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Sentenza

Sentenza n. 499/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - del permesso di costruire, in deroga alle distanze dalle zone edificabili di PGT, n.7828 del 27 marzo 2024 rilasciato alla sig.ra Ritrovato Rosangela, quale R.L. della Società Agricola R.R. di Ritrovato Rosangela (doc.1); - della deliberazione del Consiglio Comunale di Orzinuovi n. 40 del 27/11/2023, avente ad oggetto la “Concessione deroga alla distanza da zone edificabili di PGT per ristrutturazione vasca liquami coperta per riconversione in porcilaia da ingrasso, dell''allevamento suinicolo in via Donizetti n. 11 Frazione Coniolo” (doc. 2); - di ogni altro atto e provvedimento ad essa connesso, presupposto, collegato o consequenziale, non conosciuto.

Giustizia amministrativa202400306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha verificato la ritualità dell'atto di rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Non è stata quindi pronunciata una decisione di merito sulla legittimità del permesso di costruire o della deliberazione consiliare. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti costituite in ragione dell'accordo intervenuto sulla rinuncia.

TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire in deroga alle distanze dalle zone edificabili previste dal PGT e deliberazione consiliare presupposta, relativi alla ristrutturazione di una vasca liquami per la riconversione in porcilaia da ingrasso

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comune e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Orzinuovi e la deliberazione consiliare che aveva autorizzato la deroga alla distanza minima di 500 metri dalle zone edificabili prevista dal PGT, contestando gli atti connessi all'autorizzazione dei lavori di ristrutturazione e riconversione di una vasca liquami in porcilaia da ingrasso. La domanda cautelare è stata respinta dal TAR per carenza di fumus boni iuris e il relativo appello cautelare è stato respinto dal Consiglio di Stato. Prima dell'udienza di merito, il ricorrente ha rinunciato al ricorso, rappresentando il proprio decesso e la decisione del nuovo rappresentante legale dell'azienda di non proseguire il giudizio. La rinuncia è stata accettata da entrambe le controparti, anche ai fini della compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 35 comma 2 lett. c) c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, ritualmente verificata e accettata dalle controparti, determina l'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando ne sia verificata la ritualità e sia accettata dalle controparti costituite, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio amministrativo ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza decisione sul merito della domanda di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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