Tribunale, Sentenza T-547/18
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 26 marzo 2020. — Raivo Teeäär contro Banca centrale europea. — Funzione pubblica – Personale della BCE – Programma di sostegno alla transizione professionale al di fuori della BCE – Rigetto di una domanda di partecipazione – Requisiti di ammissibilità – Requisito di anzianità diverso in base all’appartenenza del membro del personale a una fascia di retribuzione semplice o doppia – Inquadramento in una fascia di retribuzione in funzione del tipo di impiego – Parità di trattamento – Proporzionalità – Errore manifesto di valutazione. — Causa T-547/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di un dipendente della BCE che contestava il rigetto della sua candidatura al programma pilota di sostegno alla transizione professionale al di fuori della BCE. Secondo il Tribunale, il diverso requisito di anzianità tra fasce di retribuzione semplici e doppie è coerente con la struttura delle carriere e con l’obiettivo di servizio perseguito dalla misura. Non vi è stata né discriminazione per età né violazione del dovere di sollecitudine; di conseguenza è stata respinta anche la domanda risarcitoria.
Rigetto della candidatura di un dipendente BCE a un programma di sostegno alla transizione professionale: legittimità del diverso requisito di anzianità tra fasce di retribuzione semplici e doppie e assenza di discriminazione.
La questione giuridica
Se l’articolo 2.3.1 delle norme applicabili al personale della BCE, nella parte in cui prevede per l’accesso al programma pilota ATP un’anzianità di 12 anni per chi è in fascia di retribuzione doppia e di 8 anni per chi è in fascia semplice, violi: 1) il principio di parità di trattamento, il principio di proporzionalità e sia viziato da errore manifesto di valutazione; 2) l’articolo 21 della Carta e la direttiva 2000/78/CE per discriminazione fondata sull’età; 3) il dovere di sollecitudine; 4) la stessa corretta interpretazione dell’articolo 2.3.1 delle norme applicabili al personale.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che la previsione di un requisito di anzianità più rigoroso per i membri del personale inquadrati in fasce di retribuzione doppie rispetto a quelli in fasce semplici è legittima, perché si fonda su una distinzione obiettiva collegata al tipo di funzioni svolte e all’interesse del servizio perseguito dal programma ATP; la misura è proporzionata, non è viziata da errore manifesto e non integra una discriminazione fondata sull’età, diretta o indiretta. Inoltre, il dovere di sollecitudine non può imporre deroghe a una norma applicabile chiara e vincolante, sicché la BCE ha correttamente respinto la candidatura del ricorrente.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Direttiva 2000/78/CE
- Articolo 36.1 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea
- Articolo 11, lettera e), delle condizioni di impiego del personale della BCE
- Articolo 2.3.1 delle norme applicabili al personale della BCE
- Articolo 9, lettera c), delle condizioni di impiego del personale della BCE
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Rigetto della candidatura al programma ATP della BCE e legittimità del diverso requisito di anzianità
La sentenza riguarda un ricorso diretto proposto da un membro del personale della BCE contro il rigetto della sua candidatura al programma pilota di sostegno alla transizione professionale al di fuori della BCE (ATP). Il Tribunale è stato chiamato a verificare la legittimità dell’articolo 2.3.1 delle norme applicabili al personale, che prevedeva un requisito di anzianità diverso a seconda che il dipendente fosse inquadrato in una fascia di retribuzione semplice o doppia.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente, assunto nel 2004 come esperto di produzione nella direzione "Banconote", era stato inquadrato nella fascia F/G, cioè in una fascia di retribuzione doppia. Dopo aver raggiunto il limite massimo della fascia nel 2011, ha presentato domanda per il programma pilota ATP nel 2014. La domanda è stata respinta perché egli non aveva maturato 12 anni nella fascia doppia, requisito richiesto dall’articolo 2.3.1 per le fasce doppie, mentre per le fasce semplici era sufficiente un’anzianità di 8 anni.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama, tra le altre, le seguenti fonti:
- articolo 270 TFUE e articolo 50 bis dello Statuto della Corte, per la base del ricorso;
- articolo 36.1 del protocollo sullo statuto del SEBC e della BCE;
- articolo 11, lettera e), delle condizioni di impiego del personale BCE;
- articolo 2.3.1 delle norme applicabili al personale, che istituiva il programma pilota ATP;
- articoli 20 e 21 della Carta;
- direttiva 2000/78/CE;
- articolo 9, lettera c), delle condizioni di impiego, quale base vincolante per l’applicazione del principio di non discriminazione in età nella BCE.
Oggetto del ricorso
Il ricorrente chiedeva:
- l’annullamento della decisione di rigetto della candidatura;
- in subordine, l’annullamento della decisione sul ricorso speciale;
- il risarcimento del danno materiale asseritamente subito.
