Sentenza n. 601/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento A) della disposizione prot. n. 0007944/U del 28.07.2025, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Aversa (Ce) di assegnazione del servizio di sostegno, determinandolo, per il minore -OMISSIS-, in 11 ore su n. 27 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 27 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Assegnazione di 11 ore settimanali di sostegno a fronte di 27 ore settimanali di frequenza scolastica
Esito
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato la disposizione del dirigente scolastico che assegnava al minore 11 ore settimanali di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026, chiedendo l'accertamento del diritto all'insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza, pari a 27 ore settimanali, e la conseguente condanna dell'amministrazione all'assegnazione del docente specializzato. Nel corso del giudizio, a seguito dell'ordinanza cautelare che aveva disposto la redazione del PEI, il PEI è stato rideterminato e il servizio di sostegno è stato successivamente assegnato per tutto il tempo scuola, con rapporto 1:1. La parte ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione della cessata materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, dopo la notifica dell'ordinanza cautelare, l'amministrazione scolastica aveva soddisfatto la pretesa sostanziale mediante la redazione di un PEI adeguato alla patologia del minore e l'assegnazione dell'insegnante di sostegno a copertura dell'intero orario scolastico con rapporto 1:1. Il Collegio ha inoltre considerato che il medesimo risultato era già stato dichiarato nel distinto giudizio avente a oggetto il PEI, proposto autonomamente anziché mediante motivi aggiunti nel presente processo. Le spese sono state compensate per evitare duplicazioni rispetto al giudizio successivo relativo al medesimo bene della vita.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Impone, ricorrendone i presupposti, l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione al trattamento dei dati personali nel provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione al trattamento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta misure idonee a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale dedotta, rendendo non più attuale l'interesse alla decisione di merito sull'atto impugnato.
- In una controversia sull'assegnazione del sostegno scolastico, la redazione o rideterminazione del PEI e l'assegnazione dell'insegnante per l'intero orario di frequenza possono determinare la cessazione della materia del contendere quando realizzano integralmente il bene della vita richiesto.
- Quando il medesimo bene della vita è stato soddisfatto e la cessazione della materia del contendere è già stata dichiarata in un giudizio autonomo relativo a un atto connesso, il giudice può dichiarare la cessazione anche nel giudizio precedentemente instaurato, evitando duplicazioni processuali e di spese.
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