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Sentenza

Sentenza n. 204/2026 - Potenza, Sezione 1

Ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. per l’annullamento del silenzio rigetto, formatosi il 6.3.2026, sull’istanza di accesso del sig. -OMISSIS- del 29.1/4.2.2026;

Giustizia amministrativa202600091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata - Potenza, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso alla cartella clinica e alla documentazione sanitaria

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, convivente della paziente deceduta a seguito di un parto cesareo, aveva chiesto alla direzione sanitaria copia della cartella clinica relativa al ricovero, della documentazione concernente i successivi controlli e degli eventuali esami radiologici e strumentali, inclusi i consensi informati. Sull'istanza, presentata il 29 gennaio/4 febbraio 2026, si era formato il silenzio-rigetto il 6 marzo 2026. Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 116 c.p.a., deduceva la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990. Dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione aveva osteso la documentazione richiesta; il ricorrente aveva quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché, dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione aveva integralmente consentito l'accesso alla documentazione richiesta. L'Azienda Ospedaliera è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e contributo unificato. La quantificazione ridotta rispetto a quella ordinariamente applicata ai ricorsi ex art. 116 c.p.a. è stata giustificata dal comportamento di ravvedimento operoso dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Sono richiamati quali fondamento della domanda di accesso alla documentazione sanitaria; il giudizio non contiene una decisione di merito sui presupposti sostanziali dell'accesso, essendo intervenuta l'ostensione della documentazione.

  • art. 116 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del ricorso contro il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito dell'ostensione della documentazione richiesta successivamente alla proposizione del ricorso.

  • art. 52, comma 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari delle persone interessate.

  • art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014

    È richiamato ai fini del rimborso forfettario sulle spese legali liquidate.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il silenzio-rigetto su un'istanza di accesso, l'amministrazione ostende la documentazione richiesta, viene meno l'interesse alla decisione e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'ostensione successiva alla proposizione del ricorso non esclude necessariamente la condanna dell'amministrazione alle spese, potendo il giudice porle a carico dell'amministrazione in ragione del comportamento tenuto e del ravvedimento operoso intervenuto in corso di giudizio.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa di accesso consente di definire il giudizio senza una pronuncia sul merito della sussistenza dei presupposti dell'accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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