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Ordinanza

Ordinanza n. 401/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione dirigenziale n. 1670 del 27 novembre 2025, con la quale la Città di Altamura ha disposto l'aggiudicazione in favore della Società Enfo Service S.r.l. della gara per l'affidamento del “Servizio di gestione e cura del verde pubblico del Comune di Altamura”, CIG: B649A2822E; - della comunicazione ex art. 90, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 36/2023, del 28 novembre 2025, con la quale la Città di Altamura ha comunicato ai concorrenti l'aggiudicazione disposta in favore della Società Enfo Service S.r.l. della gara per l'affidamento del “Servizio di gestione e cura del verde pubblico del Comune di Altamura”, CIG: B649A2822E; - dei verbali di gara n. 1 del 6 maggio 2025 e n. 2 del 13 maggio 2025; - di tutti i verbali della Commissione giudicatrice inerenti alla valutazione delle offerte tecniche; - di tutti gli atti relativi al procedimento di verifica di anomalia, anche non conosciuti, con i quali è stato verificato con esito positivo il costo della manodopera, i costi di sicurezza aziendali, la congruità dell'offerta ivi compresa la Relazione del 12 novembre 2025, con la quale il RUP e la Commissione di gara hanno ritenuto che l'offerta dell'aggiudicatario “rispetta i requisiti di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, come richiesto dall'art. 110, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici”; - di tutti gli atti, anche non conosciuti, relativi al procedimento di verifica dei requisiti; - all'occorrenza, della determinazione dirigenziale n. 741 del 27 maggio 2025, con la quale è stata disposta la nomina della Commissione di gara; - della determina a contrarre n. 299 del 27 febbraio 2025, del Bando di gara, del Disciplinare, del Capitolato speciale d'appalto e di ogni altro atto o documento facente parte della lex specialis, nei limiti dei motivi di ricorso; - di tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali, anche non conosciuti; nonché - del silenzio sulla istanza di accesso formulata dal RTI De Grecis per l'ostensione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica dell'aggiudicataria Enfo Service S.r.l. e della seconda graduata Garden Design S.r.l. e agli atti e documenti inerenti la verifica di congruità svolta nei confronti della Enfo Service S.r.l.; e per la conseguente ostensione, ai sensi degli artt. 116 c.p.a., 22 e ss L. 241/1990 e 35 e 36 D.Lgs. 36/2023 della suddetta documentazione e per la declaratoria di inefficacia o, comunque, per la caducazione del contratto di appalto, ove stipulato, e per il risarcimento in forma specifica consistente nell'aggiudicazione in favore della ricorrente con subentro, con espressa riserva di agire, in separata sede, per il risarcimento danni per equivalente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da De Grecis Cos.E.Ma. Verde S.r.l. il 13 gennaio 2026: per l’annullamento della nota del 29 dicembre 2025, con la quale il Servizio contratti e appalti della Città di Altamura ha affermato che “la documentazione di gara della società ENFO SERVICE srl e del secondo graduato” sarebbe stata “pubblicata in piattaforma TUTTOGARE nella medesima giornata in cui è stata comunicata l’aggiudicazione e in cui si è proceduto alla pubblicazione nell’area pubblica della determinazione e dei verbali della Commissione di gara”, nonché all’occorrenza dell’art. 27 del Disciplinare.

Giustizia amministrativa202502081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente circa l'integrale soddisfazione della pretesa ostensiva e ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione dell'istanza proposta ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. L'ordinanza non decide nel merito le censure contro l'aggiudicazione né gli ulteriori motivi di annullamento, subentro o risarcimento; dispone che le spese siano regolate con la decisione definitiva.

TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio sull'istanza di accesso alla documentazione amministrativa, tecnica ed economica delle concorrenti e agli atti della verifica di congruità dell'offerta aggiudicataria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

L'impresa ricorrente, partecipante alla gara per l'affidamento del servizio di gestione e cura del verde pubblico del Comune di Altamura, ha impugnato l'aggiudicazione in favore dell'aggiudicataria, i verbali di gara, gli atti di valutazione delle offerte, la verifica di anomalia e gli atti relativi alla verifica dei requisiti, chiedendone l'annullamento, oltre alla declaratoria di inefficacia o caducazione del contratto e al subentro, con riserva di domandare il risarcimento per equivalente. Con il medesimo ricorso ha contestato il silenzio formatosi sull'istanza di accesso alla documentazione dell'aggiudicataria e della seconda graduata, nonché agli atti della verifica di congruità. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota comunale del 29 dicembre 2025, relativa alla pubblicazione della documentazione di gara sulla piattaforma telematica, e, occorrendo, la relativa clausola del disciplinare. Nell'udienza camerale la ricorrente ha dichiarato che la pretesa ostensiva era stata integralmente soddisfatta e che non risultava ulteriore documentazione attestante il possesso, da parte delle controinteressate, dei requisiti di ordine speciale richiesti dal disciplinare.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.

    La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa di accesso determina il difetto sopravvenuto di interesse alla decisione dell'istanza nel giudizio amministrativo.

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Norme richiamate quale base della pretesa di accesso documentale, senza ulteriore interpretazione nella decisione.

  • artt. 35 e 36 d.lgs. 36/2023

    Norme richiamate con riferimento all'accesso nella materia dei contratti pubblici, senza ulteriore interpretazione nella decisione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, la documentazione richiesta in accesso viene integralmente ostesa e il ricorrente dichiara di non avere interesse a ulteriori acquisizioni, l'istanza di accesso deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La dichiarazione della parte circa l'integrale soddisfazione della pretesa ostensiva è idonea a escludere l'interesse attuale alla decisione dell'istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito la legittimità del precedente silenzio o dell'attività amministrativa relativa alla pubblicazione degli atti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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