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Ordinanza

Ordinanza n. 1349/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 23778/2025, di reiezione del ricorso di primo grado, nel contenzioso relativo alla disciplina del payback per i dispositivi medici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia della sentenza. Dalla motivazione emergono censure relative alla legittimità costituzionale della disciplina del payback per i dispositivi medici, alla rilevanza della normativa dell’Unione europea invocata dall’appellante e alla giurisdizione concernente i singoli atti regionali. Le ulteriori questioni di costituzionalità e le altre censure sono state ritenute suscettibili di approfondimento nella fase di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza cautelare. In primo luogo, ha rilevato che la legittimità costituzionale della disciplina del payback per i dispositivi medici è già stata affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 140 del 2024, che ha ritenuto conforme a Costituzione un intervento legislativo fondato su un accorto bilanciamento tra autonomia contrattuale delle parti pubblica e privata, continuità dei servizi sanitari e salvaguardia degli interessi finanziari connessi al coordinamento della finanza pubblica e alla riduzione della spesa. Le ulteriori questioni di costituzionalità potranno essere esaminate nel merito, ma non è stato ravvisato un periculum tale da giustificare, in sede cautelare, la disapplicazione della legge. A un sommario esame, la normativa UE richiamata dall’appellante non è apparsa pertinente alla fattispecie, secondo la valutazione già compiuta dal TAR. Anche le altre censure, inclusa quella sulla giurisdizione relativa ai singoli atti regionali, sono state rinviate all’approfondimento dell’udienza di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la particolarità della controversia. È stata fissata l’udienza di merito al 24 settembre 2026 ed è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami nelle stesse modalità seguite in primo grado.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale della domanda cautelare in appello.

  • art. 140 Cost.

    Non citato direttamente come norma costituzionale, ma richiamato attraverso la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha affermato la legittimità costituzionale della disciplina del payback per i dispositivi medici sulla base del bilanciamento degli interessi coinvolti.

Massime di principio

  • La già intervenuta affermazione della legittimità costituzionale di una disciplina legislativa da parte della Corte costituzionale costituisce un elemento contrario alla concessione della tutela cautelare fondata sui medesimi dubbi di costituzionalità, ferma restando la possibilità di esaminare ulteriori questioni nella fase di merito.
  • In sede cautelare non può essere disapplicata una legge sulla base di ulteriori dubbi di costituzionalità quando non sia dimostrato un periculum in mora di intensità tale da rendere necessaria tale misura provvisoria.
  • La valutazione della pertinenza della normativa dell’Unione europea rispetto alla fattispecie può essere compiuta in via sommaria nella fase cautelare; quando tale pertinenza non risulti prima facie, la censura non giustifica la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
  • Le questioni concernenti la giurisdizione su singoli atti regionali, se non definibili con il necessario grado di approfondimento nella fase cautelare, possono essere riservate alla decisione di merito senza anticiparne la soluzione.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareQuestione di legittimità costituzionalePrimato del diritto UE e disapplicazioneRiparto di giurisdizione

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