criterio impositivo speciale o un'agevolazione deve provare tutti i relativi presupposti.

Massime di principio

  • Per un immobile già iscritto in catasto, il Comune deve normalmente calcolare l'imposta sulla rendita catastale vigente, anche se il bene è oggetto di lavori, ristrutturazione o piano di recupero.
  • Per applicare il valore dell'area invece della rendita catastale non basta dimostrare l'esistenza di lavori o di un piano urbanistico: occorre provare i presupposti normativi e attivare tempestivamente la procedura di variazione catastale presso l'ente competente.
  • La conoscenza di fatto della situazione dell'immobile da parte del Comune non sostituisce gli adempimenti catastali del contribuente e non consente, da sola, di disapplicare la rendita catastale.
  • Le agevolazioni fiscali, compresa la riduzione per inagibilità o inabitabilità, richiedono la prova rigorosa di tutti i requisiti previsti dalla legge, inclusa normalmente una dichiarazione o un accertamento formale e l'effettiva inutilizzazione.
  • Il comportamento tollerante o omissivo dell'amministrazione in anni precedenti non impedisce il recupero del tributo dovuto per annualità successive; il legittimo affidamento può eventualmente rilevare soprattutto per sanzioni e accessori.
  • Un avviso di accertamento è sufficientemente motivato se indica il presupposto dell'imposta, la base imponibile, la rendita catastale applicata e i riferimenti normativi essenziali, senza dover rispondere a ogni argomento difensivo del contribuente.

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