Cassazione Penale, Ordinanza n. 03128/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non deducibile in sede di legittimità perché privo di un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata e meramente reiterativo delle censure già formulate in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per guida in stato di ebbrezza, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare censurava il diniego della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza d’appello, limitandosi a riproporre le stesse doglianze già svolte in appello e già disattese, con l’aggiunta di lamentele generiche sulla asserita illogicità o carenza motivazionale.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice del reato per cui vi è stata condanna, richiamata solo per individuare la fattispecie contestata.
art. 581 c.p.p.
I motivi di impugnazione devono essere specifici; la mancanza di specificità conduce all’inammissibilità.
art. 591 c.p.p.
L’inammissibilità consegue alla proposizione di motivi generici o non confrontati con la sentenza impugnata.
art. 3 n. 186/2000 Corte Costituzionale
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla decisione impugnata, con puntuale confronto con le ragioni poste a base della sentenza.
- È inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre le stesse doglianze già svolte in appello e già respinte, senza indicare errori di diritto o di fatto della motivazione d’appello.
- La mera deduzione generica di illogicità o carenza motivazionale non è sufficiente quando non si confronti con la ratio decidendi del provvedimento impugnato.
- All’inammissibilità del ricorso segue, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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