Cassazione Penale, Ordinanza n. 35182/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado resa in abbreviato, aveva dichiarato estinti per prescrizione diversi reati ma aveva confermato la responsabilità per concorso in riciclaggio di un'autovettura di provenienza furtiva e per ricettazione di documentazione relativa ad autoveicoli di provenienza furtiva. Il ricorso deduceva: 1) violazione di legge e vizi motivazionali sulla condanna per riciclaggio, sostenendo che non fosse provato che l'imputato avesse posto in essere le attività di ostacolo all'identificazione della provenienza del bene e che, al più, la condotta potesse integrare ricettazione; 2) violazione di legge per il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata del comma 4 dell'art. 648-bis c.p., assumendo che non vi fosse prova della circostanza aggravante richiamata dal ricorrente in relazione al furto presupposto; 3) vizi di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento della diminuzione di pena per ruolo di minima importanza ex art. 114 c.p., oltre alla doglianza secondo cui la ricettazione di cui al capo B sarebbe dovuta restare assorbita nel riciclaggio di cui al capo A.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse congruamente e logicamente spiegato il ruolo attivo dell'imputato nella complessiva operazione di riciclaggio e la non applicabilità della fattispecie attenuata di cui all'art. 648-bis, comma 4, c.p., sulla base della ricostruzione del furto dell'autovettura. Ha inoltre osservato che i motivi difensivi miravano a una diversa lettura del materiale probatorio e a una diversa ricostruzione dei fatti, attività precluse in sede di legittimità. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale nel negare l'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e nel escludere l'assorbimento della ricettazione nel riciclaggio. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Invocato come parametro di ricorso per violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti e alla fattispecie attenuata.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Invocato come parametro di ricorso per vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla valutazione del materiale probatorio.
art. 192 c.p.p.
Richiamato dalla difesa per contestare la valutazione della prova e della responsabilità.
art. 125 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in tema di motivazione dei provvedimenti.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla difesa a sostegno delle censure su motivazione e giusto processo.
art. 110 c.p.
Norma di concorso di persone richiamata nel capo A della contestazione confermata in appello.
art. 648-bis c.p.
Norma di riciclaggio applicata alla condotta relativa all'autovettura di provenienza furtiva; la Corte ha escluso la fattispecie attenuata del comma 4.
art. 648 c.p.
Norma di ricettazione applicata alla documentazione relativa ad autoveicoli di provenienza furtiva.
art. 625 n. 7 c.p.
Richiamato dalla difesa per negare l'esistenza della circostanza aggravante del furto presupposto ai fini dell'esclusione della fattispecie attenuata di riciclaggio.
art. 114, comma 1, c.p.
Norma sull'attenuante per ruolo di minima importanza, ritenuta non concedibile dalla Corte territoriale e confermata in cassazione.
art. 81 c.p.
Richiamato dalla difesa nel quadro delle censure sul trattamento sanzionatorio.
art. 133 c.p.
Richiamato dalla difesa nel quadro delle censure sul trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, salvo vizi logici o giuridici della motivazione effettivamente denunciabili nei limiti del ricorso per cassazione.
- La responsabilità per riciclaggio richiede la prova di condotte idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita del bene e di un ruolo attivo dell'agente; la mera contestazione difensiva di una diversa qualificazione del fatto non è sufficiente se la motivazione di merito è congrua e logicamente coerente.
- La fattispecie attenuata prevista dall'art. 648-bis, comma 4, c.p. non è riconoscibile quando la ricostruzione del fatto dimostri modalità di sottrazione del bene incompatibili con il presupposto richiesto dalla norma attenuata.
- L'attenuante del concorso di minima importanza ex art. 114 c.p. può essere esclusa quando il giudice di merito motivi in modo logico sul contributo non marginale dell'imputato all'illecito complessivo.
- La ricettazione non si assorbe automaticamente nel riciclaggio: occorre verificare la diversità delle condotte e degli oggetti materiali coinvolti, potendo sussistere autonomi reati quando i fatti contestati non coincidono integralmente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35042/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35043/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35044/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35045/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35046/2025 del 28/10/2025
- ordinanza_penale · 28 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35047/2025 del 28/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →