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Sentenza

Sentenza n. 1802/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - del diniego sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente il 10.3.2026 e comunicata dalla Azienda Sanitaria Locale di Cuneo a mezzo PEC in data 1.4.2025;

Giustizia amministrativa202600832

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso ai mandati di pagamento relativi a 8.686 fatture di capitale, riferite al periodo dal 2013

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, intervenuta in un giudizio civile promosso da una banca contro l’Azienda sanitaria per ottenere il pagamento forfetario di 40 euro per ciascuna fattura asseritamente pagata in ritardo, ha chiesto l’accesso ai mandati di pagamento relativi a 8.686 fatture elencate in un file Excel predisposto dalla stessa società. Ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e dei principi di pubblicità, trasparenza e buona amministrazione. L’istanza era motivata dall’esigenza difensiva connessa al giudizio civile pendente, nel quale la società aveva spiegato intervento quale cessionaria del credito. L’Azienda sanitaria ha negato l’accesso, eccependo altresì l’inammissibilità del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto l’istanza generica, massiva ed esplorativa: la richiesta riguardava un numero abnorme di documenti, la cui stessa esistenza non era certa, e rimetteva all’Azienda sanitaria l’attività di verificare, per ciascuna delle oltre ottomila fatture, l’avvenuto pagamento e l’eventuale ritardo. Secondo il giudice, l’accesso documentale, anche quando invocato per esigenze difensive, deve riferirsi a documenti specificamente individuati o individuabili, con richiesta precisa e circoscritta; non può invece trasformarsi in un’attività generale di ricerca e ricostruzione d’archivio su documentazione di consistenza e contenuto non determinati. La richiesta avrebbe inoltre imposto all’amministrazione una complessa verifica su un arco temporale di dodici anni, anche mediante consultazione manuale di archivi e applicativi informatici non più utilizzati, con rischio di paralisi dell’ufficio. Sono state assorbite le ulteriori eccezioni dell’Azienda sanitaria. Le spese sono state compensate in ragione della novità e peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    La disciplina dell’accesso documentale richiede che la richiesta sia riferita a documenti individuati o sufficientemente individuabili e sorretta da un interesse concreto, attuale e specifico.

  • art. 24, comma 3, l. 241/1990

    l’accesso agli atti ... non può riguardare un complesso di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza e il contenuto, assumendo altrimenti l’istanza un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa

    Sono inammissibili le richieste di accesso meramente esplorative, volte a ottenere dall’amministrazione una ricerca generale su documenti dei quali non siano certi consistenza e contenuto.

  • art. 6 d.lgs. 231/2002

    È richiamato quale fondamento della pretesa civile al pagamento forfetario di 40 euro per i costi di recupero del credito pagato in ritardo.

  • art. 111 c.p.c.

    È richiamato quale disposizione processuale in base alla quale la ricorrente aveva spiegato intervento nel giudizio civile, nella qualità di cessionaria del credito.

  • l. 130/1999

    È richiamata quale disciplina del contratto di cessione del credito posto a fondamento della legittimazione della ricorrente.

Massime di principio

  • L’accesso documentale, anche se richiesto per esigenze difensive, deve avere a oggetto documenti specificamente individuati o sufficientemente circoscritti; non è ammissibile una richiesta riferita a un insieme indeterminato di atti dei quali non siano certi consistenza ed effettivo contenuto.
  • È legittimo negare l’accesso quando l’istanza imponga all’amministrazione una generale attività di ricerca, selezione e ricostruzione documentale, anziché la semplice ostensione di documenti già individuati o individuabili.
  • La quantità abnorme dei documenti richiesti e l’estensione temporale della ricerca possono concorrere a qualificare l’istanza come massiva ed esplorativa, soprattutto quando l’amministrazione debba verificare preliminarmente l’esistenza dei documenti e il contenuto delle informazioni richieste.
  • L’interesse difensivo non esonera il richiedente dall’onere di formulare una domanda di accesso precisa e circoscritta; la finalità di acquisire elementi utili a un giudizio non può trasformare l’accesso in uno strumento di controllo o indagine generale sull’attività amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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