Cassazione Penale, Sentenza n. 12712/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la sentenza d'appello che confermava la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva. Il ricorrente impugna quattro motivi: i primi tre contestano la sussistenza del reato e la valutazione probatoria, sostenendo che non fosse l'ideatore dell'operazione, che il collegio sindacale fosse a conoscenza del conflitto di interessi e che l'affitto 'di fatto' del ramo d'azienda al quale non seguì un contratto formale fosse in realtà un comodato gratuito o comunque compensato da risparmi sui costi e da lavori di ristrutturazione eseguiti dalla società Barabba s.r.l.; il quarto motivo deduce la non punibilità per bancarotta riparata, invocando la rinuncia ai crediti da parte della Barabba s.r.l. formalizzata nella transazione del 19/04/2012 (fattura di 164.847,08 euro), che a detta del ricorrente avrebbe reintegrato il pregiudizio per la fallita prima del fallimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato. Ha dichiarato i primi tre motivi inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito e non hanno evidenziato vizi di manifesta illogicità della motivazione. Ha confermato la ricostruzione di merito secondo cui Romano, in conflitto di interessi essendo presidente del CdA della fallita e amministratore unico della Barabba s.r.l., partecipò alla cessione in gestione senza corrispettivo del ramo d'azienda relativo al ristorante La Collina, con conseguente depauperamento della fallita. Ha escluso la configurabilità della bancarotta riparata, ritenendo che le spese di ristrutturazione risultino fatturate alla fallita e che il ricorrente non abbia fornito prova puntuale e documentale della corrispondenza tra eventuali reintegri e gli atti distrattivi. Di conseguenza la condanna a due anni di reclusione per bancarotta fraudolenta distrattiva nei confronti di Antonio Romano è stata confermata; sono state altresì richiamate le modifiche operate in sede di appello sulle pene accessorie e sulle statuizioni civili.
Norme richiamate
Relazione ex art. 33 legge fallimentare
La relazione del curatore e lo stralcio della seduta del collegio sindacale sono stati utilizzati per valutare la conoscenza da parte dell'organo sindacale della cessione 'di fatto' e dello stato critico della fallita; non è stata ritenuta esaustiva la tesi difensiva che il collegio fosse consapevole di tutte le circostanze tali da escludere il carattere distrattivo.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime richiamate)
Sez. 5, n. 17965 del 22/1/2013 Varacalli; Sez. 5, n. 34464 del 14/5/2018 Innocenti; Sez. 5, n. 30197 del 1/6/2021 D'Avino; Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017 Liparoti; Sez. 5, n. 4790 del 20/10/2015 Budola; Sez. 5, n. 14932 del 28/2/2023 Mercuri
La Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui la cessione di un ramo d'azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; inoltre, ha ribadito che l'onere di provare la bancarotta riparata grava sull'amministratore e richiede dimostrazione puntuale della corrispondenza tra i versamenti/reintegri e gli atti distrattivi precedenti.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non è luogo per una rivalutazione libera e completa delle prove: per impugnare le valutazioni di merito occorre dimostrare vizi di manifesta illogicità o violazioni di diritto chiaramente identificabili.
- La cessione di un ramo d'azienda senza titolo formale e senza corrispettivo può integrare bancarotta fraudolenta distrattiva se comporta depauperamento del patrimonio sociale, specialmente in presenza di conflitto di interessi dell'amministratore.
- Per affermare l'esistenza di una compensazione 'di fatto' o di una riparazione utile a configurare la non punibilità per bancarotta riparata, l'amministratore ha l'onere di provare, con documentazione precisa, che i versamenti o i vantaggi apportati reintegrino esattamente il pregiudizio causato dagli atti distrattivi e ciò prima della dichiarazione di fallimento.
- La fatturazione di lavori al soggetto fallito, se non accompagnata da chiara evidenza che tali lavori e i relativi crediti siano stati effettivamente imputati e compensati a favore della società, non costituisce automaticamente prova di reintegrazione patrimoniale.
- La circostanza che un organo interno (es. collegio sindacale) fosse stato informato o abbia discusso l'operazione non basta, di per sé, a escludere la fraudolenza se l'informazione non ha consentito all'organo di esercitare efficacemente le proprie funzioni di controllo.
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