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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08226/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La vicenda riguarda un furto di energia elettrica mediante allaccio abusivo e manomissione del contatore dell'abitazione di Via della Gardenia n.5. L'imputazione era formulata ai sensi degli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio. Il Tribunale ha ritenuto che l'aggravante fosse riferita al contatore e non all'energia elettrica, escludendone così la sussistenza e ritenendo il reato procedibile solo a querela della persona offesa; per mancanza di querela ha dichiarato il non doversi procedere. Il Procuratore generale ha impugnato sostenendo che l'aggravante era invece riferita all'energia elettrica, bene destinato a pubblico servizio, sicché il reato è perseguibile d'ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il Tribunale avesse errato nella ricostruzione dell'imputazione: l'aggravante dell'art. 625, comma 1, n. 7, va riferita all'oggetto del reato (l'energia elettrica), e non esclusivamente al contatore. La manomissione del contatore non esclude che la cosa sottratta (energia elettrica) sia destinata a pubblico servizio; la sottrazione di energia mediante alterazione del sistema di misurazione integra il furto. Perciò la sentenza del Tribunale è annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica. La Corte ha inoltre precisato che, essendo la sentenza impugnata successiva all'entrata in vigore della legge n. 114/2024 (che ha modificato l'art. 593 c.p.p.), il ricorso per cassazione era il rimedio esperibile dal Pubblico Ministero e che il rinvio va disposto al giudice che ha emesso la sentenza.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul reato di furto; la sottrazione di energia elettrica mediante manomissione del contatore integra il furto perché l'azione è diretta all'impossessamento della cosa nonostante il sistema di misurazione

  • art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen.

    Le aggravanti contestate comprendono la violenza sulle cose (n.2) e l'aver commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio (n.7). La Corte ha interpretato la n.7 come riferibile all'energia elettrica sottratta quando questa sia funzionalmente collegata all'erogazione di un pubblico servizio

  • legge 9 agosto 2024, n. 114 / art. 593, comma 2 cod. proc. pen.

    il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2

    La modifica ha limitato l'impugnabilità in appello da parte del PM per determinate sentenze di proscioglimento; la Corte ha richiamato il principio tempus regit actum per stabilire che, essendo la sentenza pronunciata dopo l'entrata in vigore della legge, il ricorso per cassazione risultava l'unico rimedio esperibile dal PM

  • art. 550 c.p.p. (richiamato)

    Norme richiamate nel contesto dell'irrimediabilità dell'appello del PM per specifiche ipotesi di proscioglimento secondo la legge n.114/2024

  • art. 569, comma 4 c.p.p. (richiamato)

    La Corte ha precisato che, per il rinvio successivo all'annullamento in presenza del trattamento dei rimedi del PM dopo la legge, il rinvio doveva avvenire al giudice che ha emesso la sentenza impugnata e non al giudice d'appello previsto dall'art.569, comma 4, quando applicabile

Massime di principio

  • La sottrazione di energia elettrica mediante manomissione del contatore configura il reato di furto: l'energia è 'cosa' sottratta e la manomissione del sistema di misurazione non esclude l'immediata volontà di impossessarsene.
  • L'aggravante prevista per i reati commessi su cose destinate a pubblico servizio va riferita all'oggetto materiale del furto (qui: l'energia elettrica) quando sussista un nesso funzionale con l'erogazione del servizio pubblico.
  • La circostanza che la sottrazione avvenga attraverso la manomissione di un contatore non trasforma automaticamente l'oggetto del reato nel solo contatore; occorre valutare qual è la cosa effettivamente sottratta e se essa sia destinata a pubblico servizio.
  • Se il pubblico ministero contesta l'aggravante relativa al pubblico servizio, la procedibilità sarà d'ufficio e non subordinata a querela della persona offesa; pertanto l'assenza di querela non impedisce l'azione penale quando l'aggravante sussista.
  • Sul piano processuale, dopo modifiche normative che limitano l'appello del PM, va valutato il regime impugnatorio vigente al momento della pronunzia (tempus regit actum): il PM potrà in taluni casi ricorrere direttamente in cassazione e, se la cassazione annulla, il rinvio può dover tornare al giudice di primo grado per un nuovo giudizio.

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