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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 792/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Modena ha rigettato la richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa a Sandra Goione (sentenza del 14/05/2018, irrevocabile il 29/09/2020). La sospensione era subordinata al pagamento di una provvisionale a favore della parte civile, senza che fosse fissato un termine per l'adempimento. Il PM ha sostenuto che, constatato il mancato pagamento né prima né dopo il passaggio in giudicato, doveva essere revocata la sospensione (denunciando inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 165 c.p.), ritenendo che in mancanza di un termine fissato dal giudice della cognizione questo debba coincidere con quello dell'irrevocabilità della sentenza e quindi risultare già decorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico ministero. Richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 37503 del 23/06/2022 (ric. Liguori), la Corte ha affermato che il termine per l'adempimento dell'obbligo risarcitorio, elemento essenziale della sospensione condizionale, deve essere fissato dal giudice della cognizione nella sentenza o, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o da quello dell'esecuzione; se non viene fissato, esso coincide con la scadenza dei cinque o due anni previsti dall'art. 163 c.p. decorrenti dal passaggio in giudicato. Nel caso di specie il termine ex art. 163 non era ancora decorso, pertanto il Giudice dell'esecuzione non poteva revocare il beneficio ma avrebbe potuto fissare il termine per l'adempimento, cui però il PM non aveva espressamente chiesto che si provvedesse. Decisione emessa il 20/09/2022: ricorso rigettato.

Norme richiamate

  • art. 165 cod. pen.

    Invocato dal PM in relazione alla revoca della sospensione condizionale; la Corte ha ritenuto che non vi sia erronea applicazione visto che, secondo il principio delle Sezioni Unite richiamato, la revoca non può essere pronunciata in pendenza del termine utile per l'adempimento se questo non risulta fissato e non è ancora decorso.

  • art. 163 cod. pen.

    Stabilisce i termini (cinque o due anni) dalla cui scadenza può decorrere l'effetto di cui al regime della sospensione condizionale; la Corte ha interpretato che, in mancanza di un termine specifico fissato dal giudice, il termine per l'adempimento coincide con i termini previsti dall'art. 163 decorrenti dal passaggio in giudicato.

  • Sez. U., n. 37503 del 23/06/2022 (ric. Liguori)

    Principio di diritto risolutivo del contrasto giurisprudenziale: il termine per l'adempimento dell'obbligo risarcitorio, elemento essenziale della sospensione condizionale, va fissato dal giudice della cognizione o, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione; se non fissato, coincide con la scadenza dei termini di cui all'art. 163 c.p.

Massime di principio

  • Quando la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento di somme, il termine per l'adempimento è un elemento essenziale e va fissato dal giudice della cognizione; in mancanza può essere fissato dal giudice dell'impugnazione o da quello dell'esecuzione.
  • Se nessun termine è stato fissato, si applicano i termini generali di cui all'art. 163 c.p. (5 o 2 anni) decorrenti dal passaggio in giudicato; fino alla loro scadenza la revoca non è automaticamente legittima.
  • Il Giudice dell'esecuzione, anziché revocare d'ufficio la sospensione prima della scadenza del termine legale, può (e dovrebbe) fissare un termine per l'adempimento se richiesto o se opportuno per l'esecuzione.
  • La parte pubblica che chiede la revoca per inadempimento deve verificare e, se necessario, chiedere la fissazione del termine chiaro per l'adempimento; la mera constatazione di mancato pagamento non è sufficiente a giustificare la revoca se il termine legale non è ancora decorso e non è stato fissato un termine diverso.
  • Solo quando il termine per l'adempimento, correttamente fissato e decorso, rimane inadempiuto senza giustificazioni, la revoca della sospensione condizionale può trovare fondamento.

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