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Sentenza

Sentenza n. 1488/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 460/2025 del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, pubblicata in data 03.03.2025;

Giustizia amministrativa202506423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 806,66 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore della PA)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata in forma esecutiva al Ministero il 12 marzo 2025. Ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza fornire prova dell’avvenuto pagamento o dell’integrale esecuzione del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutte le condizioni per l’azione di ottemperanza relativa a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario: il giudicato risultava attestato in atti, il titolo era stato notificato il 12 marzo 2025 e il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. In assenza di prova dell’adempimento, il Ministero è stato condannato a dare piena e integrale esecuzione alla sentenza, pagando alla ricorrente euro 806,66 oltre gli accessori previsti dal titolo, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato sin d’ora, per l’eventuale persistente inadempimento, il Direttore generale pro tempore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta della parte. Il giudice ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione, dovendo essere adottate le iniziative necessarie, comprese eventuali variazioni di bilancio. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro di spese di giudizio, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell’obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere nei confronti della pubblica amministrazione e, nella fattispecie, integra una delle condizioni per l’esercizio dell’azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, indicando il termine entro il quale deve provvedere.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere dalla pubblica amministrazione l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che accerti un obbligo dell’amministrazione nei confronti del privato.
  • Quando il giudicato del giudice ordinario è divenuto definitivo, il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione e il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni è inutilmente decorso, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione l’adempimento entro un termine assegnato.
  • In mancanza di prova dell’avvenuto adempimento da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin d’ora un commissario ad acta, subordinandone l’intervento al persistente inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione di un giudicato pecuniario nei confronti della pubblica amministrazione; l’amministrazione deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento, comprese le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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