Cassazione Penale, Sentenza n. 39182/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura dell'obbligo di dimora in S. Severo applicata al ricorrente per rapina aggravata, lesioni aggravate e resistenza a P.u. La difesa ha dedotto violazione degli artt. 274, comma 1 lett. c) e 299 cod.proc.pen. e vizio di motivazione per illogicità, sostenendo che il Tribunale del Riesame ha ingiustificatamente escluso rilevanza alle condotte postfattuali (confessione, integrale risarcimento del danno, percorso di recupero), alla giovanissima età e al tempo trascorso, valutando la persistenza del pericolo di recidiva sulla sola gravità del fatto
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha censurato l'ordinanza del Tribunale cautelare come meramente assertiva e priva di adeguata motivazione sull'attualità del pericolo di recidiva, rilevando che il giudice della cautela deve valutare anche gli elementi postfattuali (confessione, risarcimento, percorsi riabilitativi, età, tempo trascorso) nella verifica della persistenza e dell'intensità del rischio. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Campobasso per nuovo esame in ordine all'esigenza cautelare ai sensi dell'art. 274, comma 1 lett. c) c.p.p.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen., comma 1 lett. c)
divieto di desumere il pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato esclusivamente dalla gravità del titolo per cui si procede
La norma richiede che nella valutazione dell'esigenza cautelare si consideri non solo la gravità del fatto ma anche la concreta e attuale possibilità di reiterazione; rilevano anche i comportamenti e gli atti successivi al fatto come possibili indici di emenda
art. 299 cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa con riguardo al vizio di motivazione/forma dell'atto impugnato; dalla sentenza emerge l'accoglimento della censura per motivazione illogica e generica
art. 273 cod. proc. pen., comma 1
Richiamato nel contesto secondo cui la pronuncia di condanna consolida il quadro indiziario, ma ciò non esclude la necessità di valutare anche le iniziative postfattuali nella verifica dell'attualità del pericolo
art. 133 cod. pen., comma 2
I parametri enucleati per la dosimetria della pena (es. condotte processuali, risarcimento, percorsi riabilitativi, età) sono utili anche come indici predittivi della capacità a delinquere e, quindi, rilevanti nella valutazione del rischio di recidiva ai fini cautelari
art. 309 cod. proc. pen., comma 7
Norma richiamata per individuare il Tribunale competente a seguito del rinvio disposto dalla Cassazione
art. 23 comma 8 D.L. 137/2020
Richiamato solo in ordine alla modalità di trattazione (rito cartolare) della causa davanti alla Corte
Massime di principio
- Nelle istanze di revoca o modifica di misure cautelari il giudice deve valutare non solo la gravità del fatto ma anche l'attualità del pericolo di recidiva, cioè la persistenza e l'intensità temporale del rischio
- Condotte postfattuali dell'imputato (confessione, risarcimento del danno, percorsi riabilitativi, assenza di precedenti, giovane età, tempo trascorso) sono elementi rilevanti e devono essere valutati sinergicamente nella revisione del trattamento cautelare
- La motivazione cautelare non può essere meramente assertiva o cristallizzata sulla gravità del reato: se il giudice esclude rilievo agli elementi postfattuali deve darne specifica e logica giustificazione; la carenza motivazionale è causa di annullamento
- La pronuncia di condanna non esclude automaticamente la possibilità di revisione della misura cautelare: la progressione processuale richiede che le iniziative dell'imputato atte a dimostrare emenda siano recepite nella valutazione cautelare
- In caso di motivazione insufficiente o illogica la Cassazione può annullare e rinviare il provvedimento per un nuovo esame da parte del giudice di merito, indicando i criteri di valutazione da adottare
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