Direttiva 2010/3
Direttiva 2010/3/UE della Commissione, del 1 o febbraio 2010 , che modifica gli allegati III e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva adegua al progresso tecnico gli allegati III e VI della direttiva 76/768/CEE, inserendo l'Ethyl Lauroyl Arginate HCl tra le sostanze consentite con limiti e restrizioni specifiche. La misura si fonda sul parere del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori, che ne ha riconosciuto la sicurezza entro determinate concentrazioni e per specifici impieghi. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1° settembre 2010 e applicarle dal 1° marzo 2011.
Modifica degli allegati III e VI della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici per includere l'Ethyl Lauroyl Arginate HCl con specifiche condizioni d'uso e concentrazioni massime.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dalla direttiva 76/768/CEE, con riferimento specifico all'impiego della sostanza Ethyl Lauroyl Arginate HCl (idocloroidrato di Na-dodecanoil-L-argininato di etile, CAS 60372-77-2, CE 434-630-6). Incide sugli operatori del settore cosmetico e sugli Stati membri, i quali devono recepire le modifiche normative e applicarle ai prodotti immessi sul mercato nel proprio ordinamento. Sono rilevanti le esclusioni/limitazioni d'uso previste: come conservante non può essere usata in prodotti per labbra, prodotti per il cavo orale e prodotti spray; come sostanza con altra funzione è ammessa solo in saponi, shampoo antiforfora e deodoranti non-spray.
Modifica degli allegati III e VI della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici
La direttiva 2010/3/UE della Commissione interviene per adeguare al progresso tecnico la disciplina dei prodotti cosmetici contenuta nella direttiva 76/768/CEE. Sulla base del parere del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori, la Commissione inserisce l'Ethyl Lauroyl Arginate HCl negli elenchi delle sostanze ammesse con condizioni specifiche di impiego, distinguendo tra utilizzo non conservante e utilizzo come conservante.
Contesto scientifico e finalità
I considerando richiamano il parere del 15 aprile 2008 del comitato scientifico dei prodotti di consumo, poi sostituito dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori con decisione 2008/721/CE. Il comitato ha ritenuto la sostanza sicura per il consumatore entro i limiti indicati, ma ha evidenziato che alcuni impieghi comportano rischi di irritazione delle mucose e delle vie respiratorie. La direttiva mira quindi a tradurre tali valutazioni scientifiche in restrizioni normative vincolanti per gli Stati membri.
Ambito di applicazione
L'intervento riguarda i prodotti cosmetici disciplinati dalla direttiva 76/768/CEE e, in particolare, l'impiego dell'Ethyl Lauroyl Arginate HCl. La disciplina incide sui prodotti immessi sul mercato e sugli operatori che li formulano, li etichettano e li commercializzano nell'Unione. Le condizioni d'uso variano a seconda della funzione della sostanza: come conservante oppure per altri scopi tecnologici.
Inserimento nell'allegato III: uso diverso da conservante
La direttiva aggiunge nell'allegato III, parte prima, la voce n. 207 relativa all'Ethyl Lauroyl Arginate HCl. La sostanza può essere usata:
- nei saponi;
- negli shampoo antiforfora;
- nei deodoranti del tipo non-spray.
La concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito è pari allo 0,8%. Inoltre, l'uso deve essere per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto; tale finalità deve risultare chiaramente dalla presentazione del prodotto. Questa previsione lascia un margine operativo agli operatori, ma impone una chiara distinzione funzionale nell'etichettatura/presentazione.
Inserimento nell'allegato VI: uso come conservante
Nell'allegato VI, parte prima, viene inserita la voce n. 58 per la medesima sostanza, questa volta come conservante. La concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito è pari allo 0,4%. La direttiva vieta l'impiego della sostanza in:
- prodotti per labbra;
- prodotti per il cavo orale;
- prodotti spray.
La scelta riflette il parere scientifico sulla non idoneità di tali impieghi per il rischio di irritazione delle mucose e delle vie respiratorie.
Recepimento, applicazione e obblighi degli Stati membri
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro e non oltre il 1° settembre 2010, le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. L'applicazione delle disposizioni nazionali decorre dal 1° marzo 2011. Si tratta quindi di una direttiva di armonizzazione tecnica che richiede recepimento entro un termine espresso e applicazione differita.
Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità di tale riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri. È inoltre previsto un obbligo di comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni nazionali di recepimento e delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono assicurare il risultato richiesto mediante le forme e i mezzi previsti dai rispettivi ordinamenti nazionali.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati III e VI della direttiva 76/768/CEE
L'articolo 1 dispone che gli allegati III e VI della direttiva 76/768/CEE siano modificati conformemente all'allegato della direttiva 2010/3/UE, introducendo la sostanza Ethyl Lauroyl Arginate HCl con disciplina distinta per l'uso non conservante e per l'uso come conservante.
Uso non conservante: inserimento nell'allegato III
Nell'allegato III, parte prima, è aggiunta la voce n. 207 per Ethyl Lauroyl Arginate HCl. La sostanza è autorizzata nei saponi, negli shampoo antiforfora e nei deodoranti del tipo non-spray, con concentrazione massima autorizzata dello 0,8%. L'uso è limitato a scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto, e tale scopo deve risultare chiaramente dalla presentazione del prodotto.
Uso come conservante: inserimento nell'allegato VI
Nell'allegato VI, parte prima, è aggiunta la voce n. 58 per Ethyl Lauroyl Arginate HCl. La concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito è dello 0,4%. La sostanza non può essere usata in prodotti per labbra, prodotti per il cavo orale e prodotti spray.
Termine di recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro e non oltre il 1° settembre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni devono essere applicate dal 1° marzo 2011. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all'atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.
Obblighi di comunicazione alla Commissione
Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e, in aggiunta, il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
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