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direttiva

Direttiva 2010/5

Direttiva 2010/5/UE della Commissione, dell’ 8 febbraio 2010 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'acroleina come principio attivo nell'allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32010L0005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2010/5/UE modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere l'acroleina tra i principi attivi autorizzabili nell'allegato I, limitatamente al tipo di prodotto 12 come slimicida. L'iscrizione è accompagnata da condizioni specifiche di autorizzazione volte a ridurre i rischi per gli utilizzatori industriali o professionali e per l'ambiente, in particolare quello marino. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 agosto 2010 e applicare le misure nazionali necessarie, con obbligo di comunicazione alla Commissione.

Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere l'acroleina come principio attivo nell'allegato I, limitatamente all'uso come slimicida (tipo di prodotto 12).

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'UE e riguarda l'iscrizione dell'acroleina nell'allegato I della direttiva 98/8/CE, con effetti sui biocidi contenenti tale sostanza destinati al tipo di prodotto 12 (preservanti contro la formazione di sostanze viscide/slimicidi). Incide sulla fase di autorizzazione dei prodotti biocidi e sulle condizioni d'uso industriale e professionale; non disciplina altri usi non valutati in modo rappresentativo a livello dell'Unione, per i quali gli Stati membri devono effettuare una valutazione caso per caso.

Direttiva 2010/5/UE: iscrizione dell'acroleina nell'allegato I della direttiva 98/8/CE

La direttiva interviene nel quadro della disciplina UE sui biocidi per consentire l'iscrizione dell'acroleina come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE, limitatamente all'uso come slimicida (tipo di prodotto 12). La decisione si fonda sulla valutazione svolta dal Regno Unito e sull'esame in sede di comitato permanente sui biocidi, dal quale è emerso che i biocidi contenenti acroleina possono, in linea di principio, soddisfare i requisiti dell'articolo 5 della direttiva 98/8/CE.

Contesto e finalità

La direttiva mira ad aggiornare l'elenco dei principi attivi ammessi nell'Unione per i biocidi, recependo l'esito della valutazione scientifica e regolatoria sull'acroleina. Il legislatore europeo evidenzia però che non tutti gli usi possibili sono stati esaminati a livello comunitario; per questo lascia agli Stati membri un margine di valutazione residuo in sede di autorizzazione dei prodotti, soprattutto per gli scenari di esposizione non rappresentativamente analizzati.

Ambito di applicazione

L'atto riguarda esclusivamente l'iscrizione dell'acroleina nell'allegato I della direttiva 98/8/CE per il tipo di prodotto 12, cioè i preservanti contro la formazione di sostanze viscide. Non introduce una disciplina generale su tutti gli impieghi dell'acroleina, ma incide sulle autorizzazioni dei prodotti biocidi che la contengono e sulle condizioni applicabili agli usi industriali e professionali.

Iscrizione nell'allegato I: dati essenziali

L'allegato inserisce la nuova voce relativa all'acroleina con i seguenti elementi principali:

  • numero: 30;
  • nome comune: Acroleina;
  • denominazione IUPAC: Acrilaldeide;
  • numeri di identificazione: CE 203-453-4, CAS 107-02-8;
  • purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato: 913 g/kg;
  • data di iscrizione: 1o settembre 2010;
  • termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3: non applicabile;
  • scadenza dell'iscrizione: 31 agosto 2020;
  • tipo di prodotto: 12.

Obblighi degli Stati membri in sede di autorizzazione

Nel valutare una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 e dell'allegato VI della direttiva 98/8/CE, gli Stati membri devono esaminare, se rilevante per il prodotto specifico, le popolazioni potenzialmente esposte e gli usi o scenari di esposizione non considerati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello dell'Unione. La direttiva lascia quindi spazio a una valutazione nazionale integrativa, ma vincola il risultato: l'autorizzazione può essere rilasciata solo se i rischi vengono ridotti a livelli accettabili.

Condizioni specifiche per ridurre i rischi

La direttiva impone che le autorizzazioni dei prodotti contenenti acroleina siano soggette a condizioni specifiche di mitigazione del rischio. In particolare:

  • le acque reflue contenenti acroleina devono essere monitorate prima dello scarico, salvo prova che i rischi ambientali siano ridotti con altri mezzi;
  • se necessario, in ragione dei rischi per l'ambiente marino, le acque reflue devono essere mantenute in apposite vasche o serbatoi oppure adeguatamente trattate prima dello scarico;
  • i prodotti autorizzati per usi industriali e/o professionali devono essere impiegati con adeguati dispositivi di protezione individuale e previa definizione di procedure operative sicure, salvo dimostrazione alternativa di riduzione dei rischi a livelli accettabili.

Tutela dell'ambiente marino

Tra le motivazioni della direttiva emerge che, durante la valutazione, sono stati riscontrati rischi inaccettabili per l'ambiente marino. Per questo motivo la disciplina di recepimento e di autorizzazione nazionale deve assicurare misure idonee di controllo delle emissioni e di trattamento delle acque reflue, salvo che il richiedente dimostri efficacemente la possibilità di conseguire la riduzione del rischio con altri mezzi.

Recepimento, pubblicazione e comunicazioni

L'articolo 2 stabilisce che gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 agosto 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri. È inoltre previsto l'obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri. La previsione di un termine di recepimento distinto dalla data di entrata in vigore conferma la natura tipica della direttiva, che vincola quanto al risultato ma lascia agli ordinamenti nazionali la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione.

Disposizioni principali

Iscrizione dell'acroleina nell'allegato I della direttiva 98/8/CE

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 98/8/CE conformemente all'allegato della direttiva. L'acroleina viene iscritta con numero 30, denominazione comune "Acroleina", denominazione IUPAC "Acrilaldeide", numeri CE 203-453-4 e CAS 107-02-8, purezza minima 913 g/kg, data di iscrizione 1o settembre 2010, termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3: non applicabile, scadenza dell'iscrizione 31 agosto 2020, tipo di prodotto 12.

Condizioni specifiche per l'autorizzazione dei prodotti

Nell'esaminare la domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 e dell'allegato VI della direttiva 98/8/CE, gli Stati membri devono valutare, se pertinente, le popolazioni esposte e gli usi o scenari di esposizione non esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello dell'Unione. Le autorizzazioni devono essere soggette a misure di riduzione del rischio, in particolare monitoraggio delle acque reflue prima dello scarico e, se necessario, mantenimento in apposite vasche o serbatoi o trattamento prima dello scarico; per gli usi industriali e/o professionali sono richiesti dispositivi di protezione individuale e procedure operative sicure, salvo dimostrazione di riduzione dei rischi con altri mezzi.

Tutela dell'ambiente marino e gestione delle acque reflue

La direttiva richiama rischi inaccettabili per l'ambiente marino e impone, come condizione di autorizzazione, il monitoraggio delle acque reflue contenenti acroleina prima dello scarico, con eventuale trattamento o stoccaggio in vasche/serbatoi. Tali misure possono essere sostituite solo se il richiedente dimostra che i rischi ambientali sono ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.

Recepimento e comunicazioni degli Stati membri

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 agosto 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all'atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. È inoltre previsto l'obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell'articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisalute e sicurezzaambienteautorizzazioni amministrative

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