Sentenza del 13/06/2024 n. 501 - Corte di Giustizia UE
Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 44 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 - Articolo 11, paragrafo 1 - Luogo delle prestazioni di servizi - Nozione di stabile organizzazione - Servizi di fabbricazione di coprisedili per autoveicoli effettuati da una società per conto di un'altra società, appartenente allo stesso gruppo e stabilita in un altro Stato membro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia concerneva la qualificazione, ai fini IVA, di una stabile organizzazione in Romania della Adient Germania, destinataria di servizi di lavorazione (taglio e cucitura di materie prime per coprisedili) prestati da Adient Romania (società dello stesso gruppo). L'amministrazione fiscale rumena ha disposto la registrazione d'ufficio della Adient Germania ritenendo che due succursali rumene costituissero la stabile organizzazione del soggetto tedesco, in base alla partecipazione di personale, sistemi informatici, locali di stoccaggio e al contratto di servizio tra le società. Le questioni pregiudiziali hanno chiesto se, per determinare il luogo della prestazione di servizi e l'esistenza di una stabile organizzazione, sia sufficiente l'appartenenza allo stesso gruppo, un contratto di servizi esclusivo, la partecipazione alle cessioni di beni risultanti dalla lavorazione o l'utilizzo di mezzi umani/tecnici non distinti o a carattere amministrativo.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che: (i) non è lecito considerare che il destinatario dei servizi abbia, nel territorio dello Stato membro prestatore, una stabile organizzazione per il solo fatto che le due società appartengono allo stesso gruppo o sono vincolate da un contratto di prestazione di servizi; (ii) la partecipazione, da parte della struttura nel paese prestatore, alle cessioni dei prodotti finiti derivanti da tali servizi, né il fatto che tali cessioni siano per lo più effettuate fuori dallo Stato membro o che quelle locali siano soggette a IVA, sono rilevanti ai fini della determinazione del luogo della prestazione dei servizi; (iii) ai fini dell'art.44 direttiva IVA la stabile organizzazione deve essere una struttura, diversa dalla sede dell'attività economica, con sufficiente grado di permanenza e mezzi umani e tecnici distinti idonei a ricevere e utilizzare i servizi per le proprie esigenze; se i mezzi non sono distinti rispetto a quelli mediante i quali il prestatore effettua le prestazioni, o se svolgono solo attività preparatorie/ausiliarie (es. magazzinaggio, registrazione, supporto qualità, fatturazione), non può ravvisarsi una stabile organizzazione destinataria ai fini del luogo della prestazione. La Corte ha altresì chiarito la distinzione tra la nozione di stabile organizzazione rilevante per il luogo di prestazione (ricezione dei servizi) e quella rilevante per la determinazione del debitore dell'imposta (art.192-bis, fornitura dei servizi). Sulla base di tali interpretazioni, la qualificazione concreta compete al giudice nazionale che deve esaminare i fatti e le clausole contrattuali; pertanto la decisione sostanziale nel caso concreto resta demandata al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Direttiva 2006/112/CE - Articolo 44
Il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati ad una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso..., il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione.
Art.44 è la regola primaria: il luogo della prestazione è la sede dell'attività economica. La stabile organizzazione è un'eccezione che vale solo se esiste una struttura stabile, con mezzi umani e tecnici distinti, capace di ricevere e usare i servizi per le proprie esigenze.
Direttiva 2006/112/CE - Articolo 192-bis
Ai fini della presente sezione, un soggetto passivo che dispone di una stabile organizzazione nel territorio di uno Stato membro in cui è debitore di imposta si considera soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale Stato membro qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) egli effettua in tale paese una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile; b) la cessione di beni o prestazione di servizi è effettuata senza la partecipazione di una sede del cedente o del prestatore di servizi situata nello Stato membro in questione.
Riguarda la determinazione del debitore dell'imposta (se la stabile organizzazione partecipa concretamente alla cessione/prestazione). La Corte chiarisce che questa norma non modifica la regola sul luogo di prestazione (art.44) e che, ai fini di art.192-bis, la stabile organizzazione rilevante è quella che fornisce i servizi, non quella che li riceve.
Regolamento (UE) n. 282/2011 - Articolo 10
Ai fini dell'applicazione degli articoli 44 e 45 della [direttiva IVA], il luogo in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica è il luogo in cui sono svolte le funzioni dell'amministrazione centrale dell'impresa.
Fornisce il criterio oggettivo per individuare la sede dell'attività economica: il luogo dell'amministrazione centrale.
