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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12603/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'interessato contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 28/06/2024. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 28/06/2024 dalla Corte d'appello di Napoli. La Corte di cassazione non entra nel merito dei motivi di impugnazione, perché rileva che il ricorso è stato presentato personalmente dall'interessato, senza l'assistenza tecnica necessaria. In ragione di tale vizio formale, il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte richiama inoltre la sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale per affermare che, nella specie, non emergono elementi per escludere la colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; conseguentemente applica l'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    viene richiamata quale criterio per valutare se la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione presentato personalmente dalla parte, quando la legge richiede il ministero difensivo, è inammissibile per vizio formale.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • La Corte può limitarsi a rilevare l'inammissibilità senza esaminare i motivi di merito quando il difetto processuale è assorbente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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