Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25962/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia aveva notificato alla società tre avvisi di accertamento IVA per gli anni 2008, 2009 e 2010, recuperando l'imposta detratta su operazioni ritenute soggettivamente inesistenti e inserite in una frode carosello nel commercio di prodotti informatici. La società aveva impugnato gli atti, ma i giudici tributari di merito avevano confermato la pretesa. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 116 c.p.c. per mancata considerazione delle risultanze del procedimento penale, concluso con archiviazione del legale rappresentante; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. per mancata considerazione di una precedente sentenza della CTR Veneto relativa ad annualità 2005-2007, favorevole alla contribuente; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi al provvedimento di revoca del sequestro e al decreto di archiviazione penale; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per errato riparto dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti, sostenendo che spettasse all'Ufficio provare la conoscenza o conoscibilità della frode da parte della contribuente; 5) violazione dell'art. 2727 c.c. per aver fondato la decisione su presunzioni tratte da altre presunzioni; 6) omesso esame del fatto che l'intermediario Della Valle operasse in autonomia in base a mandato di agenzia senza rappresentanza, con conseguente irrilevanza dell'anomalia del meccanismo di acquisto sul venduto ex art. 1478 c.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo, il terzo e il sesto motivo, ha ritenuto infondati il quarto e il quinto, e ha rigettato integralmente il ricorso. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate. Quanto alla legittimazione processuale, la Corte ha premesso l'inammissibilità del ricorso proposto dal commissario liquidatore, ribadendo che nel concordato preventivo la legittimazione ad agire o resistere nei giudizi tributari spetta all'imprenditore, mentre il commissario può al più intervenire.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia applicato il prudente apprezzamento in violazione di specifiche regole; non è invece consentito contestare il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento, salvo il vizio di motivazione nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del merito o del materiale probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non comprende l'omesso esame di singoli elementi istruttori o la richiesta di una nuova valutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    Nelle operazioni soggettivamente inesistenti l'Ufficio deve provare, anche presuntivamente, sia l'oggettiva fittizietà del fornitore sia la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; se tale onere è assolto, il contribuente deve dimostrare di aver usato la massima diligenza esigibile.

  • art. 2727 c.c.

    La prova presuntiva può fondarsi su inferenze anche concatenate, purché il ragionamento sia lineare e le presunzioni siano gravi, precise e concordanti; non è configurabile una nullità per doppia presunzione quando da un fatto noto si risale a un fatto che diventa base di un'ulteriore inferenza.

  • art. 1478 c.c.

    Richiamato solo per qualificare lo schema di acquisto sul venduto; la Corte lo considera, nel caso concreto, neutro rispetto alla verifica della consapevolezza della frode.

  • art. 408 c.p.p.

    Il decreto di archiviazione nel procedimento penale non produce, di per sé, effetti preclusivi nel giudizio tributario.

  • art. 654 c.p.p.

    Il decreto di archiviazione non rientra tra i provvedimenti penali dotati di autorità di cosa giudicata rilevante nel processo tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La soccombenza comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, le risultanze del processo penale possono essere considerate come elementi di prova, ma il giudice tributario deve svolgere una valutazione autonoma e complessiva del materiale istruttorio acquisito in sede fiscale; non esiste automatica efficacia vincolante del provvedimento penale, tanto meno di un decreto di archiviazione.
  • In tema di operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello, l'Amministrazione deve provare l'interposizione fittizia del fornitore e la consapevolezza, o almeno la conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario dell'inserimento dell'operazione nella frode; solo dopo tale prova si sposta sul contribuente l'onere di dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile.
  • Il ricorso per cassazione non può essere trasformato in una richiesta di nuova valutazione del merito: le censure ex art. 116 c.p.c. e art. 360, n. 5, c.p.c. sono ammissibili solo se denunciano specifici errori di metodo valutativo o l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera diversa lettura del compendio probatorio.
  • La prova per presunzioni può essere legittimamente costruita anche mediante una serie di inferenze concatenate, purché ciascun passaggio sia sorretto da gravità, precisione e concordanza; il divieto di presunzioni su presunzioni non opera quando il fatto inferito diventa a sua volta base di una ulteriore presunzione logica.
  • Nel controllo della consapevolezza della frode, la qualificazione interna del rapporto tra intermediari o collaboratori della parte contribuente non è, di per sé, decisiva: ciò che rileva è la sostanza del coinvolgimento dell'operazione e la diligenza concretamente adottata dal cessionario per evitare la partecipazione all'evasione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazioneInadempimento
RamiTributiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.