Regolamento (UE) n. 282/2011 - Articolo 11, paragrafo 1 e 2
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 44 della [direttiva IVA], la 'stabile organizzazione' designa qualsiasi organizzazione... caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti... 2. ... la 'stabile organizzazione' designa ... un'organizzazione ... idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di fornire i servizi di cui assicura la prestazione.
Distinzione fondamentale: per il luogo di prestazione (art.44) la stabile organizzazione è quella che riceve e utilizza i servizi; per altre finalità (es. art.192-bis) la stabile organizzazione è quella che fornisce i servizi. La qualificazione richiede mezzi umani/tecnici distinti e permanenti.
Regolamento (UE) n. 282/2011 - Articolo 53, paragrafi 1-2
1. Per l'applicazione dell'articolo 192-bis ... si prende in considerazione esclusivamente una stabile organizzazione ... qualora sia caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di effettuare la cessione di beni o la prestazione di servizi alla quale partecipa. 2. ... si considera che tale organizzazione non partecipa ... a meno che i mezzi tecnici o umani ... siano utilizzati dallo stesso per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione ... Se i mezzi della stabile organizzazione sono utilizzati unicamente per funzioni di supporto amministrativo ... si considera che essi non siano utilizzati per la realizzazione della cessione...
Per la determinazione del debitore dell'imposta è richiesto che la stabile organizzazione disponga di mezzi che partecipino concretamente alle operazioni imponibili; attività meramente di supporto amministrativo non sono sufficienti.
Codice tributario rumeno (Legea nr.227/2015) - Articolo 266(2)(b) e Articolo 278(2)
Art.266(2)(b): un soggetto passivo la cui sede ... è al di fuori della Romania si considera stabilito in Romania se possiede una stabile organizzazione in Romania, in particolare se dispone in Romania di mezzi tecnici e umani sufficienti per effettuare regolarmente cessioni di beni e/o prestazioni di servizi imponibili. Art.278(2): il luogo delle prestazioni di servizi ... è il luogo in cui tale destinatario dei servizi ha fissato la sede della propria attività economica ... se i servizi sono prestati a una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso ... il luogo della prestazione dei servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione.
Le norme nazionali richiamano concetti analoghi a quelli dell'Unione; tuttavia la loro applicazione deve conformarsi all'interpretazione fornita dal diritto UE: la semplice presenza di mezzi tecnici/umani non basta se non risultano distinti, permanenti e idonei a ricevere/utilizzare i servizi secondo i criteri del regolamento 282/2011.
Massime di principio
- L'appartenenza a un gruppo societario o l'esistenza di un contratto di servizi esclusivo non costituiscono di per sé prova di una stabile organizzazione ai fini IVA.
- Per ritenere che il destinatario dei servizi disponga di una stabile organizzazione nello Stato membro del prestatore occorre che esista una struttura distinta, con sufficiente grado di permanenza e mezzi umani e tecnici propri, che riceve e utilizza i servizi per le proprie esigenze.
- Attività preparatorie o ausiliarie (magazzinaggio, ricezione materie prime, supporto contabile, emissione documenti di trasporto, controllo qualità di supporto) normalmente non sono sufficienti per costituire una stabile organizzazione destinataria ai fini del luogo della prestazione.
- Se le stesse risorse sono effettivamente utilizzate dal prestatore per eseguire i servizi, esse non possono essere considerate simultaneamente come mezzi distinti del destinatario; in assenza di mezzi distinti, non sussiste la stabile organizzazione destinataria.
- È necessario distinguere tra la nozione di stabile organizzazione rilevante per il luogo della prestazione (ricezione dei servizi, art.44) e quella rilevante per la determinazione del debitore dell'IVA (art.192-bis): i requisiti e l'oggetto di prova sono diversi.
- La qualificazione finale è fattuale e spetta al giudice nazionale: occorre valutare contratti, condizioni di lavoro, responsabilità sui mezzi, controllo gerarchico e autonomia operativa del presunto personale messo a disposizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 giu 2024Sentenza del 13/06/2024 n. 16495 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 giu 2024Sentenza del 13/06/2024 n. 16498 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 giu 2024Sentenza del 13/06/2024 n. 16516 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 giu 2024Sentenza del 13/06/2024 n. 16528 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 giu 2024Sentenza del 13/06/2024 n. 16544 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 giu 2024Sentenza del 13/06/2024 n. 769 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →