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Ordinanza

Ordinanza n. 634/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento di ARIA s.p.a.-Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti prot. n. IA.2026.0032897 del 3 aprile 2026, avente ad oggetto “ARIA_2025_052 – Diabetologia territoriale: microinfusori, sensori e sistemi integrati – Esclusione lotto 5”, con cui ARIA ha escluso Dexcom Italy s.r.l. dalla procedura per l’affidamento del lotto n. 5 (CIG: B94626C4B8) della gara multi-lotto denominata “ARIA_2025_052 – Diabetologia territoriale: microinfusori, sensori e sistemi integrati” e indetta da ARIA ai sensi dell’art. 71 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per la conclusione di un accordo-quadro, per ciascun lotto, per la fornitura di dispositivi per diabetologia territoriale – microinfusori, sensori e sistemi integrati e servizi connessi – a favore degli enti del servizio sanitario regionale della Regione Lombardia; di tutti i verbali di gara e, in particolare, del verbale n. 6 della seduta tecnica riservata del 30 marzo 2026, nella parte in cui la commissione giudicatrice ha rigettato la dichiarazione di equivalenza presentata dalla Dexcom Italy s.r.l. e disposto la sua esclusione dal lotto n. 5, e del verbale n. 4 della seduta tecnica riservata del 16 marzo 2026, comprensivo del relativo allegato 1; del capitolato 2 d’oneri, del capitolato tecnico e del documento “Lotti e Requisiti” della procedura ARIA_2025_052, laddove interpretati in modo da escludere in radice qualsiasi sistema CGM (Continuous Glucose Monitoring) dalla partecipazione al lotto n. 5 e dunque lesivi della posizione di Dexcom Italy s.r.l.; di tutti i chiarimenti resi in corso di gara e, in particolare, del documento denominato “ARIA_2025_052_Chiarimenti_1” (prot. IA.2025.0105857 del 16 dicembre 2025) e del documento denominato “ARIA_2025_052_Chiarimenti_2” (prot. IA.2026.0000787 del 7 gennaio 2026), nella parte in cui ARIA non ha fornito chiarimenti univoci sulla portata del requisito minimo del lotto n. 5, laddove lesivi degli interessi di Dexcom Italy s.r.l.; del progetto di gara, laddove lesivo degli interessi di Dexcom Italy s.r.l.; del bando e della determina di indizione della gara, laddove lesivi degli interessi di Dexcom Italy s.r.l.; di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché di estremi non ancora conosciuti, ivi inclusi gli eventuali atti della procedura adottati in corso di giudizio, laddove lesivi degli interessi di Dexcom Italy s.r.l.; nonché per l’accertamento del diritto di Dexcom Italy s.r.l. a partecipare alla gara per il lotto n. 5 e a veder valutata la propria offerta tecnica nel rispetto del principio di equivalenza funzionale; per la condanna di ARIA al risarcimento dei danni patiti da Dexcom Italy s.r.l. per effetto dell’illegittima esclusione dalla gara per il lotto n. 5.

Giustizia amministrativa202601681

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura di gara per il lotto n. 5 relativo alla fornitura di microinfusori, sensori e sistemi integrati, nonché gli atti di gara connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la stazione appaltante l'ha esclusa dal lotto n. 5 di una procedura aperta multi-lotto, indetta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023 per la conclusione di accordi-quadro relativi alla fornitura di dispositivi per la diabetologia territoriale. La ricorrente ha contestato, in particolare, il rigetto della dichiarazione di equivalenza funzionale relativa al sistema offerto e l'interpretazione della lex specialis nel senso di escludere qualsiasi sistema di monitoraggio continuo della glicemia (CGM) dalla partecipazione al lotto. Sono stati inoltre dedotti profili di lesività derivanti dal capitolato d'oneri, dal capitolato tecnico, dal documento sui lotti e requisiti, dai chiarimenti di gara, dal progetto, dal bando, dalla determina di indizione e dagli ulteriori atti connessi. La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto a partecipare e a ottenere la valutazione dell'offerta tecnica nel rispetto del principio di equivalenza funzionale, nonché il risarcimento dei danni derivanti dall'esclusione. In via cautelare ha chiesto la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda cautelare nel merito, ritenendo che il ricorso presenti profili di particolare complessità non adeguatamente trattabili in sede cautelare. Ha tuttavia ritenuto sufficiente a tutelare gli interessi della ricorrente la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. L'udienza di merito è stata fissata al 22 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Norma indicata quale base normativa per l'indizione della procedura di gara finalizzata alla conclusione di accordi-quadro.

  • art. 55 c.p.a.

    Consente, quando la causa cautelare presenta profili complessi, di fissare sollecitamente l'udienza di merito; il TAR ha applicato il comma 10 disponendo la fissazione dell'udienza pubblica.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La sollecita fissazione dell'udienza di merito è stata ritenuta misura idonea ad assicurare la tutela degli interessi della ricorrente senza decidere la domanda cautelare.

Massime di principio

  • Quando il ricorso cautelare presenta profili di particolare complessità che non possono essere adeguatamente esaminati nella fase sommaria, il giudice può non pronunciarsi immediatamente sulla sospensione e fissare sollecitamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito può essere ritenuta misura cautelare idonea quando assicura una tutela effettiva e tempestiva della posizione dedotta, pur senza anticipare la decisione sulla fondatezza delle censure.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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