Sentenza del 12/11/2020 n. 25521 - Corte di Cassazione
Contenzioso tributario - Procedimento - Ricorso - Notifica mediante spedizione a mezzo agente di posta privata - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento per maggiore IRPEF (€3.481,69). Il ricorrente aveva spedito il ricorso introduttivo con raccomandata tramite un agente di posta privata (spedizione 03/10/2012; consegna all'Agenzia 05/10/2012). La cartella era stata notificata il 19/06/2012; il termine per impugnare (60 giorni, con sospensione feriale) scadeva il 03/10/2012. Il ricorrente contestava che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, il ricorso si considera proposto al momento della spedizione e vantava la ricevuta con timbro dell'agente privato e gli estremi della licenza rilasciata al licenziatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nel periodo temporale rilevante (2012), la notificazione di atti giudiziari a mezzo posta rientrava nella riserva al fornitore del servizio postale universale (Poste Italiane) ai sensi della normativa vigente allora (d.lgs. n. 261/1999 come modificato dal d.lgs. n. 58/2011). La notifica eseguita da un operatore privato titolare di licenza individuale semplice è dunque qualificata come nulla (e non inesistente) e può essere sanata dalla costituzione della controparte; tuttavia la sanatoria non vale ai fini della tempestività dell'impugnazione perché manca certezza legale sulla data di consegna al prestatore privato, essendo assente il potere certificativo attribuito solo al gestore universale o ai titolari di licenza individuale speciale. Poiché la data certa mancava, il ricorso è stato considerato tardivo e dichiarato inammissibile. Spese compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4
Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari...
Nel periodo antecedente alla successiva liberalizzazione piena, l'art. 4 (come poi integrato) era interpretato come riserva al fornitore del servizio universale della notifica degli atti giudiziari via posta; ciò giustificava che le notifiche eseguite da operatori privati fossero prive della stessa certezza probatoria.
d.lgs. 31 marzo 2011, n. 58 (modifica al d.lgs. 261/1999)
Art. 4 (Servizi affidati in esclusiva). - 1. Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari...
La modifica ha ristretto la liberalizzazione, confermando per il periodo applicabile (in particolare il 2012) la riserva al gestore del servizio universale per le notifiche di atti giudiziari.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16 e art. 20
Art. 16 co.3: il ricorso può essere notificato a mezzo raccomandata A/R. Art. 20 co.2: il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.
Nel processo tributario la legge prevede che il ricorso inviato per raccomandata si considera proposto al momento della spedizione; tuttavia, ai fini della prova della data di spedizione/consegna è necessaria la certezza legale che può mancare se l'operatore postale non ha poteri certificativi.
legge 20 novembre 1982, n. 890
Disciplina delle notificazioni mediante servizio postale (notificazioni giudiziarie secondo le regole della L. 890/1982).
Le notificazioni a mezzo posta nel processo civile/tributario richiamano le regole della legge 890/1982; la riserva di alcune notifiche al servizio postale universale è stata storicamente collegata all'applicazione di queste regole.
legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge sulla concorrenza)
Abroga, dal 10/09/2017, il regime di esclusiva in favore del fornitore del servizio universale per le notifiche di atti giudiziari e prevede rilascio di licenze individuali speciali per tali notificazioni.
Ha completato la liberalizzazione del mercato postale e introdotto la licenza individuale speciale per la notifica di atti giudiziari; la norma però non opera retroattivamente rispetto a controversie anteriori.
Direttiva CE 97/67 (e Direttiva 2008/6/CE)
Norme UE sulla liberalizzazione del servizio postale e divieto di mantenere diritti esclusivi salvo specifiche deroghe per ordine pubblico.
Il diritto unionale ha orientato verso la liberalizzazione e ha reso necessario che eventuali riserve fossero giustificate da esigenze oggettive di ordine pubblico; ciò ha influito sull'interpretazione nazionale e sulla transizione verso licenze speciali.
Delibera AGCom n. 77/18/Cons (regolamento licenze)
Ha regolamentato i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza individuale speciale per la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari dopo la legge n. 124/2017.
Massime di principio
- Per atti giudiziari (compresi i ricorsi processuali) notificati nel periodo anteriore alla piena liberalizzazione operata nel 2017, la notifica tramite operatore postale privato privo della licenza speciale è qualificata normalmente come nulla e non come inesistente.
- La nullità della notificazione eseguita da operatore privato può essere sanata dalla costituzione della parte resistente; la sanatoria però non valida la data di consegna prodotta dall'operatore privo di poteri certificativi ai fini della tempestività dell'atto.
- Ai fini della prova della tempestività del ricorso, è determinante che la notificazione/spedizione abbia una data certa legalmente opponibile: tale certezza è conferita dalle attestazioni del gestore del servizio postale universale o dall'operatore munito di licenza individuale speciale, non dall'agente con licenza semplice.
- Per atti amministrativi o tributari (non processuali) nel periodo tra la 'miniriforma' del 2011 e la legge n. 124/2017, la notifica tramite operatore postale privato con licenza individuale semplice è generalmente considerata valida/fidefaciente; occorre però verificare il tipo di atto e la licenza dell'operatore.
- In situazioni analoghe verificare sempre: a) la data effettiva della notifica/spedizione e la documentazione probatoria; b) la tipologia della licenza posseduta dall'operatore al momento dell'invio (semplice vs speciale); c) la data del fatto rispetto alle novellazioni legislative (2011 e 2017) perché la disciplina applicabile dipende dal momento.
- Se si ha dubbio sulla valenza probatoria della spedizione per rispettare termini decadenziali, preferire modalità che garantiscono data certa (es. servizio universale, avviso A/R con certificazione riconosciuta, notificazione a mezzo ufficiale giudiziario) o produrre elementi aggiuntivi comprovanti la spedizione tempestiva.
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