Primo motivo: parità di trattamento, proporzionalità ed errore manifesto
Il ricorrente sosteneva che il doppio requisito di anzianità fosse arbitrario e discriminatorio, soprattutto per chi, come lui, era già al vertice di una fascia doppia senza aver raggiunto i 12 anni di anzianità. A suo avviso, la distinzione tra fasce semplici e doppie non era collegata agli obiettivi dell’ATP, che miravano a favorire la transizione professionale, la mobilità interna e la rotazione del personale.
Il Tribunale ha respinto l’argomento. Ha osservato che il principio di parità di trattamento impone di confrontare situazioni comparabili alla luce dell’oggetto e dello scopo della misura. Qui l’ATP era stato concepito per rispondere a esigenze dell’interesse del servizio: creare posti vacanti, favorire nuove assunzioni e aumentare le opportunità di promozione interna, in un contesto di stagnazione e prossima concentrazione dei pensionamenti.
Il Tribunale ha ritenuto che le fasce doppie corrispondessero a funzioni che, per struttura, presuppongono una carriera più lunga e una maggiore stabilità, e che ciò giustificasse un criterio più severo per l’accesso al programma. La differenza di quattro anni è stata giudicata proporzionata rispetto alla diversa ampiezza delle fasce di retribuzione. Inoltre, la BCE poteva legittimamente basarsi su situazioni standard senza predisporre eccezioni per casi atipici.
Secondo motivo: discriminazione in base all’età
Il ricorrente sosteneva che il requisito di 12 anni per le fasce doppie producesse una discriminazione, diretta o indiretta, fondata sull’età, perché chi è al medesimo livello retributivo apparterrebbe in media alla stessa fascia di età.
Il Tribunale ha escluso sia la discriminazione diretta sia quella indiretta. Ha rilevato che la norma non faceva alcun riferimento all’età e si fondava esclusivamente sull’anzianità nella fascia di retribuzione, che dipende dal momento di assunzione o di promozione. Inoltre, l’inquadramento in una fascia semplice o doppia dipendeva dal tipo di funzioni, non dall’età. I dati forniti dalla BCE non mostravano neppure un effetto concreto di svantaggio per una specifica fascia di età. In ogni caso, eventuali differenze sarebbero state comunque giustificate per le ragioni di interesse del servizio già esaminate.
Terzo motivo: errore manifesto di valutazione e dovere di sollecitudine
Il ricorrente sosteneva che la BCE non avesse valutato adeguatamente gli effetti del requisito di anzianità e che il dovere di sollecitudine imponesse di interpretare la disciplina in modo più favorevole, applicando eventualmente il nuovo regime introdotto nel 2017, privo della distinzione tra fasce semplici e doppie.
Il Tribunale ha respinto il motivo. Ha osservato che la norma applicabile non prevedeva alcuna deroga al requisito di anzianità e che la BCE era quindi obbligata ad applicarla. Il dovere di sollecitudine, pur imponendo di considerare anche l’interesse del dipendente, resta sempre subordinato al rispetto delle norme vigenti.
Quarto motivo: violazione dell’articolo 2.3.1 per errata qualificazione della fascia di retribuzione
Il ricorrente sosteneva che la nozione di fascia doppia non fosse chiara e che il suo contratto non indicasse espressamente che la fascia F/G fosse una fascia doppia; pertanto, avrebbe dovuto essere trattato come se appartenesse a una fascia semplice.
Il Tribunale ha respinto anche questo motivo. Ha ricordato che le condizioni di impiego definiscono la fascia doppia come l’insieme di due fasce adiacenti e che, nel sistema salariale BCE, solo E/F e F/G sono fasce doppie. Poiché le condizioni di impiego erano parte integrante del contratto del ricorrente, la dicitura "F/G - Band" doveva essere intesa come inquadramento in una fascia doppia.
Domanda risarcitoria e dispositivo
Poiché la domanda di annullamento è stata respinta, il Tribunale ha respinto anche la domanda di risarcimento del danno, essendo strettamente collegata al rigetto dell’impugnazione principale. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese.
Principi ricavabili
La sentenza conferma che, nel regime del personale BCE, l’ampia discrezionalità dell’istituzione nella disciplina del rapporto di lavoro e nella gestione del personale consente di introdurre criteri differenziati di ammissibilità a misure di uscita volontaria, purché tali criteri siano obiettivi, coerenti con la struttura delle carriere e proporzionati rispetto all’interesse del servizio. La decisione ribadisce inoltre che la parità di trattamento e il divieto di discriminazione per età non impediscono alla BCE di adottare categorizzazioni generali basate sul tipo di funzioni e sull’anzianità, senza dover prevedere eccezioni per situazioni individuali atipiche.
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