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Sentenza

Sentenza n. 11668/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione del provvedimento rigetto domanda rilascio visto di ingresso in Italia per lavoro subordinato prot. 7883 del 25/07/2025 emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca;

Giustizia amministrativa202514319

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso in Italia per lavoro subordinato adottato dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca per carenza documentale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare. Ha dedotto l’omessa comunicazione del preavviso di diniego, il difetto di istruttoria, la violazione della disciplina di settore e l’eccesso di potere, sostenendo di possedere i presupposti per il rilascio del visto. In sede cautelare il TAR aveva accolto la domanda e restituito gli atti all’amministrazione per una rivalutazione; successivamente aveva acquisito informazioni sullo stato del riesame e disposto istruttoria. Nel giudizio è emerso che non era stato svolto il colloquio consolare previsto dall’art. 4, comma 2, d.m. 850/2011, nonostante la sua rilevanza per l’accertamento della posizione dell’istante e per un efficace contraddittorio sugli elementi di dubbio evidenziati dall’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ribadito la fondatezza delle ragioni già valorizzate nell’ordinanza cautelare, rilevando che l’omesso colloquio consolare, previsto dall’art. 4, comma 2, d.m. 850/2011, aveva impedito un adeguato approfondimento della posizione del richiedente e un confronto effettivo sugli elementi di dubbio posti dall’amministrazione. La documentazione prodotta in giudizio rendeva necessaria una nuova valutazione, da svolgersi previo colloquio consolare e previo esame della documentazione acquisita. È stata invece respinta la censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso di diniego: per effetto dell’art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998, introdotto dal d.l. 145/2024, convertito dalla l. 187/2024, l’art. 10-bis l. 241/1990 non si applica ai procedimenti relativi ai visti d’ingresso. Le spese, pari a euro 1.500 oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa avvertenza alle parti.

  • art. 4, comma 2, d.m. 850/2011

    Il colloquio consolare assume rilievo fondamentale nell’istruttoria sulla domanda di visto e consente un contraddittorio effettivo sugli elementi di dubbio rilevati dall’amministrazione.

  • art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998

    «[l]’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonché al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso»

    Esclude l’applicazione del preavviso di rigetto ai procedimenti relativi ai visti d’ingresso; la disposizione, introdotta dal d.l. 145/2024 e convertita dalla l. 187/2024, è applicabile ratione temporis.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Non trova applicazione nei procedimenti relativi ai visti d’ingresso in virtù dell’espressa esclusione prevista dall’art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998.

  • art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024

    Ha introdotto nell’art. 4 d.lgs. 286/1998 il comma 7-bis, escludendo il preavviso di rigetto nei procedimenti relativi ai visti d’ingresso.

Massime di principio

  • Nei procedimenti relativi ai visti d’ingresso non si applica l’art. 10-bis l. 241/1990, in forza dell’art. 4, comma 7-bis, d.lgs. 286/1998, introdotto dal d.l. 145/2024 e applicabile ratione temporis.
  • Il diniego di un visto d’ingresso è illegittimo quando l’amministrazione omette il colloquio consolare previsto dall’art. 4, comma 2, d.m. 850/2011, qualora tale adempimento sia necessario per approfondire la posizione del richiedente e consentire un contraddittorio effettivo sugli elementi di dubbio posti a fondamento del diniego.
  • In presenza di documentazione e deduzioni difensive idonee a porre in dubbio la completezza dell’accertamento consolare, l’amministrazione deve procedere a una nuova valutazione della domanda, previo colloquio consolare e previo esame della documentazione rilevante.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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