Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45885/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Zanfardino era imputato per avere forzato e danneggiato la porta di un treno ad alta velocità per scendere dal convoglio in movimento. In primo grado era stato assolto dall'art. 432 c.p. (insussistenza del fatto) e dall'art. 340 c.p. (particolare tenuitù del fatto) per il limitato ritardo e l'intervento tempestivo del capotreno. La Corte d'Appello, dopo la rinnovazione dell'istruttoria e l'audizione del capotreno, ritenne che sussistesse un pericolo concreto per la sicurezza dei trasporti (rischio di brusca frenata con caduta dei passeggeri, possibile impegno degli scambi, inutilizzabilità della porta come uscita di emergenza) e quindi condannò Zanfardino a anni 1 e mesi 9 di reclusione, escludendo la particolare tenuitù e negando le attenuanti generiche in ragione della recidiva e della personalità del reo. Il difensore ha impugnato in Cassazione sostenendo genericità della motivazione di secondo grado e errata applicazione delle norme di determinazione della pena; il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Zanfardino. Ha ritenuto corretta e sufficientemente "rafforzata" la motivazione della Corte d'Appello nella riforma dell'assoluzione, nonché congrua la valutazione sulla sussistenza del pericolo concreto ai sensi dell'art. 432 c.p. e l'esclusione della particolare tenuitù ai sensi dell'art. 340 c.p. Ha altresì confermato la valutazione sanzionatoria (applicazione del minimo edittale, incremento per recidiva infraquinquennale e un mese per continuazione). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 432 cod. pen.

    reato di pericolo concreto contro la sicurezza dei trasporti; richiede l'insorgenza di un concreto pericolo per la circolazione o la sicurezza, non necessariamente un danno materiale. La Corte ha ritenuto che l'apertura forzata della porta, la brusca frenata e la possibile inutilizzabilità della porta costituivano pericolo concreto.

  • art. 340 cod. pen.

    interruzione di un servizio di pubblica utilità; la deroga per particolare tenuitù può essere applicata solo se il fatto ha conseguenze esigue. La Corte d'Appello ha escluso la particolare tenuitù avendo rilevato plurimi rischi non trascurabili.

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    consente la rinnovazione dell'istruttoria in sede d'appello; la Corte d'Appello ha rinnovato l'assunzione di prove (audizione del capotreno) e ha motivato la diversa valutazione delle stesse.

  • art. 606, lett. b), cod. proc. pen.

    motivo di ricorso per inosservanza o erronea applicazione della legge penale; la Cassazione ha ritenuto il motivo generico e non puntuale nel contrastare la motivazione rafforzata dell'appello.

  • art. 133 cod. pen.

    criteri per la determinazione della pena e per il riconoscimento delle circostanze attenuanti; la Corte d'Appello ha motivato il diniego delle attenuanti generiche con la personalità del reo e la mancanza di elementi positivi.

  • art. 62-bis cod. pen.

    norma richiamata a proposito del nuovo quadro delle attenuanti generiche; la Cassazione ricorda che l'assenza di elementi di segno positivo può legittimare il diniego delle attenuanti.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    previsione dell'aumento fisso della pena per recidiva infraquinquennale; applicata dalla Corte d'Appello per incrementare la pena base.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    prevede la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000 e alle spese.

Massime di principio

  • Per riformare un'assoluzione in appello è necessaria una motivazione rafforzata che spieghi perché le stesse prove assumono diversa valenza rispetto al primo grado; non è sufficiente una censura generica.
  • La rinnovazione dell'istruttoria e la nuova valutazione di un teste già audito possono giustificare la riforma se la Corte esplicita i passaggi logici che conducano alla diversa conclusione.
  • L'art. 432 c.p. tutela il rischio concreto per la sicurezza dei trasporti: non conta solo il ritardo, ma la concreta idoneità della condotta a creare pericoli (es. brusca frenata, impedimento delle uscite di emergenza, rischio per i passeggeri o per la circolazione).
  • La causa di non punibilità per particolare tenuitù (art. 340 c.p.) si applica solo quando il danno o il pericolo sono effettivamente esigui; la presenza di più fattori di rischio esclude la tenuitù.
  • La recidiva recente e la mancanza di elementi positivi della personalità del reo possono giustificare il diniego delle attenuanti generiche e l'aumento della pena, anche quando la pena inflitta resta vicino al minimo edittale.
  • In Cassazione le doglianze devono indicare vizi specifici di diritto o di motivazione: censure generiche sulla persuasività della sentenza sono generalmente inammissibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.