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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10052/2026 del 18/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ritiene fondati congiuntamente i due motivi dell'Agenzia, disattende le eccezioni di inammissibilità della contribuente, cassa la sentenza della CTR Umbria e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito rigettando il ricorso originario della Congregazione e confermando l'avviso di rettifica di rendita. Le spese dell'intero giudizio vengono compensate integralmente per la peculiarità della questione trattata.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato la rendita di un fabbricato adibito a culto pubblico, sito in Assisi e classificato in categoria E/7, passando da rendita pari a zero a rendita di euro 5.530,60 a seguito di procedura DOCFA e di dichiarazione di variazione presentata il 12/12/2016. La commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto ritenendo, in sintesi, che gli edifici destinati al culto pubblico non producessero rendita salvo il caso di locazione. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi: (1) violazione della normativa catastale (r.d.l. 652/1939, d.P.R. 1142/1949, d.m. 701/1994, d.m. 28/1998), assumendo che gli edifici di culto, una volta dichiarati o variati in catasto, debbano essere assoggettati alle regole generali e ricevere una rendita determinata con stima diretta, non essendo rientranti tra gli immobili iscritti senza rendita; (2) violazione dell'art. 36 TUIR e dell'art. 6 r.d.l. 652/1939, sostenendo che l'assenza di reddito imponibile concreto non esclude la potenzialità reddituale e quindi l'attribuzione della rendita catastale. La resistente eccepisce inammissibilità e contesta nel merito, sostenendo che la categoria dei beni di culto non locati sarebbe incompatibile con l'attribuzione di una rendita positiva e che fonti secondarie o circolari non potrebbero incidere sulla disciplina primaria.

Norme richiamate

  • art. 6 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    I fabbricati destinati all'esercizio dei culti sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione in catasto, ma tale esclusione non impedisce, ove il bene sia dichiarato o variato, l'attribuzione della rendita secondo le regole catastali generali.

  • art. 8 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Le unità immobiliari destinate all'esercizio pubblico del culto non si classificano, ma ciò non esclude che, in caso di iscrizione/variazione, la rendita venga comunque accertata con stima diretta.

  • art. 30 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Per gli immobili a destinazione speciale o particolare, compresi quelli non classificabili, la rendita catastale si accerta ugualmente con stima diretta per ogni singola unità.

  • art. 36 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La nozione di reddito fondiario richiede la suscettibilità del bene a produrre reddito; per le unità destinate esclusivamente al culto non si considerano produttive di reddito se non locate. Tale disciplina riguarda il presupposto delle imposte dirette, non la rendita catastale.

  • art. 25 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Definisce i redditi fondiari come quelli inerenti ai fabbricati che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano.

  • art. 3 d.m. 2 gennaio 1998, n. 28

    Elenca gli immobili iscrivibili in catasto senza attribuzione di rendita; i fabbricati destinati al culto pubblico non vi rientrano, sicché non è consentita un'iscrizione senza rendita per tali beni.

  • art. 20 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    La dichiarazione di variazione deve contenere la proposta di categoria e di rendita, soggetta al controllo dell'Amministrazione finanziaria.

  • art. 56 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    La dichiarazione di accertamento dei nuovi fabbricati urbani deve indicare categoria e rendita secondo le regole catastali.

  • art. 1 d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    La rendita proposta dal dichiarante è sottoposta al controllo dell'Amministrazione finanziaria anche ai fini della determinazione definitiva, seppure per finalità statistico-inventariali.

  • art. 2 d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514

    Ha modificato la disciplina della rendita catastale per gli immobili a destinazione speciale o particolare, confermando il ricorso alla stima diretta.

  • art. 53 Cost.

    L'orientamento accolto non viola il principio di capacità contributiva, poiché la rendita catastale non coincide con il tributo o con il presupposto d'imposta.

  • artt. 8 e 19 Cost.

    La disciplina catastale applicata ai beni di culto non incide in modo incompatibile sulla libertà religiosa o sul libero esercizio del culto.

  • artt. 9, 11, 14 CEDU

    La Corte esclude la rilevanza delle norme convenzionali invocate in assenza di specifiche e concrete ragioni di discriminazione o di ostacolo all'esercizio del culto.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    Non è ravvisata una violazione del diritto di proprietà, trattandosi di rettifica catastale e non di imposizione ingiustificata sul bene.

  • art. 10 TFUE

    La Corte non ravvisa condotte discriminatorie o non imparziali dell'Agenzia in rapporto ad altri edifici di culto.

Massime di principio

  • Gli edifici destinati al culto pubblico, quando siano oggetto di dichiarazione o variazione catastale, devono essere censiti secondo le regole generali del catasto; non possono essere inseriti tra gli immobili iscrivibili senza attribuzione di rendita se non ricompresi espressamente nella relativa previsione.
  • La rendita catastale ha natura tecnico-estimativa e inventariale: la sua attribuzione non coincide con l'imposizione tributaria né costituisce di per sé il presupposto d'imposta; perciò l'esistenza di una rendita positiva non fa venir meno l'eventuale esenzione fiscale collegata alla destinazione del bene.
  • Per gli immobili a destinazione speciale o particolare non classificabili nelle ordinarie classi catastali, la rendita va comunque determinata con stima diretta; la circostanza che il bene non produca reddito imponibile concreto non esclude la sua suscettibilità reddituale astratta ai fini catastali.
  • Le norme secondarie e le circolari amministrative che forniscono istruzioni tecniche non possono sovvertire la disciplina primaria; possono orientare le modalità operative di stima, ma non escludere l'obbligo di attribuire la rendita quando la legge lo prevede.
  • In presenza di rettifica catastale di un bene di culto, l'eventuale contestazione basata su capacità contributiva, libertà religiosa o discriminazione richiede un nesso concreto con la disciplina applicata; la sola attribuzione di rendita non è sufficiente a integrare una violazione di tali principi.

Come è indicizzato

MaterieCatasto
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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