Cassazione Penale, Ordinanza n. 35135/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il GIP-GUP del Tribunale di Brescia, con sentenza del 12 marzo 2026, applicava all’imputato, ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., la pena complessiva di quattro anni, undici mesi e venti giorni di reclusione e 20.800 euro di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, contestati ai capi 1) e 2). La pena teneva conto della continuazione interna ed esterna con i reati già giudicati con sentenza del Tribunale di Brescia del 17 gennaio 2023, irrevocabile il 20 settembre 2023, individuata come violazione più grave quella di cui al capo A) di tale sentenza. Con unico motivo, l’imputato deduceva mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul mancato riconoscimento delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p., lamentando che il giudice non avesse illustrato il percorso logico-giuridico seguito per escludere il proscioglimento. La Corte rilevava che, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso soltanto per i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la censura relativa al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e al difetto di motivazione sul relativo vaglio non rientra tra essi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile, rilevando che il motivo concernente l’omessa o insufficiente motivazione sull’esclusione del proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è compreso nel perimetro tassativo dei motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento previsto dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma equitativamente determinata nel dispositivo, il cui importo non è leggibile nel testo fornito.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello - come dedotto nel caso di specie - attinente alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ovvero al preteso difetto di motivazione sul relativo vaglio.
Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è circoscritto ai motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è ammessa una censura relativa al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né al difetto di motivazione sul relativo vaglio.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
La manifesta inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità secondo la disposizione richiamata.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, salvo che ricorrano ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione dell’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro una sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; una doglianza sulla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o sulla motivazione relativa a tale verifica è estranea a tale perimetro e deve essere dichiarata inammissibile.
- La manifesta inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono le spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che sia possibile escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità.
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