Cassazione Penale, Sentenza n. 09801/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 03/10/2025 che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio del 22/07/2025 relativo alla casella di posta elettronica del ricorrente, nell'ambito di indagini per presunti fatti corruttivi connessi all'emissione di biglietti di viaggio gratuiti o fortemente scontati a favore di ufficiali della Capitaneria di porto di Genova. I motivi di ricorso denunciavano: tardiva iscrizione della notizia di reato (iscrizione effettuata il 22/07/2025 nonostante elementi acquisiti dall'ottobre 2024), incompletezza e indeterminatezza della notitia criminis, carenza di motivazione del decreto ai sensi degli artt. 125 e 253 c.p.p., assenza del fumus commissi delicti (mancanza di individuazione del pactum sceleris e del nesso sinallagmatico tra utilità e funzione pubblica), violazione del principio di proporzionalità per il sequestro massivo e non delimitato di dati informatici (assenza di parole chiave e perimetrazione temporale), e il carattere meramente esplorativo della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame e il decreto di sequestro probatorio impugnato e disposto l'integrale restituzione delle cose sequestrate. La decisione si fonda sulla carenza motivazionale del decreto di sequestro (mancata enunciazione sommaria e comprensibile del fatto di reato e dei presupposti del fumus), sull'insufficiente notitia criminis (non determinata e inverosimile secondo i parametri dell'art. 335-bis c.p.p.), sulla natura esplorativa e quindi illegittima del sequestro probatorio e sulla mancata verifica della pertinenza e proporzionalità della misura rispetto al fatto concretamente contestato. Inoltre la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame non potesse supplire alle carenze del decreto emesso dal Pubblico Ministero né disegnare ex novo il perimetro della finalità cautelare.
Norme richiamate
art. 325 cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione contro misure reali è consentito per violazione di legge; tale vizio comprende errori di giudizio e vizi motivazionali così radicali da rendere il provvedimento privo dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza.
art. 253 cod. proc. pen.
Il decreto di sequestro probatorio deve contenere l'enunciazione del fatto di reato, l'individuazione della relazione tra la cosa sequestrata e il delitto ipotizzato e la specificazione della finalità investigativa perseguita; la mancanza di tali indicazioni rende il provvedimento illegittimo.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiede motivazione sul provvedimento impositivo del vincolo reale, con esplicitazione delle ragioni giustificative e, in particolare, degli elementi che rafforzano l'esistenza del pactum sceleris quando rilevante.
art. 335-bis cod. proc. pen.
definizione di notizia di reato introdotta dal d.lgs. 30 ottobre 2022, n. 150
La notizia di reato deve contenere la rappresentazione di un fatto determinato e non inverosimile, eventualmente con indicazione di circostanze di tempo e luogo; l'iscrizione richiede indizi specifici capaci di individuare un nucleo di condotta attribuibile alla persona.
art. 318 cod. pen.
Il reato di corruzione (reato-contratto) richiede la prova di un accordo, espresso o implicito, con contenuto sinallagmatico (compravendita dell'esercizio delle funzioni pubbliche); la mera ricezione di utilità non è sufficiente a configurare il reato senza elementi che attestino l'asservimento della funzione.
art. 469 cod. pen.
Richiamato come titolo di un precedente filone investigativo (falso), ha costituito contesto investigativo ma non ha sostituito la necessità di una notizia di reato adeguata per il sequestro probatorio relativo ai fatti corruttivi.
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (artt. 25 e 21)
Norme sulla responsabilità amministrativa degli enti citate per procedere nei confronti delle società coinvolte; il procedimento mira ad accertare la responsabilità degli enti per reati commessi da dipendenti o funzionari.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio deve indicare, anche sommariamente, il fatto di reato contestato, il nesso di pertinenza tra i beni sequestrati e il reato e la finalità investigativa: senza ciò il provvedimento è invalido.
- La notitia criminis va iscritta tempestivamente non appena siano acquisiti indizi significativi; deve essere determinata e non inverosimile (art. 335-bis c.p.p.): iscrizioni generiche o postume possono vederne compromessa la legittimità.
- È illegittimo il sequestro a fini meramente esplorativi volto a cercare la notizia di reato; le misure ablative non possono sostituirsi alla fase investigativa senza elementi che configurino almeno il fumus commissi delicti.
- Per i dati informatici va rispettato il principio di proporzionalità: il sequestro massivo richiede una puntuale delimitazione temporale e/o criteri di selezione (parole chiave, ambito oggettivo) e la dimostrazione della pertinenza rispetto al fatto contestato.
- In casi di ipotizzata corruzione è necessario indicare elementi che denotino il sinallagma (accordo/assoformazione tra utilità e esercizio di funzioni pubbliche); la semplice abitudine a erogare benefici non è di per sé prova del concertamento corruttivo.
- Il giudice del riesame non può supplire alle carenze essenziali del decreto di sequestro ricostruendone ex novo le motivazioni o ampliando le finalità disattese dal Pubblico Ministero: la legittimità della misura si fonda sul titolo cautelare originario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09584/2026 del 13/03/2026
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09585/2026 del 13/03/2026
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09586/2026 del 13/03/2026
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09746/2026 del 13/03/2026
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09747/2026 del 13/03/2026
- Sentenza penale · 13 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 09748/2026 del 13/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →